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era conferita dal Ministro per la difesa agli uf ciali che avevano superato apposito
corso. La qualif ca di “perito in materia di selezione attitudinale” riveste un ruolo
cruciale nell’ambito delle operazioni di reclutamento e mobilitazione militare.
Essa rappresenta il riconoscimento uf ciale della competenza e dell’esperienza di
un uf ciale nell’identif care e valutare le qualità f siche, psicologiche e comporta-
mentali delle potenziali reclute. Con la def nizione della nuova dottrina militare
del secondo dopoguerra, secondo la quale vengono stabilite, per le Forze Armate,
le linee guida, le funzioni, le strategie operative e i mezzi loro assegnate, il processo
di selezione dei candidati al servizio militare assume un’importanza ancora mag-
giore. Con una dottrina chiaramente def nita, che stabilisce le funzioni da svolge-
re e le competenze necessarie per farlo, diventa essenziale reclutare individui ido-
nei e adeguatamente preparati per svolgere tali compiti. La selezione accurata
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delle reclute diventa quindi un elemento chiave nella realizzazione degli obiettivi
operativi delle Forze Armate.
La conferma di questa qualif ca da parte del Ministro per la difesa sottolinea
l’importanza attribuita alla corretta valutazione delle capacità e delle attitudini
dei candidati al servizio militare. Gli uf ciali che ottenevano questa qualif ca ave-
vano dimostrato di possedere le competenze necessarie per svolgere un ruolo cri-
tico nel processo decisionale riguardante l’assegnazione dei ruoli e delle mansioni
all’interno delle forze armate. Il superamento di un corso di formazione specif co
era un requisito essenziale per ottenere questa qualif ca. Questo corso, nella mag-
gior parte dei casi condotto da esperti nel campo della psicologia e della valuta-
zione delle capacità, forniva agli uf ciali le conoscenze e le competenze necessarie
per svolgere in modo ef cace le loro responsabilità di selezione.
Con il D.P.R. 28 maggio 1964 n.496 , vennero approvati i nuovi elenchi
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“A” e “B” delle imperfezioni ed infermità che erano causa di non idoneità al ser-
vizio militare in sostituzione di quelli del 1948.
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Questo decreto rappresentò una pietra miliare nel contesto delle politiche di
reclutamento militare in Italia.
superato apposito corso. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzio-
ne consultiva, un uf ciale dei carabinieri. Interviene, inoltre, senza diritto a voto, per ogni
Comune, il sindaco o un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell’interesse dei suoi
amministrati. Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti. Eventuali assen-
ze, per legittimo impedimento, del presidente o dei membri del Consiglio di leva saranno ripiana-
te, rispettivamente, con l’impiego di uno dei commissari di leva in servizio presso il locale uf cio
di leva, o dal capo gruppo selettore, o dal capo nucleo medico selettore”.
62 V. Ilari (Prof.), 1991.
63 V. Ilari (Prof.), 1992.
64 V. Ilari (Prof.), 1992.
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