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HATE SPEECH E REATI DI OPINIONE NELL’ERA DI INTERNET
contenuto negazionistico della Shoah e di negazione dell’esistenza delle came-
re a gas.
Sempre rispetto alla rilevanza dei simboli, la Suprema Corte di
Cassazione, nel ricorso diretto proposto dal Pubblico Ministero, ha analizzato
la condotta consistita nell’indossare una maglietta con una scritta in cui il
nome e l’immagine di Disneyland erano stati modificati in quelli del campo di
concentramento di Auschwitz, così creando una associazione di immagini e
concetti, secondo la Pubblica Accusa, denigratoria dell’evento storico della
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Shoah .
Nonostante il Giudice di prime cure avesse pronunciato sentenza di
assoluzione dell’imputata per il reato di cui all’art. 2, legge 25 giugno 1993, n.
205, gli Ermellini hanno disposto la trasmissione degli atti al P.M. per l’even-
tuale esercizio dell’azione penale in ordine al fatto di reato previsto e punito
dall’art. 604-bis, comma terzo c.p., ritenendone astrattamente configurati i
presupposti.
Per completezza espositiva si fa rilevare che la tematica dell’hate speech non
si manifesta solo nell’ambito della discriminazione razziale, religiosa o etnica.
La norma in questione, invero è stata oggetto della proposta di legge sottoposta
alla Camera e approvata nel 2020, di un testo unificato per il contrasto dei cri-
mini d’odio e le discriminazioni per motivi di sesso, genere, orientamento ses-
suale, identità di genere e disabilità, noto come DDL Zan (proposta N. 2005) -
dal nome del relatore Onorevole Alessandro Zan - all’interno del quale si è pre-
visto l’ampliamento dell’ambito dei delitti di odio contro l’uguaglianza, già
disciplinati dall’art. 604-bis cp, includendo tra i motivi che possono fondare gli
atti discriminatori e di violenza anche quelli basati su sesso, genere, orientamen-
to sessuale, identità di genere e disabilità, suggerendone l’inserimento proprio
all’interno degli artt. 604-bis e ter cp . Tuttavia il DDL Zan non ha concluso il
proprio iter, arrestandosi al Senato .
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Concludendo, i principali problemi in materia di hate speech si rinvengono
in riferimento al rapporto intercorrente tra la libertà di manifestazione del
pensiero e la pari dignità degli uomini.
Nel richiamare la già citata pronuncia della Corte di Cassazione, III sezio-
ne penale, n. 36906 del 14 settembre 2015, il punto dolente sta nell’equilibrio e nei
14 Si veda a tal riguardo la pronuncia n. 49346 emessa dalla I sezione, Corte di Cassazione, pub-
blicata il 12 dicembre 2023 “Indossare una maglietta con la scritta ed il disegno modificati
del campo di concentramento di Auschwitz non integra il reato di cui all’art. 2 della legge n.
205/1993 ma potrebbe integrare il diverso reato di cui all’art. 604-bis, uc, c.p.” Massima
estratta dalla Banca dati on line One Legale.
15 Si veda anche il sito della Camera dei Deputati, con la proposta di legge del d.d.l. Zan.
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