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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




                    Tuttavia non si può non rilevare che il cambiamento di atteggiamento nei
               confronti del supporto psicologico doveva anche confrontarsi con le precedenti
               disposizioni in campo sanitario, e non, concernenti gli accertamenti da ef ettuare
               nei confronti dei comportamenti dei militari che potessero avere ripercussioni
               sul servizio. Il quadro normativo, colto nel suo insieme, sembrava fondarsi sul
               presupposto  del  “dovere”,  prescritto  a  ogni  militare,  di  mantenere  le  proprie
               capacità psicof siche e di informare l’Amministrazione di eventuali eventi che
               potessero inf uenzare il servizio.
                    Questa responsabilità era sancita dagli articoli 718  e 748  del TuRoM,
                                                                           215
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               e ulteriormente delineata nella circolare della Direzione Generale per il Personale
               Militare del 12 luglio 2012. Le procedure di intervento erano applicabili nei casi
               in cui il Comandante di Reparto (CR) rilevasse o venisse informato di compor-
               tamenti che indicassero uno stato di sof erenza comportamentale, potenzialmen-
               te inf uenzante le relazioni personali e il servizio istituzionale. Inoltre, l’art. 725
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               214 DPR 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina-
                   mento militare - Art. 718 Formazione militare 1. Il militare ha il dovere di conservare e miglio-
                   rare le proprie conoscenze e le capacità psicof siche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari
                   previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed
                   ef  cacia l’incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi af  datigli. 2. Egli
                   deve: a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la
                   pratica di attività culturali e sportive; b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo
                   cui appartiene. 3. L’Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al f ne di age-
                   volare il miglioramento della formazione militare.
               215 DPR 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina-
                   mento militare - Art. 748 Comunicazioni dei militari 1. Il militare presente al corpo o ente,
                   impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in
                   relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. 2. Al termine della malattia il militare
                   deve informare prontamente il superiore diretto. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento
                   ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di
                   salute, specif cando la malattia da cui il militare è af etto e il luogo in cui si trova ricoverato.
               216 DPR 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
                   militare - Art. 725 - Doveri propri dei superiori - 1. Il superiore deve tenere per norma del proprio
                   operato che il grado e l’autorità gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio
                   e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini
                   militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l’esempio del rispetto della disciplina e
                   della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo
                   grado. 2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire
                   la massima ef  cienza dell’unità, ente o uf  cio al quale è preposto. Egli deve in particolare: a) rispet-
                   tare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a
                   criteri di obiettività e giustizia; b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha
                   mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo,
                   forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento; c) approfondire la conoscen-
                   za dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità; d) provvede-
                   re all’istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l’elevamento culturale,
                   la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione; e)

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