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ANTICORRUZIONE MILITARE: UN’IPOTESI METODOLOGICA
Esse est percipi: diventa corruzione tutto ciò che è possibile riconoscere
come disfunzionale rispetto alle legittime aspettative della collettività. Come è
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stato ben sintetizzato , la definizione di corruzione a fini repressivi è casistica,
quella utile a fini preventivi è fenomenologica. È quindi possibile un passaggio
del testimone dai Tribunali agli Stati Maggiori.
Su questo sfondo, quindi, si inserisce l’impianto normativo della legge
190/2012, c.d. “Severino”, ovvero il precipitato legislativo italiano della
Convenzione di Merida e, soprattutto, una rivoluzione copernicana nel con-
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trasto organico alla corruzione.
In breve, la legge 190 innesta nell’architettura amministrativa italiana alcu-
ni “pilastri” , mutuati nella loro fisionomia dalla citata carta delle Nazioni
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Unite e modellati in linea con l’expertise derivata da intuizioni giuridiche compa-
rate, ponendo quale criterio il principio della trasparenza. Anzi, da questo
momento in poi trasparenza e prevenzione della corruzione seguiranno un
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destino intrecciato , nel nome di un controllo diffuso della collettività sull’azio-
ne amministrativa, che ne favorisca la prevedibilità.
3. La maladministration e l’(in)efficienza operativa delle Forze Armate
a. L’etimo della “corrosione”
Nel tessuto ordinamentale che promana dalla Convenzione di Merida,
assume una posizione cardine la nozione di corruzione c.d. “amministrativa”,
una figura questa molto più estesa di quella del diritto penale e riconducibile in
sostanza alla “cattiva amministrazione” o, come più universalmente nota, alla
maladministration. Ne è eco diretta l’interpretazione ministeriale, che non esita a
definire “corruzione” genericamente […] le situazioni dalle quali emerga un malfun-
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zionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite .
12 Il riferimento è a G. Tartaglia Policini, La corruzione tra realtà e rappresentazione, Minerva ed.,
Bologna, 2018, p. 68.
13 È infatti per la prima volta che in un atto internazionale sulla materia appare il riferimento
non solo ad interventi repressivi ma anche a “misure preventive”, attraverso una indicazione
degli obiettivi all’art. 5 del documento, significativamente rubricato “Preventive anti-corrup-
tion policies and practices”.
14 In tal senso, vds., tra gli altri, E. Carloni, op. cit., p. 127, R. Cantone, op. cit., pp. 11 e ss., non-
ché in termini analoghi F. Merloni, La legge anticorruzione e le garanzie dell’imparzialità soggettiva
dei funzionari pubblici, in F. Cingari (a cura di), Corruzione: strategie di contrasto, Firenze University
Press, 2013, p. 13, secondo cui i tre assi della strategia anticorruzione sono rappresentati dai
piani anticorruzione, dalla trasparenza e dalla cura, in via generale, dell’imparzialità soggetti-
va dei funzionari.
15 Così E. Carloni, Il paradigma trasparenza - Amministrazioni, informazioni, democrazia, Il Mulino
ed., Bologna, 2022, p. 127.
16 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013.
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