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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione
La peculiarità della condizione sanitaria del personale militare richiedeva,
quindi, verif che dell’idoneità al servizio anche in relazione a circostanze specif -
che rilevate d’uf cio. In questi casi, il Reparto di appartenenza doveva fornire
all’uf ciale medico una dettagliata relazione anamnestica e comportamentale a
sostegno della richiesta di visita medico-collegiale. La relazione mirava a valorizza-
re ogni aspetto informativo disponibile, utile per il successivo accertamento clini-
co. Secondo l’art. 112, comma 2, lettera i) del decreto legislativo n. 196 del 2003,
il trattamento dei dati personali era legittimato anche per salvaguardare la vita o
l’incolumità f sica dell’interessato. La relazione doveva contenere la descrizione
della situazione rilevata o dell’eventuale evento scatenante, e le forme in cui si era
manifestato il comportamento anomalo del militare. un altro aspetto che la rela-
zione doveva riportare era la valutazione del potenziale rif esso del comportamen-
to sulla serenità delle relazioni di lavoro e private, oppure le eventuali vicende di
servizio, disciplinari o giudiziarie, note al militare, che potevano averne condizio-
nato l’equilibrio. Inf ne, la relazione doveva essere corredata da ogni aspetto
conosciuto, anche riferito alla sfera privata, ritenuto utile per garantire all’uf cia-
le medico una piena conoscenza dei fatti, nelle modalità e nei tempi in cui erano
avvenuti. Comunque sia, il Comandante di Reparto, in nessun caso, doveva
esprimere valutazioni di carattere sanitario o avanzare ipotesi diagnostiche.
La procedura poteva essere attivata dal Comandante di Reparto, dal
Direttore dell’Infermeria Presidiaria (IP), o da qualsiasi uf ciale medico o psico-
logo dell’Arma dei Carabinieri che ne ravvisasse la necessità. nel caso in cui il
Comandante di Reparto rilevasse una situazione di sof erenza comportamentale
tra il personale dipendente, doveva convocare il militare interessato per un collo-
quio. Questo colloquio era cruciale per raccogliere informazioni e valutare
l’eventuale invio del militare all’Infermeria Presidiaria per ulteriori accertamenti.
decisioni sanitarie da cui possono scaturire provvedimenti medico-legali distinti quali: la licenza
straordinaria per gravi motivi; la licenza di convalescenza; l’aspettativa per infermità; il colloca-
mento in congedo per infermità. In un tale ambito è doveroso sottolineare e ribadire con incisi-
vità che in sede di valutazione da parte del D.S.S., possono essere frequentemente gestite, per
competenza e senza l’intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano
periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o
convalescenza. Si ritiene altresì necessario, prima di delineare e richiamare gli aspetti procedurali
connessi, def nire e inquadrare correttamente le condizioni sanitarie cui si fa riferimento nell’ap-
plicazione della presente Direttiva. 1. Malattia: si def nisce “quella modif cazione peggiorativa
dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile
(di una parte o dell’intero organismo) che determina una condizione inabilitante per una ef et-
tiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione e richiede un intervento
terapeutico per quanto modesto”. 2. Convalescenza: si def nisce quello “stato di transizione dal
superamento di uno stato di debilitazione o di una malattia, necessario al recupero dell’ef cienza
psicof sica ovvero di una condizione di salute necessaria ai f ni dello svolgimento del servizio”.
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