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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




                    Con l’introduzione della Costituzione Italiana del 1948, per mezzo della
               quale  veniva  sancito  l’obbligo  del  cittadino  di  servire  la  “patria  in  armi”,  il
               Consiglio di leva  assunse un carattere tecnico-selettivo.
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                    La presidenza fu attribuita al Commissario di leva, af  ancato da un uf  ciale
               dell’esercito, da un uf  ciale medico e un altro Commissario di leva o uf  ciale,
               con funzione di segretario senza diritto di voto. I membri della Commissione
               erano assistiti da un gruppo di “periti”, composto da uf  ciali medici e uf  ciali
               delle varie armi e dei servizi. Entrambe le categorie di uf  ciali, medici e d’arma,
               ef ettuavano la loro attività con la qualif ca e le attribuzioni di perito selettore atti-
               tudinale, quand’anche la loro funzione fosse completamente dif erente: il primo
               incline a valutare le anomalie somato-funzionali del candidato, il secondo, orien-
               tato a valutare gli aspetti di un possibile impiego nelle Forze Armate in funzioni
               delle caratteristiche culturali, sociali e le abilità acquisite nella precedente espe-
               rienza professionale. In particolare, il decreto stabilisce le modalità di composi-
               zione dei Consigli di leva, evidenziando l’importanza di avere membri qualif cati
               e  competenti  per  valutare  l’idoneità  somatica,  funzionale  e  psico-attitudinale
               delle giovani reclute. La presenza di un presidente, di un uf  ciale dell’Esercito in
               servizio permanente e di un uf  ciale medico, insieme ad altri membri con fun-
               zioni di relatore e segretario, avrebbe dovuto assicurare un processo decisionale
               equo e quanto più possibile obiettivo. Inoltre, il decreto sottolineava l’apertura e
               la trasparenza del processo di selezione, stabilendo che le sedute dei Consigli di
               leva siano pubbliche e permettendo la partecipazione consultiva del sindaco o del
               suo delegato, così come di un uf  ciale dei carabinieri. Questo approccio inclusi-
               vo mira a garantire un processo decisionale trasparente e adottato nell’interesse
                                                                                          61
               delle comunità locali. La qualif ca di perito in materia di selezione attitudinale

               60  Carucci, Lanzini, Marzotti, 2019.
               61  DPR del 14 febbraio 1964, n. 237: “Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva
                   di terra” - art. 27: Il numero, le sedi ed il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di terra sono
                   quelli stabiliti nella tabella allegato A al presente decreto. I Consigli di leva sono composti: “a) di
                   un commissario di leva, presidente; b) di un uf  ciale dell’Esercito in servizio permanente, di
                   grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale membro; c) di un uf  ciale medico
                   perito selettore attitudinale, membro; d) di un commissario di leva o di un uf  ciale dell’Esercito
                   in servizio permanente o dell’ausiliaria, con funzioni di relatore e segretario senza voto. In tempo
                   di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la pre-
                   sidenza del Consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei com-
                   missari di leva. Il Consiglio, con l’assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il
                   grado di idoneità somatica-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del
                   servizio militare. Fanno parte di detto gruppo di periti, uf  ciali medici ed uf  ciali delle varie armi
                   e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione all’entità del
                   contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare. La qualif ca di perito in
                   materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli uf  ciali che abbiano

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