Page 59 - Rassegna 2024-4 supplemento
P. 59

i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




                    Questi,  dopo  aver  completato  con  successo  un  percorso  formativo  che
               comprendeva sia studi accademici presso l’Accademia Militare che specif ci corsi
               tecnico-professionali presso la Scuola Centrale dei Carabinieri Reali, accedevano
               così al grado di sottotenente.
                    nel  secondo  dopoguerra,  gli  arruolamenti,  invece,  erano  disciplinati  dal
               Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857, secondo il quale:
                    gli arruolamenti nell’arma dei carabinieri reali sono, di massima, aperti
               tutto l’anno e vengono periodicamente disposti dal comando generale dell’arma,
                                                        69
               nei limiti delle vacanze esistenti in organico .
                    Il Decreto del 1945 rappresentò un momento cruciale nella storia del reclu-
               tamento dei carabinieri, def nendo le modalità e i requisiti per gli arruolamenti
               volontari e obbligatori. Questo decreto, emesso in un periodo di profondi cam-
               biamenti politici e sociali in Italia nel periodo postbellico, rif etteva l’esigenza di
               riformare e ristrutturare le forze dell’ordine per adeguarle alle nuove sf de e alle
               nuove esigenze nazionali. Il testo de Decreto, perciò, se per un verso disponeva le
               tipologie  e la prassi degli arruolamenti nell’Arma dei carabinieri, per altro verso,
                        70
               individuava alcune caratteristiche che i candidati dovevano possedere all’atto del-
               l’arruolamento. Questo documento, frutto di un’attenta rif essione sulle esigenze
               dell’Arma dei Carabinieri e dei suoi compiti istituzionali, delineava chiaramente
               i requisiti e gli standard che gli aspiranti dovevano soddisfare per essere conside-
               rati idonei al servizio.
                    nel decreto erano sinteticamente compendiate non solo le caratteristiche
               socio anagraf che degli aspiranti (età, stato civile, titolo di studio, etc.), ma anche
               le caratteristiche f siche (altezza, peso, perimetro toracico, ecc.) e “morali” .
                                                                                     71
               69  Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857 - art. 1: “Gli arruolamenti
                   nell’Arma dei carabinieri Reali sono, di massima, aperti tutto l’anno e vengono periodicamente
                   disposti dal Comando generale dell’Arma, nei limiti delle vacanze esistenti in organico”.
               70  Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857 - art. 2: “Sono consentiti:
                   a) gli arruolamenti volontari, con la ferma di tre anni, dei giovani che abbiano compiuto il 17°
                   anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva;
                   b) gli arruolamenti volontari con la ferma di tre anni, dei giovani che non abbiano oltrepassato
                   il 26° anno di età e che, essendo stati riformati o dichiarati rivedibili nel concorso alla leva o in
                   rassegna, ritengano di aver acquistata la necessaria idoneità f sica;
                   c) gli arruolamenti volontari con la ferma di tre anni per divenire carabinieri ef ettivi dei giovani
                   che siano stati arruolati per leva e che non siano stati ancora incorporati in altre armi;
                   d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari per la sola ferma di leva di diciotto mesi,
                   dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti
                   nei quadri organici”.
               71  Decreto Legislativo Luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 857 - art. 3: “Gli aspiranti all’ar-
                   ruolamento volontario nell’Arma dei carabinieri Reali debbono possedere i seguenti requisiti:
                   a) avere compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età;

                                                                                         57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64