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                  non meno signif cativi erano le valutazioni di natura oftalmologica od oto-
             rinolaringoiatrica o dell’apparato locomotore. Anche gli accertamenti sulla pre-
             senza o meno di aspetti di natura psichiatrica erano di particolare importanza ed
             attenzione. Aspetto quest’ultimo ritenuto di fondamentale importanza sin dal-
             l’esordio delle indicazioni che si dovevano seguire per essere arruolati nell’Arma
             dei carabinieri.
                  Inf ne l’uf  cio di Psicologia Applicata era quello che si occupava della sele-
             zione psicoattitudinale, ovvero, di quella fase di conferimento f nale dell’idonei-
             tà, o meno, a svolgere un determinato ruolo nell’Arma dei Carabinieri. L’uf  cio,
             articolato in tre Sezioni (Selettori, Correttori e Somministratori e, la terza, ricer-
             che Studi e Situazioni), svolgeva un’attività scarsamente intelligibile ai più e che
             sembra velata da un alone di enigmaticità, almeno stando a quanto veniva asse-
             gnato dall’immaginario collettivo o a quanto veniva descritto dai candidati che si
             sottoponevano a tale valutazione. La procedura di selezione, in linea generale, era
             rimasta sostanzialmente invariata: alla somministrazione dei test, di personalità o
             cognitivi, seguiva la loro correzione e disamina e, con le risultanze dei test, si pro-
             cedeva a svolgere il colloquio attitudinale da parte dell’uf  ciale perito selettore al
             f ne di conferire l’idoneità o meno al candidato.
                  Agli inizi degli anni novanta, come si è detto, la valutazione delle attitudini
             veniva principalmente af  data all’uf  ciale perito selettore, secondo le disposizioni
             di legge d’allora, eventualmente coadiuvato da alcuni uf  ciali o professionisti civi-
             li laureati in psicologia, i quali si occupavano della somministrazione dei test. Lo
             psicologo, in questo contesto, ricopriva un ruolo marginale durante la procedura
             di reclutamento, il cui impatto sull’esito della selezione era limitato. L’uf  ciale
             psicologo  rappresentava  una  f gura  “professionale  interna”  all’amministrazione
             incaricata della selezione, ora responsabile della somministrazione dei test, altre
             volte af  ancava gli uf  ciali Periti selettori nelle loro attività di valutazione.
                  Con la promulgazione della legge n. 56 del 18 febbraio 1989 viene posta
             una signif cativa svolta storica. La legge, rubricata ordinamento della professione
             di psicologo, determina gli ambiti e gli strumenti che possono essere utilizzati dallo
             psicologo. In particolare l’art. 1 della legge recita:
                  La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di
             intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione
             e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
             sociali e alle comunità. comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e
             didattica in tale ambito.
                  La legge, quindi, sanciva che la somministrazione e l’interpretazione dei test
             psicologici spettasse in via esclusiva agli psicologi.

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