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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




                    Inoltre,  questi  doveva  dimostrare  l’appartenenza  a  famiglie  oneste  e  che
               svolgevano una professione rispettabile. non ultimo, dovevano essere esenti da
               precedenti penali, o comunque non dovevano in alcun modo avere avuto a che
               fare con la giustizia.
                    per quanto riguardava gli aspiranti non ancora arruolanti in alcun corpo,
               se veniva meno il requisito di permanenza sotto le armi, era però richiesto di “far
               prova di tutti i requisiti per mezzo di dichiarazioni delle autorità locali unite ad
               un’altra del comandante dei carabinieri nella provincia da cui dipendono, e
               dovranno inoltre provare d’appartenere a parenti onesti, e di professione onorata,
               come pure di non essere mai stati processati criminalmente” .
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                    una  singolarità  storica  desta  attenzione.  Questo  aspetto,  concernente  ai
               requisiti da possedere per la selezione di coloro che desideravano ad entrar a far
               parte dell’Arma dei Carabinieri, viene ben evidenziato nel Regolamento del 1822
               e rimane pressoché invariato, ovvero, operante in modo silente, nel corso della sto-
               ria dell’Istituzione. nel costante processo di adeguamento dei regolamenti degli
               anni successivi non vengono date indicazioni in merito. Considerato che l’attesta-
               zione del requisito della “moralità” o della buona condotta svolto dall’Arma dei
               carabinieri sembra non venire mai meno, come avremo modo di constatare, per
               avere un’idea dei requisiti richiesti dall’Istruzione al f ne di farne parte dell’Arma
               dei carabinieri bisogna attendere la def nizione del Prof lo attitudinale.
                    Le attività di reclutamento nell’Arma dei carabinieri, in linea di principio,
               erano riservate agli uf  ciali dei Reparti Territoriali i quali si occupavano, quindi,
               anche della selezione. In questo caso essi procedevano alla preliminare verif ca dei
               requisiti richiesti degli aspiranti: ora di natura formale, come, per esempio, la
               documentazione di congedo, che non doveva riportare nessun elemento, puni-
               zioni o note, che lo potesse escludere; ora di carattere “morale”, ossia, l’apparte-
               nenza ad una famiglia onesta e che svolgesse una professione onorata; ora concer-
               nente alle capacità dell’aspirante, una delle quali era quella di saper leggere e scri-
               vere. Inoltre, per quanto fosse stato possibile, l’uf  ciale della linea territoriale che
               si era occupato di questi aspetti preliminari, prendeva atto dello stato di salute
               dell’aspirante e delle sue doti f siche e psichiche. Inf ne, un colloquio con l’aspi-
               rante gli consentiva di proporlo quale potenziale candidato alla scala gerarchica
               che in concreto doveva reclutarlo. In quel delicato e tumultuoso periodo storico
               che separa il primo dal secondo conf itto mondiale, le dinamiche organizzative e
               di addestramento delle reclute militari si conf guravano in maniera radicalmente
               diversa rispetto alle pratiche adottate nel secondo dopoguerra.


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