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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




                    La peculiarità della condizione sanitaria del personale militare richiedeva,
               quindi, verif che dell’idoneità al servizio anche in relazione a circostanze specif -
               che rilevate d’uf  cio. In questi casi, il Reparto di appartenenza doveva fornire
               all’uf  ciale medico una dettagliata relazione anamnestica e comportamentale a
               sostegno della richiesta di visita medico-collegiale. La relazione mirava a valorizza-
               re ogni aspetto informativo disponibile, utile per il successivo accertamento clini-
               co. Secondo l’art. 112, comma 2, lettera i) del decreto legislativo n. 196 del 2003,
               il trattamento dei dati personali era legittimato anche per salvaguardare la vita o
               l’incolumità f sica dell’interessato. La relazione doveva contenere la descrizione
               della situazione rilevata o dell’eventuale evento scatenante, e le forme in cui si era
               manifestato il comportamento anomalo del militare. un altro aspetto che la rela-
               zione doveva riportare era la valutazione del potenziale rif esso del comportamen-
               to sulla serenità delle relazioni di lavoro e private, oppure le eventuali vicende di
               servizio, disciplinari o giudiziarie, note al militare, che potevano averne condizio-
               nato  l’equilibrio.  Inf ne,  la  relazione  doveva  essere  corredata  da  ogni  aspetto
               conosciuto, anche riferito alla sfera privata, ritenuto utile per garantire all’uf  cia-
               le medico una piena conoscenza dei fatti, nelle modalità e nei tempi in cui erano
               avvenuti.  Comunque  sia,  il  Comandante  di  Reparto,  in  nessun  caso,  doveva
               esprimere valutazioni di carattere sanitario o avanzare ipotesi diagnostiche.
                    La  procedura  poteva  essere  attivata  dal  Comandante  di  Reparto,  dal
               Direttore dell’Infermeria Presidiaria (IP), o da qualsiasi uf  ciale medico o psico-
               logo dell’Arma dei Carabinieri che ne ravvisasse la necessità. nel caso in cui il
               Comandante di Reparto rilevasse una situazione di sof erenza comportamentale
               tra il personale dipendente, doveva convocare il militare interessato per un collo-
               quio.  Questo  colloquio  era  cruciale  per  raccogliere  informazioni  e  valutare
               l’eventuale invio del militare all’Infermeria Presidiaria per ulteriori accertamenti.


                   decisioni sanitarie da cui possono scaturire provvedimenti medico-legali distinti quali: la licenza
                   straordinaria per gravi motivi; la licenza di convalescenza; l’aspettativa per infermità; il colloca-
                   mento in congedo per infermità. In un tale ambito è doveroso sottolineare e ribadire con incisi-
                   vità che in sede di valutazione da parte del D.S.S., possono essere frequentemente gestite, per
                   competenza e senza l’intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano
                   periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o
                   convalescenza. Si ritiene altresì necessario, prima di delineare e richiamare gli aspetti procedurali
                   connessi, def nire e inquadrare correttamente le condizioni sanitarie cui si fa riferimento nell’ap-
                   plicazione della presente Direttiva. 1. Malattia: si def nisce “quella modif cazione peggiorativa
                   dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile
                   (di una parte o dell’intero organismo) che determina una condizione inabilitante per una ef et-
                   tiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione e richiede un intervento
                   terapeutico per quanto modesto”. 2. Convalescenza: si def nisce quello “stato di transizione dal
                   superamento di uno stato di debilitazione o di una malattia, necessario al recupero dell’ef  cienza
                   psicof sica ovvero di una condizione di salute necessaria ai f ni dello svolgimento del servizio”.

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