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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione
Con l’introduzione della Costituzione Italiana del 1948, per mezzo della
quale veniva sancito l’obbligo del cittadino di servire la “patria in armi”, il
Consiglio di leva assunse un carattere tecnico-selettivo.
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La presidenza fu attribuita al Commissario di leva, af ancato da un uf ciale
dell’esercito, da un uf ciale medico e un altro Commissario di leva o uf ciale,
con funzione di segretario senza diritto di voto. I membri della Commissione
erano assistiti da un gruppo di “periti”, composto da uf ciali medici e uf ciali
delle varie armi e dei servizi. Entrambe le categorie di uf ciali, medici e d’arma,
ef ettuavano la loro attività con la qualif ca e le attribuzioni di perito selettore atti-
tudinale, quand’anche la loro funzione fosse completamente dif erente: il primo
incline a valutare le anomalie somato-funzionali del candidato, il secondo, orien-
tato a valutare gli aspetti di un possibile impiego nelle Forze Armate in funzioni
delle caratteristiche culturali, sociali e le abilità acquisite nella precedente espe-
rienza professionale. In particolare, il decreto stabilisce le modalità di composi-
zione dei Consigli di leva, evidenziando l’importanza di avere membri qualif cati
e competenti per valutare l’idoneità somatica, funzionale e psico-attitudinale
delle giovani reclute. La presenza di un presidente, di un uf ciale dell’Esercito in
servizio permanente e di un uf ciale medico, insieme ad altri membri con fun-
zioni di relatore e segretario, avrebbe dovuto assicurare un processo decisionale
equo e quanto più possibile obiettivo. Inoltre, il decreto sottolineava l’apertura e
la trasparenza del processo di selezione, stabilendo che le sedute dei Consigli di
leva siano pubbliche e permettendo la partecipazione consultiva del sindaco o del
suo delegato, così come di un uf ciale dei carabinieri. Questo approccio inclusi-
vo mira a garantire un processo decisionale trasparente e adottato nell’interesse
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delle comunità locali. La qualif ca di perito in materia di selezione attitudinale
60 Carucci, Lanzini, Marzotti, 2019.
61 DPR del 14 febbraio 1964, n. 237: “Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva
di terra” - art. 27: Il numero, le sedi ed il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di terra sono
quelli stabiliti nella tabella allegato A al presente decreto. I Consigli di leva sono composti: “a) di
un commissario di leva, presidente; b) di un uf ciale dell’Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale membro; c) di un uf ciale medico
perito selettore attitudinale, membro; d) di un commissario di leva o di un uf ciale dell’Esercito
in servizio permanente o dell’ausiliaria, con funzioni di relatore e segretario senza voto. In tempo
di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la pre-
sidenza del Consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei com-
missari di leva. Il Consiglio, con l’assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il
grado di idoneità somatica-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del
servizio militare. Fanno parte di detto gruppo di periti, uf ciali medici ed uf ciali delle varie armi
e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione all’entità del
contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare. La qualif ca di perito in
materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli uf ciali che abbiano
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