Page 139 - Rassegna 2024-4_1
P. 139

SULLA REPRESSIONE PENALE DELLA MISCELAZIONE DI OLI DI OLIVA



               che  ravvisa  la  violazione  della  correttezza  commerciale  nell’impiego,  ai  fini
               della produzione alimentare, di sostanze private anche in parte dei propri ele-
               menti nutritivi o mescolate con sostanze di qualità inferiore o, comunque, in
               modo da variarne la composizione naturale e che, applicata alla fattispecie,
               sembra  anticipare,  sul  piano  contravvenzionale,  il  contrasto  approntato  al
               delitto codicistico di frode .
                                         4

               3.  Aggiornamento della disciplina di settore a pratiche di miscelazione
                    Del resto, è il già citato regolamento delegato (UE) n. 2104 del 2022, sfug-
               gito all’esatta comprensione del quadro delle fonti, a far ritenere definitivamen-
               te  inadeguato  l’impianto  argomentativo  della  decisione.  L’allegato  I
               (Caratteristiche dell’olio di oliva) contempla, in particolare, una serie di parametri di
               qualità associati, ad esempio, all’acidità o all’indice di perossidi; alle caratteristi-
               che organolettiche o agli esteri etilici di acidi grassi (tab. A) ovvero riconducibili
               alla composizione in acidi grassi; alla somma degli isomeri transoleici e ad altri
               parametri di purezza (tab. B) elencando, in sequenza numerica, otto distinte
               categorie. Mentre per non indurre in errore il consumatore a falsare la concor-
               renza  nel  mercato  dell’olio  di  oliva,  si  introducono  specifiche  condizioni  di
               ammissibilità per la pratica di miscelazione, con la conseguenza che solo l’olio
               di oliva vergine possa far parte di blending di olio di oliva e di altri oli vegetali, sol-
               lecitando a ricavare dal testo normativo il divieto assoluto di taglio dell’olio di
               oliva extra vergine.
                    In sostanza, secondo le caratteristiche complessivamente possedute e con-
               fermate in esito a controlli di conformità, perde consistenza teorica il tentativo
               di argomentare l’equivalenza di distinte sotto-categorie di oli di oliva aventi proprie
               caratteristiche di qualità e di purezza . E, sopra tutto, viene meno la possibilità
                                                   5
               di inquadrare discutibili pratiche di laboratorio rivolte a mettere in commercio
               o a consegnare un prodotto, comunque, diverso sul piano normativo, in base ad
               una opzione interpretativa incompleta e non contestualizzata né pure nella sua
               dinamica storico-sociale.
                    Attraverso il marketing il consumatore è, ormai, in grado di apprezzare
               le caratteristiche dovute «alle condizioni pedoclimatiche, alle tecniche coltu-
               rali, alla varietà degli olivi, ai sistemi di raccolta, alle tecniche di produzione,


               4    In argomento, v. A. Madeo, Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962, in Illeciti punitivi in
                    materia agro-alimentare, a cura di A. Gargani, Torino, 2021, 276 e spec. 290-293.
               5    Le caratteristiche degli oli di oliva sono, quindi, determinate in conformità al regolamento di
                    esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme rela-
                    tive ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai meto-
                    di di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva.

                                                                                        137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144