Page 59 - Rassegna 2024-4 supplemento
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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione
Questi, dopo aver completato con successo un percorso formativo che
comprendeva sia studi accademici presso l’Accademia Militare che specif ci corsi
tecnico-professionali presso la Scuola Centrale dei Carabinieri Reali, accedevano
così al grado di sottotenente.
nel secondo dopoguerra, gli arruolamenti, invece, erano disciplinati dal
Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857, secondo il quale:
gli arruolamenti nell’arma dei carabinieri reali sono, di massima, aperti
tutto l’anno e vengono periodicamente disposti dal comando generale dell’arma,
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nei limiti delle vacanze esistenti in organico .
Il Decreto del 1945 rappresentò un momento cruciale nella storia del reclu-
tamento dei carabinieri, def nendo le modalità e i requisiti per gli arruolamenti
volontari e obbligatori. Questo decreto, emesso in un periodo di profondi cam-
biamenti politici e sociali in Italia nel periodo postbellico, rif etteva l’esigenza di
riformare e ristrutturare le forze dell’ordine per adeguarle alle nuove sf de e alle
nuove esigenze nazionali. Il testo de Decreto, perciò, se per un verso disponeva le
tipologie e la prassi degli arruolamenti nell’Arma dei carabinieri, per altro verso,
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individuava alcune caratteristiche che i candidati dovevano possedere all’atto del-
l’arruolamento. Questo documento, frutto di un’attenta rif essione sulle esigenze
dell’Arma dei Carabinieri e dei suoi compiti istituzionali, delineava chiaramente
i requisiti e gli standard che gli aspiranti dovevano soddisfare per essere conside-
rati idonei al servizio.
nel decreto erano sinteticamente compendiate non solo le caratteristiche
socio anagraf che degli aspiranti (età, stato civile, titolo di studio, etc.), ma anche
le caratteristiche f siche (altezza, peso, perimetro toracico, ecc.) e “morali” .
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69 Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857 - art. 1: “Gli arruolamenti
nell’Arma dei carabinieri Reali sono, di massima, aperti tutto l’anno e vengono periodicamente
disposti dal Comando generale dell’Arma, nei limiti delle vacanze esistenti in organico”.
70 Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857 - art. 2: “Sono consentiti:
a) gli arruolamenti volontari, con la ferma di tre anni, dei giovani che abbiano compiuto il 17°
anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva;
b) gli arruolamenti volontari con la ferma di tre anni, dei giovani che non abbiano oltrepassato
il 26° anno di età e che, essendo stati riformati o dichiarati rivedibili nel concorso alla leva o in
rassegna, ritengano di aver acquistata la necessaria idoneità f sica;
c) gli arruolamenti volontari con la ferma di tre anni per divenire carabinieri ef ettivi dei giovani
che siano stati arruolati per leva e che non siano stati ancora incorporati in altre armi;
d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari per la sola ferma di leva di diciotto mesi,
dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti
nei quadri organici”.
71 Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857 - art. 3: “Gli aspiranti all’ar-
ruolamento volontario nell’Arma dei carabinieri Reali debbono possedere i seguenti requisiti:
a) avere compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età;
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