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delle imperfezioni ed infermità riguardanti l’attitudine f sica al servizio militare,
nonché dalla circolare del Giornale Militare con la quale il Ministero indice la
leva. Quindi, il complesso delle operazioni, realizzate nei due anni precedenti
all’incorporazione di ogni singola classe comprendeva 4 distinti momenti: la for-
mazione delle “Liste di leva”, redatte dai Comuni; la predisposizione per la chia-
mata alla leva attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale; la convo-
cazione presso i Distretti militari; l’accertamento delle caratteristiche del giovane
per verif carne l’idoneità psico-f sica.
Ancor prima che venissero inoltrate al Distretto Militare per le successive
operazioni di reclutamento, le liste di leva venivano trasmesse al Consiglio di leva
che era l’organo competente ad accertare la legittimità dei requisiti, sia legali sia
sanitari (per l’eventuale dispensa dal servizio di leva). Quest’ultimo aveva sede
presso le Prefetture ed era presieduto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, in rappre-
sentanza del Ministro della guerra. ne facevano parte due Consiglieri provinciali
nominati dal Consiglio provinciale di leva e due uf ciali superiori o capitani
dell’Esercito, nominati dal Ministero. Partecipavano alle sedute, con voto con-
sultivo, anche un capitano dei Carabinieri e il Commissario di leva. In seguito, fu
disposto che la Presidenza del Consiglio di leva passasse dal Prefetto al Presidente
del Tribunale.
Il Consiglio di leva precompilava, per ogni nominativo della lista di leva, un
apposito “modello” , antesignano di quello che in futuro diverrà il “fascicolo
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f sio-psico-attitudinali”. Il modello era strutturato su una sola facciata e riportava
i dati descrittivi “socio-anagraf ci” di un individuo. nel 1945, la composizione
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del Consiglio di leva mutò nuovamente e, tra le altre modif che, fu disposto che
il presidente del Tribunale potesse essere sostituito, nel ruolo di presidente, dal
Commissario di leva, che era un funzionario di nomina prefettizia, al quale erano
af date tutte le incombenze organizzative e amministrative attinenti alla leva. Il
Commissario di leva, rispondeva contabilmente al Prefetto, che esercitava la vigi-
lanza sulla sua attività, e al tempo stesso era soggetto a rendicontare la propria
opera al Ministro.
58 C. Lamioni, 2018.
59 I dati erano raggruppati grosso modo in 3 parti: nella prima c’erano le colonne riservate al “nume-
ro” assegnato nella Lista di leva redatta dal Comune di residenza, poi il “numero” def nitivo che
assumeva il “coscritto”; a seguire, venivano riportati il “cognome” e il “nome” dell’iscritto, la clas-
se di leva ed eventuali rinvii, le “generalità dei genitori”, la “data” e “luogo di nascita” e di “resi-
denza”; nella seconda parte erano raccolti i dati relativi ad eventuali “contrassegni f sici”, le “misu-
re antropometriche”, il “grado di alfabetizzazione”, la “professione”, i “titoli di studio” e anche la
“professione religiosa”; nella terza parte inferiore della facciata era lasciato uno spazio libero per
le «Decisioni del Consiglio […] di leva» ed anche il parere e la f rma del perito sanitario.
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