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Dopo la seconda guerra mondiale si assiste alla presenza dei moderni Centri
di Addestramento Reclute (C.A.R.). Queste strutture specializzate prima non
esistevano ed era compito dei singoli Reggimenti assumersi l’onere dell’addestra-
mento delle nuove reclute, rif ettendo un’epoca in cui le metodologie di recluta-
mento e formazione si adeguavano alle risorse e alle esigenze del momento.
nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri le procedure di arruolamento nel
periodo prebellico trovavano fondamento nel Regio Decreto del 14 giugno
1934, n. 1169, noto come approvazione del regolamento organico per l’arma dei
carabinieri reali. Questo corpus normativo, caratterizzato da una dettagliata e
specif ca articolazione, stabiliva con precisione i criteri di reclutamento, addestra-
mento e organizzazione dell’Arma durante quel cruciale periodo storico.
Costituiva pertanto un pilastro essenziale per la funzionalità e l’ef cacia di
un’Istituzione destinata a svolgere un ruolo centrale nel mantenimento dell’ordi-
ne pubblico e della sicurezza nazionale.
Merita una particolare cenno rilevare come, nonostante le molteplici sf de e
incertezze di quel periodo di transizione tra due epocali conf itti globali, le istitu-
zioni militari, come l’Arma dei Carabinieri, rimanessero solidamente ancorate a
regolamenti e disposizioni che garantivano la coerenza e l’operatività delle loro
strutture.
nell’articolato contesto normativo delineato dal Regio Decreto del 1934,
all’art. 22 si delineava, quindi, con meticolosa precisione il complesso processo
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di selezione e reclutamento degli uf ciali subalterni all’interno dell’Arma dei
Carabinieri. Questo articolo, nella sua enunciazione dettagliata, sottolineava la
complessità e la diversità delle vie attraverso le quali si garantiva l’af usso di per-
sonale qualif cato nell’Arma.
In particolare, si attribuiva un ruolo di primaria importanza alla promozio-
ne interna, riservando un terzo dei posti vacanti agli uf ciali subalterni prove-
nienti dai ranghi dei sottuf ciali dell’Arma stessa. Gli altri due terzi erano occu-
pati da tenenti provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la
cui idoneità era stata preventivamente riconosciuta in apposito corso di abilita-
zione tecnico-professionale.
68 Regio Decreto del 14 giugno 1934, n. 1169 - “Approvazione del regolamento organico per l’ar-
ma dei carabinieri Reali” - Capitolo III - Forza e Reclutamento - art. 22: “I posti vacanti negli
uf ciali subalterni sono devoluti per un terzo ai sottuf ciali dell’arma che abbiano compiuto,
con esito favorevole, regolare corso di studi per la nomina a sottotenente presso l’accademia
militare di fanteria e cavalleria ed apposito corso tecnico-professionale presso la scuola centrale
carabinieri reali. Gli altri due terzi sono occupati da tenenti provenienti dalle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio, la cui idoneità sia stata preventivamente riconosciuta in apposito
corso di abilitazione tecnico-professionale”.
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