Page 60 - Rassegna 2024-4 supplemento
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                  Gli accertamenti di cultura generale (scritta e orale) e l’attestato di idoneità
             morale venivano ef ettuati dagli uf  ciali d’Arma secondo i criteri stabiliti dal
             Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Lo scopo degli accertamenti era
             quello di eliminare (come era costume def nire allora) coloro che non davano
             af  damento  nel  poter  frequentare  con  esito  favorevole  il  corso  di  carabiniere
             della durata di nove mesi presso la Legione allievi dell’Arma.
                  I carabinieri ausiliari , già introdotti nelle f le dell’Arma con Decreto
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             Luogotenenziale del 25 febbraio 1917, n. 357 , atteso che erano chiamati ad
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             assolvere  tutti  i  doveri  dei  carabinieri  effettivi,  dovevano  possedere  gli  stessi
             requisiti previsti per i carabinieri ef ettivi e dovevano essere impiegati nella mag-
             gior parte dei casi dalle Legioni in occasione di concentramenti di rinforzi impo-
             sti da esigenze di ordine pubblico, allo scopo di ottenere che i Carabinieri ef ettivi
             non venissero distolti dal normale servizio. In questo modo, gli ausiliari vennero
             impiegati soprattutto in occasione di assembramenti di persone con intenzioni
             ostili, sospette o sconosciute che richiedevano l’intervento di un numero adegua-
             to di militari per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Ciò non di meno face-
             va sì che il loro servizio si dispiegava e si estendeva anche alle “normali” attività
             che svolgevano i carabinieri ef ettivi.
                  Durante  il  periodo  considerato,  il  servizio  ausiliario  presso  l’Arma  dei
             Carabinieri richiedeva non solo competenze operative e f siche, ma anche una
             condotta morale impeccabile. La clausola della buona condotta, in conformità a
             quanto previsto sin dalle “Regie patenti” (buona condotta e saviezza distinti), era,
             quindi, un requisito essenziale per svolgere il servizio presso l’Arma dei carabinie-
             ri, tanto è vero che, il decreto Luogotenenziale che istituisce i carabinieri ausiliari,

                 b) essere celibi o vedovi senza prole;
                 c) possedere come titolo minimo di studio la licenza elementare (quinta classe);
                 d) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dagli
                 uf  ciali o dai comandanti di sezione, secondo i criteri stabiliti dal Comando generale dell’Arma
                 dei carabinieri Reali;
                 e) essere di statura non inferiore a metri 1,65 per aspiranti all’arruolamento nell’Arma a piedi e
                 di metri 1,68 per aspiranti all’arruolamento nell’Arma a cavallo;
                 f) avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
                 g) avere costituzione f sica robusta, ed assenza di ogni sintomo che possa far sospettare preceden-
                 ti morbosi, oppure malattie nervose o ledenti le facoltà mentali”.
             72  G. Amore, 2016.
             73  Decreto Luogotenenziale del 25 febbraio 1917, n. 357: art. 1 “All’arma dei carabinieri Reali
                 potranno essere addetti quali ausiliari, in più della forza organica, caporali e soldati in numero
                 non superiore ai 12.000 che possiedano i voluti requisiti e si vincolino a rimanere in servizio per
                 sei mesi dopo la conclusione della pace”; art. 2 “I carabinieri ausiliari avranno le prerogative ed
                 assumeranno tutti i doveri dei carabinieri ef ettivi; in caso di futuri richiami alle armi delle loro
                 classi e categorie, faranno servizio nell’arma”.

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