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ANTICORRUZIONE MILITARE: UN’IPOTESI METODOLOGICA




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               funzionalizzazione dei compiti a difesa delle Forze Armate  è da intendersi in
               senso lato, dal momento che la stessa Carta Costituzionale non ne fa un’elen-
               cazione tassativa ma fornisce due poli, l’art. 52 e l’art. 11, dai quali il legislatore
               ordinario possa ricavare coerenti esiti finalistici . L’organizzazione militare, in
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               breve, è strutturata in modo da garantire l’operatività quale condizione essenziale
               per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Difesa , e da ciò discen-
                                                                          25
               de la necessità di uno specifico regolamento di disciplina, a presidio dell’attività
               produttiva militare nei diversi settori (addestrativo, logistico, operativo) secondo
               un principio di distribuzione gerarchica del lavoro.
                    Ecco, dunque, che la produttività dell’organizzazione gerarchica dipende dal-
               l’efficienza e dall’efficacia dell’azione di comando e, in questa concettualizzazione
               dell’anticorruzione, sarà proprio l’azione di comando l’essenza della maladministration.

               4.  L’opacità strutturale del modello gerarchico-funzionale
                    Come detto, a partire dalla legge Severino, e poi con l’introduzione del
               d.lgs. 33/2013, il paradigma della trasparenza funge da perno di un cambio cul-
               turale delle pubbliche amministrazioni, atteggiandosi a “modo di essere” delle
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               stesse ,  assolutamente  destabilizzante  rispetto  al  tradizionale  modello  della
               “segretezza” .
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                    una difesa della Patria molto ampia, ricomprendendo in essa anche “comportamenti di impe-
                    gno sociale non armato”, in sostanza legittimando concetti come quelli di difesa non armata
                    e non violenta.
               23   Sull’argomento, funditus F. Bassetta, Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo ed., Roma,
                    2002, p. 130. L’Autore segnala le perplessità su una eccessiva dilatazione dei compiti istitu-
                    zionali che “[…] se non armonicamente coordinati, rischiano di rendere l’apparato militare
                    una specie di ipertrofica organizzazione a competenza generale con negativi riflessi, da una
                    parte sul principio di subordinazione al potere civile e sull’apoliticità, dall’altra sulla stessa
                    efficienza operativa delle Forze armate e, quindi, sulla capacità di perseguire efficacemente
                    almeno gli obiettivi principali […]” (ibi., p. 133, cit.).
               24   L’art. 89 del d.lgs. 66/2010 stabilisce, infatti, al primo comma che il “compito prioritario
                    delle Forze armate è la difesa dello Stato”, tracciando, già nell’incipit della norma, un fine
                    prioritario e certamente non esclusivo del sistema difesa.
               25   Vds. A. Lo Torto, op. cit., p. 43.
               26   Dal 2013, “La trasparenza diventa la condizione normale di esistenza e di azione delle pub-
                    bliche amministrazioni e non è più perseguita da norme singole, ma è l’oggetto di una disci-
                    plina  di  sistema”,  così  E.  Cassetta,  Manuale  di  diritto  amministrativo,  a  cura  di  F.  Fracchia,
                    Giuffrè ed., Milano, 2013, p. 67, cit.; in questo senso, cfr. E. Carloni, op. cit., p. 110 e ss.
               27   Il sistema delineato dalla legge 190 e il d.lgs. 33 determina una politica della trasparenza che
                    non può ritenersi limitato ai soli obblighi di pubblicazione. Un approccio del genere, oltre
                    ad  essere  semplicistico,  risulta  anche  fuorviante.  Come  è  stato  evidenziato  (tra  tutti,  E.
                    Carloni, op. cit., p. 126 e ss.) la saldatura tra i due corpi normativi ha fatto sì che gli obblighi
                    di pubblicazione, fino all’introduzione del codice della trasparenza slegati da specifiche fina-
                    lizzazioni al controllo della maladministration, divenissero parte di una strategia più ampia,
                    consentendone una valutazione qualitativa e quantitativa sostanziale, proprio alla luce di
                    questa finalità.

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