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ANTICORRUZIONE MILITARE: UN’IPOTESI METODOLOGICA




                    Esse  est  percipi:  diventa  corruzione  tutto  ciò  che  è  possibile  riconoscere
               come disfunzionale rispetto alle legittime aspettative della collettività. Come è
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               stato ben sintetizzato , la definizione di corruzione a fini repressivi è casistica,
               quella utile a fini preventivi è fenomenologica. È quindi possibile un passaggio
               del testimone dai Tribunali agli Stati Maggiori.
                    Su  questo  sfondo,  quindi,  si  inserisce  l’impianto  normativo  della  legge
               190/2012,  c.d.  “Severino”,  ovvero  il  precipitato  legislativo  italiano  della
               Convenzione di Merida e, soprattutto, una rivoluzione copernicana  nel con-
                                                                                 13
               trasto organico alla corruzione.
                    In breve, la legge 190 innesta nell’architettura amministrativa italiana alcu-
               ni  “pilastri” ,  mutuati  nella  loro  fisionomia  dalla  citata  carta  delle  Nazioni
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               Unite e modellati in linea con l’expertise derivata da intuizioni giuridiche compa-
               rate,  ponendo  quale  criterio  il  principio  della  trasparenza.  Anzi,  da  questo
               momento  in  poi  trasparenza  e  prevenzione  della  corruzione  seguiranno  un
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               destino intrecciato , nel nome di un controllo diffuso della collettività sull’azio-
               ne amministrativa, che ne favorisca la prevedibilità.

               3. La maladministration e l’(in)efficienza operativa delle Forze Armate

               a. L’etimo della “corrosione”
                    Nel  tessuto  ordinamentale  che  promana  dalla  Convenzione  di  Merida,
               assume una posizione cardine la nozione di corruzione c.d. “amministrativa”,
               una figura questa molto più estesa di quella del diritto penale e riconducibile in
               sostanza alla “cattiva amministrazione” o, come più universalmente nota, alla
               maladministration. Ne è eco diretta l’interpretazione ministeriale, che non esita a
               definire “corruzione” genericamente […] le situazioni dalle quali emerga un malfun-
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               zionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite .
               12   Il riferimento è a G. Tartaglia Policini, La corruzione tra realtà e rappresentazione, Minerva ed.,
                    Bologna, 2018, p. 68.
               13   È infatti per la prima volta che in un atto internazionale sulla materia appare il riferimento
                    non solo ad interventi repressivi ma anche a “misure preventive”, attraverso una indicazione
                    degli obiettivi all’art. 5 del documento, significativamente rubricato “Preventive anti-corrup-
                    tion policies and practices”.
               14   In tal senso, vds., tra gli altri, E. Carloni, op. cit., p. 127, R. Cantone, op. cit., pp. 11 e ss., non-
                    ché in termini analoghi F. Merloni, La legge anticorruzione e le garanzie dell’imparzialità soggettiva
                    dei funzionari pubblici, in F. Cingari (a cura di), Corruzione: strategie di contrasto, Firenze University
                    Press, 2013, p. 13, secondo cui i tre assi della strategia anticorruzione sono rappresentati dai
                    piani anticorruzione, dalla trasparenza e dalla cura, in via generale, dell’imparzialità soggetti-
                    va dei funzionari.
               15   Così E. Carloni, Il paradigma trasparenza - Amministrazioni, informazioni, democrazia, Il Mulino
                    ed., Bologna, 2022, p. 127.
               16   Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013.

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