Page 75 - Rassegna 2024-4 supplemento
P. 75

i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




                    Tale innovazione, documentata nei dettagli dalle procedure di ammissione
               stabilite nei bandi di concorso pubblicati in quell’epoca, evidenzia un’impronta
               di modernità e progresso nell’approccio alla formazione degli uf  ciali. È di note-
               vole interesse condurre un’analisi comparativa tra i bandi di concorso precedenti
               e successivi al 1961. Questo confronto permette di cogliere appieno l’evoluzione
               e l’importanza dell’introduzione della selezione psicotecnica.
                                   87
                    Prima del 1961 , le procedure di ammissione fondamentalmente facevano
               af  damento su criteri tradizionali, come il rendimento accademico e le capacità
               f siche. La procedura per la partecipazione al concorso, seppur inizialmente limita-
               ta alle sole visite mediche, si sviluppò successivamente in un processo più articolato
               e ottimizzato. La costituzione di una Commissione esaminatrice mediante decreto
               ministeriale aveva il compito di condurre gli esami previsti dal bando di concorso
               mirati a valutare le competenze generali accademiche richieste per il ruolo di sotto-
               tenente. Quindi, ai f ni della def nizione della graduatoria di merito i candidati
               dovevano sostenere alcuni esami che comprendevano un esame scritto di cultura
               generale, un esame orale di matematica e un esame facoltativo di lingue estere ed
               erano ammessi a sostenere gli esami orali solo i candidati che avevano riportato
               l’idoneità nell’esame scritto ed erano stati dichiarati abili nella visita medica.
                    Tuttavia, ciò che conferiva una peculiare rilevanza al processo selettivo
               era la clausola contenuta nel comma e) dell’art. 17 del bando , che evidenziava
                                                                          88

               87  Regio Decreto 30 maggio 1938: Reclutamento degli uf  ciali del Regio esercito (Testo unico
                   delle leggi sul reclutamento degli uf  ciali del Regio esercito). Art. 2: “I sottotenenti in servizio
                   permanente sono tratti: 1° per l’arma dei carabinieri Reali:
                   a) dagli allievi dell’accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e
                   dai licenziati dagli istituti d’istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammes-
                   si all’accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano com-
                   piuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;
                   b) dai sottuf  ciali in servizio dell’arma, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano
                   almeno due anni di servizio da sottuf  ciale, di cui uno al comando di ef ettivo o interinale di sta-
                   zione, ammessi nell’accademia quali allievi in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regola-
                   mento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra.
                   Gli allievi di cui alle lett. a) e b) che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sot-
                   totenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento”. […] art.
                   3. “I sottotenenti in servizio permanente sono tratti, inoltre, direttamente dalle sotto indicate
                   fonti:
                   1° per l’arma dei carabinieri Reali, dai marescialli maggiori in servizio dell’arma, comandanti di
                   sezione o nominati a cariche speciali da almeno un anno, oppure che abbiano retto per non
                   meno di quattro anni, complessivamente nei gradi di brigadiere o maresciallo, il comando di sta-
                   zione;
                   che siano stati designati dal comando generale dell’arma ed abbiano frequentato, presso la scuola
                   centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro
                   capacità professionale”.
               88  Gazzetta uf  ciale della Repubblica Italiana, n. 162 del 18 luglio 1950, pp. 2071-2076.

                                                                                         73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80