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                  In questo modo, il processo di arruolamento non solo contribuiva a garan-
             tire l’ef  cacia operativa delle Forze Armate, ma rappresentava anche un iniziale
             ed un importante mezzo per valorizzare le competenze individuali e favorire lo
             sviluppo professionale delle reclute all’interno dell’ambiente militare.

             Gli arruolamenti nell’Arma dei Carabinieri nella prima metà del XX secolo
                  Fin dalle sue origini, l’Arma dei Carabinieri Reali si è distinta per la scrupo-
             losa selezione del personale. un aspetto cruciale per garantire l’integrità, l’ef  ca-
             cia  e  la  professionalità  della  forza.  Questa  meticolosa  selezione,  delineata  nel
             Regolamento Generale del 1822 , rispecchiava la profonda consapevolezza del-
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             l’importanza di reclutare individui capaci di incarnare i valori fondanti dell’Arma
             e di assolvere con dedizione i compiti assegnati. La selezione dei candidati era af  -
             data a una precisa gerarchia di uf  ciali. Il Regolamento a tal proposito prevedeva
             una  procedura  secondo  la  quale  l’aspirante  si  doveva  inizialmente  presentare
             all’uf  ciale Comandante dei Carabinieri Reali del suo circondario.
                  L’uf  ciale  in  argomento  forniva  un  ragguaglio  al  Comandante  della
             Divisione che conduceva un nuovo esame personale. I candidati giudicati meri-
             tevoli venivano proposti al Colonnello al quale spettava decidere se arruolare o
             rif utare i candidati.
                  i requisiti per l’ammissione erano le età (tra i 25 e i 40 anni), l’altezza (alme-
             no 39 oncie per i militari a piedi e 40 per quelli a cavallo), il “sapere leggere e scrivere
             correttamente […] essere munito d’attestato di ottima condotta dell’Uffiziale supe-
             riore del corpo da cui proviene e d’un certificato di perfetta sanità, e robustezza”, e
             infine, almeno 4 anni di servizio “in un corpo delle regie armate”. Ulteriore requi-
             sito prescritto era lo stato civile di celibe o di vedovo senza prole .
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                  una particolare attenzione bisogna dedicarla alla particolare condizione del
             giovane aspirante che si trova in assenza di un pregresso servizio militare al quale
             veniva chiesto di dimostrare tutti i requisiti di condotta corretta tramite le dichia-
             razioni delle Autorità locali. Attestati che, a loro volta, dovevano essere compro-
             vati da un rapporto del Comandante dei Carabinieri di quella circoscrizione di
             appartenenza.

             65  Il Regolamento del 1822 stabiliva diverse fonti di reclutamento, diversif cando il bacino da cui
                 attingere gli aspiranti Carabinieri. La scelta veniva ef ettuata da: 1) militari già in servizio, prove-
                 nienti dai reggimenti di fanteria e cavalleria che rappresentavano una fonte primaria di recluta-
                 mento; 2) militari assegnati d’uf  cio che venivano assegnati all’Arma per decisione superiore,
                 garantendo un f usso costante di personale esperto; 3) militari congedati che potevano candidar-
                 si per l’arruolamento; 4) civili, ossia giovani mai arruolati in precedenza o con meno di quattro
                 anni di servizio nell’Esercito sardo.
             66  F. Carbone, 2006.

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