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SULLA REPRESSIONE PENALE DELLA MISCELAZIONE DI OLI DI OLIVA
che ravvisa la violazione della correttezza commerciale nell’impiego, ai fini
della produzione alimentare, di sostanze private anche in parte dei propri ele-
menti nutritivi o mescolate con sostanze di qualità inferiore o, comunque, in
modo da variarne la composizione naturale e che, applicata alla fattispecie,
sembra anticipare, sul piano contravvenzionale, il contrasto approntato al
delitto codicistico di frode .
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3. Aggiornamento della disciplina di settore a pratiche di miscelazione
Del resto, è il già citato regolamento delegato (UE) n. 2104 del 2022, sfug-
gito all’esatta comprensione del quadro delle fonti, a far ritenere definitivamen-
te inadeguato l’impianto argomentativo della decisione. L’allegato I
(Caratteristiche dell’olio di oliva) contempla, in particolare, una serie di parametri di
qualità associati, ad esempio, all’acidità o all’indice di perossidi; alle caratteristi-
che organolettiche o agli esteri etilici di acidi grassi (tab. A) ovvero riconducibili
alla composizione in acidi grassi; alla somma degli isomeri transoleici e ad altri
parametri di purezza (tab. B) elencando, in sequenza numerica, otto distinte
categorie. Mentre per non indurre in errore il consumatore a falsare la concor-
renza nel mercato dell’olio di oliva, si introducono specifiche condizioni di
ammissibilità per la pratica di miscelazione, con la conseguenza che solo l’olio
di oliva vergine possa far parte di blending di olio di oliva e di altri oli vegetali, sol-
lecitando a ricavare dal testo normativo il divieto assoluto di taglio dell’olio di
oliva extra vergine.
In sostanza, secondo le caratteristiche complessivamente possedute e con-
fermate in esito a controlli di conformità, perde consistenza teorica il tentativo
di argomentare l’equivalenza di distinte sotto-categorie di oli di oliva aventi proprie
caratteristiche di qualità e di purezza . E, sopra tutto, viene meno la possibilità
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di inquadrare discutibili pratiche di laboratorio rivolte a mettere in commercio
o a consegnare un prodotto, comunque, diverso sul piano normativo, in base ad
una opzione interpretativa incompleta e non contestualizzata né pure nella sua
dinamica storico-sociale.
Attraverso il marketing il consumatore è, ormai, in grado di apprezzare
le caratteristiche dovute «alle condizioni pedoclimatiche, alle tecniche coltu-
rali, alla varietà degli olivi, ai sistemi di raccolta, alle tecniche di produzione,
4 In argomento, v. A. Madeo, Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962, in Illeciti punitivi in
materia agro-alimentare, a cura di A. Gargani, Torino, 2021, 276 e spec. 290-293.
5 Le caratteristiche degli oli di oliva sono, quindi, determinate in conformità al regolamento di
esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme rela-
tive ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai meto-
di di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva.
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