Page 256 - Rassegna 2024-4 supplemento
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del TuRoM sanciva il dovere giuridico dei superiori di approfondire la cono-
scenza dei propri dipendenti, prestando attenzione alle loro condizioni di vita e
benessere, anche in ambito privato o familiare.
Questa quotidianità e continuità del rapporto lavorativo doveva permettere
ai superiori gerarchici, in particolare ai Comandanti diretti, di identif care ele-
menti comportamentali indicativi di minore serenità, che potevano evolvere in
stati di disadattamento e inf uenzare negativamente le relazioni e le attività di ser-
vizio. Pertanto, Il Comandante di Reparto, all’interno del suo dovere, doveva
prestare attenzione a qualsiasi segnale di sof erenza comportamentale tra i suoi
subordinati. Questo includeva sia situazioni, per così dire, di lieve entità, come
pure casi di abuso di alcol, ludopatia, problemi nelle relazioni familiari o interper-
sonali, e condotte disfunzionali. Il Comandante di Reparto aveva l’obbligo di
intervenire se queste situazioni potevano inf uenzare l’armonia delle relazioni
personali o il servizio istituzionale, e in caso di rischio attuale per la sicurezza del
militare o di terzi, si applicavano le disposizioni dell’articolo 728 del Turom.
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Inoltre, la Direttiva M_DGSAn 0005000/DIFESAn del 09 marzo 2007
specif cava che:
diversamente da altre categorie di dipendenti pubblici, i cui contratti collet-
tivi prevedono la legittimazione di periodi di inidoneità/inabilità al servizio
attraverso il semplice istituto dell’“assenza per malattia”, per il personale militare
la peculiarità della condizione o storia sanitaria che si prospetta comporta l’adozio-
ne di decisioni sanitarie da cui possono scaturire provvedimenti medico-legali
distinti .
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curare le condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il rispetto delle norme di sicu-
rezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrità f sica dei dipendenti; g) accordare i colloqui
richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una
sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti; h) tenere in ogni occasione esempla-
re comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialità; i) porre tutte le proprie ener-
gie al f ne di mettere l’inferiore nella condizione migliore per eseguire l’ordine avuto.
217 DPR 15 marzo 2010, n. 90: Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina-
mento militare - Art. 728 Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione
1. Se un militare in stato di grave alterazione f sica o psichica trascende negli atti in modo da
determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti,
sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il
danno e richiedere l’immediato intervento sanitario militare o civile.
218 Direttiva M_DGSAn 0005000/DIFESAn del 9 marzo 2007 - Indicazioni Procedurali per il
D.S.S. La scelta della procedura da seguire per attivare un accertamento medico-legale f nalizzato
alla verif ca della idoneità in generale, presuppone una corretta valutazione della condizione o
storia sanitaria che ne va a costituire il presupposto. Infatti, diversamente da altre categorie di
dipendenti pubblici, i cui contratti collettivi prevedono la legittimazione di periodi di inidonei-
tà/inabilità al servizio attraverso il semplice istituto dell’ “assenza per malattia”, per il personale
militare la peculiarità della condizione o storia sanitaria che si prospetta comporta l’adozione di
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