Page 256 - Rassegna 2024-4 supplemento
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             del TuRoM sanciva il dovere giuridico dei superiori di approfondire la cono-
             scenza dei propri dipendenti, prestando attenzione alle loro condizioni di vita e
             benessere, anche in ambito privato o familiare.
                  Questa quotidianità e continuità del rapporto lavorativo doveva permettere
             ai superiori gerarchici, in particolare ai Comandanti diretti, di identif care ele-
             menti comportamentali indicativi di minore serenità, che potevano evolvere in
             stati di disadattamento e inf uenzare negativamente le relazioni e le attività di ser-
             vizio. Pertanto, Il Comandante di Reparto, all’interno del suo dovere, doveva
             prestare attenzione a qualsiasi segnale di sof erenza comportamentale tra i suoi
             subordinati. Questo includeva sia situazioni, per così dire, di lieve entità, come
             pure casi di abuso di alcol, ludopatia, problemi nelle relazioni familiari o interper-
             sonali, e condotte disfunzionali. Il Comandante di Reparto aveva l’obbligo di
             intervenire  se  queste  situazioni  potevano  inf uenzare  l’armonia  delle  relazioni
             personali o il servizio istituzionale, e in caso di rischio attuale per la sicurezza del
             militare o di terzi, si applicavano le disposizioni dell’articolo 728  del Turom.
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                  Inoltre, la Direttiva M_DGSAn 0005000/DIFESAn del 09 marzo 2007
             specif cava che:
                  diversamente da altre categorie di dipendenti pubblici, i cui contratti collet-
             tivi  prevedono  la  legittimazione  di  periodi  di  inidoneità/inabilità  al  servizio
             attraverso il semplice istituto dell’“assenza per malattia”, per il personale militare
             la peculiarità della condizione o storia sanitaria che si prospetta comporta l’adozio-
             ne  di  decisioni  sanitarie  da  cui  possono  scaturire  provvedimenti  medico-legali
             distinti .
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                 curare le condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il rispetto delle norme di sicu-
                 rezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrità f sica dei dipendenti; g) accordare i colloqui
                 richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una
                 sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti; h) tenere in ogni occasione esempla-
                 re comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialità; i) porre tutte le proprie ener-
                 gie al f ne di mettere l’inferiore nella condizione migliore per eseguire l’ordine avuto.
             217 DPR 15 marzo 2010, n. 90: Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina-
                 mento militare - Art. 728 Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione
                 1. Se un militare in stato di grave alterazione f sica o psichica trascende negli atti in modo da
                 determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti,
                 sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il
                 danno e richiedere l’immediato intervento sanitario militare o civile.
             218 Direttiva M_DGSAn 0005000/DIFESAn del 9 marzo 2007 - Indicazioni Procedurali per il
                 D.S.S. La scelta della procedura da seguire per attivare un accertamento medico-legale f nalizzato
                 alla verif ca della idoneità in generale, presuppone una corretta valutazione della condizione o
                 storia sanitaria che ne va a costituire il presupposto. Infatti, diversamente da altre categorie di
                 dipendenti pubblici, i cui contratti collettivi prevedono la legittimazione di periodi di inidonei-
                 tà/inabilità al servizio attraverso il semplice istituto dell’ “assenza per malattia”, per il personale
                 militare la peculiarità della condizione o storia sanitaria che si prospetta comporta l’adozione di

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