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HATE SPEECH E REATI DI OPINIONE NELL’ERA DI INTERNET




               contenuto negazionistico della Shoah e di negazione dell’esistenza delle came-
               re a gas.
                    Sempre  rispetto  alla  rilevanza  dei  simboli,  la  Suprema  Corte  di
               Cassazione, nel ricorso diretto proposto dal Pubblico Ministero, ha analizzato
               la  condotta  consistita  nell’indossare  una  maglietta  con  una  scritta  in  cui  il
               nome e l’immagine di Disneyland erano stati modificati in quelli del campo di
               concentramento di Auschwitz, così creando una associazione di immagini e
               concetti,  secondo  la  Pubblica  Accusa,  denigratoria  dell’evento  storico  della
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               Shoah .
                    Nonostante  il  Giudice  di  prime  cure  avesse  pronunciato  sentenza  di
               assoluzione dell’imputata per il reato di cui all’art. 2, legge 25 giugno 1993, n.
               205, gli Ermellini hanno disposto la trasmissione degli atti al P.M. per l’even-
               tuale esercizio dell’azione penale in ordine al fatto di reato previsto e punito
               dall’art.  604-bis,  comma  terzo  c.p.,  ritenendone  astrattamente  configurati  i
               presupposti.
                    Per completezza espositiva si fa rilevare che la tematica dell’hate speech non
               si manifesta solo nell’ambito della discriminazione razziale, religiosa o etnica.
               La norma in questione, invero è stata oggetto della proposta di legge sottoposta
               alla Camera e approvata nel 2020, di un testo unificato per il contrasto dei cri-
               mini d’odio e le discriminazioni per motivi di sesso, genere, orientamento ses-
               suale, identità di genere e disabilità, noto come DDL Zan (proposta N. 2005) -
               dal nome del relatore Onorevole Alessandro Zan - all’interno del quale si è pre-
               visto  l’ampliamento  dell’ambito  dei  delitti  di  odio  contro  l’uguaglianza,  già
               disciplinati dall’art. 604-bis cp, includendo tra i motivi che possono fondare gli
               atti discriminatori e di violenza anche quelli basati su sesso, genere, orientamen-
               to sessuale, identità di genere e disabilità, suggerendone l’inserimento proprio
               all’interno degli artt. 604-bis e ter cp . Tuttavia il DDL Zan non ha concluso il
               proprio iter, arrestandosi al Senato .
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                    Concludendo, i principali problemi in materia di hate speech si rinvengono
               in  riferimento  al  rapporto  intercorrente  tra  la  libertà  di  manifestazione  del
               pensiero e la pari dignità degli uomini.
                    Nel richiamare la già citata pronuncia della Corte di Cassazione, III sezio-
               ne penale, n. 36906 del 14 settembre 2015, il punto dolente sta nell’equilibrio e nei

               14   Si veda a tal riguardo la pronuncia n. 49346 emessa dalla I sezione, Corte di Cassazione, pub-
                    blicata il 12 dicembre 2023 “Indossare una maglietta con la scritta ed il disegno modificati
                    del campo di concentramento di Auschwitz non integra il reato di cui all’art. 2 della legge n.
                    205/1993 ma potrebbe integrare il diverso reato di cui all’art. 604-bis, uc, c.p.” Massima
                    estratta dalla Banca dati on line One Legale.
               15   Si veda anche il sito della Camera dei Deputati, con la proposta di legge del d.d.l. Zan.

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