Page 60 - Rassegna 2024-4 supplemento
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Gli accertamenti di cultura generale (scritta e orale) e l’attestato di idoneità
morale venivano ef ettuati dagli uf ciali d’Arma secondo i criteri stabiliti dal
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Lo scopo degli accertamenti era
quello di eliminare (come era costume def nire allora) coloro che non davano
af damento nel poter frequentare con esito favorevole il corso di carabiniere
della durata di nove mesi presso la Legione allievi dell’Arma.
I carabinieri ausiliari , già introdotti nelle f le dell’Arma con Decreto
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Luogotenenziale del 25 febbraio 1917, n. 357 , atteso che erano chiamati ad
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assolvere tutti i doveri dei carabinieri effettivi, dovevano possedere gli stessi
requisiti previsti per i carabinieri ef ettivi e dovevano essere impiegati nella mag-
gior parte dei casi dalle Legioni in occasione di concentramenti di rinforzi impo-
sti da esigenze di ordine pubblico, allo scopo di ottenere che i Carabinieri ef ettivi
non venissero distolti dal normale servizio. In questo modo, gli ausiliari vennero
impiegati soprattutto in occasione di assembramenti di persone con intenzioni
ostili, sospette o sconosciute che richiedevano l’intervento di un numero adegua-
to di militari per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Ciò non di meno face-
va sì che il loro servizio si dispiegava e si estendeva anche alle “normali” attività
che svolgevano i carabinieri ef ettivi.
Durante il periodo considerato, il servizio ausiliario presso l’Arma dei
Carabinieri richiedeva non solo competenze operative e f siche, ma anche una
condotta morale impeccabile. La clausola della buona condotta, in conformità a
quanto previsto sin dalle “Regie patenti” (buona condotta e saviezza distinti), era,
quindi, un requisito essenziale per svolgere il servizio presso l’Arma dei carabinie-
ri, tanto è vero che, il decreto Luogotenenziale che istituisce i carabinieri ausiliari,
b) essere celibi o vedovi senza prole;
c) possedere come titolo minimo di studio la licenza elementare (quinta classe);
d) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dagli
uf ciali o dai comandanti di sezione, secondo i criteri stabiliti dal Comando generale dell’Arma
dei carabinieri Reali;
e) essere di statura non inferiore a metri 1,65 per aspiranti all’arruolamento nell’Arma a piedi e
di metri 1,68 per aspiranti all’arruolamento nell’Arma a cavallo;
f) avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
g) avere costituzione f sica robusta, ed assenza di ogni sintomo che possa far sospettare preceden-
ti morbosi, oppure malattie nervose o ledenti le facoltà mentali”.
72 G. Amore, 2016.
73 Decreto Luogotenenziale del 25 febbraio 1917, n. 357: art. 1 “All’arma dei carabinieri Reali
potranno essere addetti quali ausiliari, in più della forza organica, caporali e soldati in numero
non superiore ai 12.000 che possiedano i voluti requisiti e si vincolino a rimanere in servizio per
sei mesi dopo la conclusione della pace”; art. 2 “I carabinieri ausiliari avranno le prerogative ed
assumeranno tutti i doveri dei carabinieri ef ettivi; in caso di futuri richiami alle armi delle loro
classi e categorie, faranno servizio nell’arma”.
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