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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione
Comandante di Reparto doveva riservare particolare attenzione alle situazioni di
sof erenza comportamentale, valutando anche l’attivazione di interventi assisten-
ziali, economici e di altro genere. Era fondamentale che il militare comprendesse
il signif cato e lo scopo della procedura in ogni fase. Qualora il militare esprimesse
un dissenso esplicito a essere sottoposto agli accertamenti sanitari, il Direttore
dell’Infermeria Presidiaria doveva valutare se sussistessero dubbi sull’idoneità al
servizio e, in caso af ermativo, proporre un accertamento con visita collegiale.
Tutti gli accertamenti sanitari dovevano essere correttamente inseriti nel-
l’applicativo informatico Sistema Informativo Amministrazione Difesa
(SISAD), integrando le informazioni con le consulenze specialistiche richieste.
La relazione del Comandante di Reparto doveva precedere l’invio del mili-
tare all’Infermeria Presidiaria e non essere trasmessa contemporaneamente alla
presentazione dell’interessato, per permettere al Direttore dell’Infermeria
Presidiaria di ef ettuare le necessarie valutazioni preventive. nell’ambito della
procedura def nita, lo Specialista Psicologo aveva principalmente un ruolo di
supporto tecnico - consulenziale al Direttore dell’Infermeria Presidiaria.
L’intero processo era orientato alla tutela della salute e del benessere dei
militari, garantendo al contempo l’ef cienza del servizio istituzionale e la sicurez-
za dei singoli e della collettività. Attraverso questa direttiva, l’Arma dei
Carabinieri dimostrò una comprensione profonda delle complesse interazioni tra
salute mentale e f sica, e l’importanza di af rontarle in modo coordinato. Si evi-
denziò che il benessere psicologico era essenziale non solo per la salute individua-
le, ma anche per la coesione e l’ef cienza del gruppo.
È bene sottolineare che questa Direttiva aveva ribadito il ruolo consultivo
dei nucleo di Psicologia nei confronti del Direttore dell’Infermeria Presidiaria,
soprattutto per i casi che necessitavano di una consulenza psicologica o di un
approfondimento psicodiagnostico per la def nizione dei provvedimenti medico-
legali. La valutazione dell’idoneità al servizio e l’emissione dei giudizi medico-
legali restavano una prerogativa esclusiva dell’organo Sanitario militare compe-
tente, ossia l’Infermeria Presidiaria. Il Direttore di quest’ultima, qualora fosse un
uf ciale superiore, deteneva anche le attribuzioni medico-legali riservate ai
Direttori delle strutture sanitarie militari, come previsto dall’art. 195 del Codice
dell’ordinamento Militare .
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219 Codice dell’ordinamento Militare - Art. 195 - 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla dia-
gnosi, cura e alle attività di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma,
struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di
ricerca in ambito sanitario e veterinario; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella
diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari
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