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una sempre più forte manifestazione, tanto che secondo la giurisprudenza di
legittimità, può dirsi integrata laddove al messaggio o discorso discriminatorio,
o comunque di odio, seguano commenti di contenuto analogo a quello del mes-
saggio stesso e ad ogni modo espressione del medesimo sentimento di odio raz-
ziale o di aggressività e violenza. Anche le stesse interazioni degli utenti, quali
ad esempio un like o una condivisione sono state ritenute amplificative della
portata diffusiva dei contenuti fondati sull’odio razziale.
A tal riguardo di notevole interesse è la pronuncia resa dalla Corte di
Cassazione n. 4534/2021, che, investita dell’impugnativa esperita avverso la
pronuncia del Tribunale per la libertà di Roma di applicazione di una misura
cautelare in ordine al reato di cui all’art. 604-bis c.p., comma 2, (sub capo 1) e
di quello previsto dagli artt. 604-bis e 604-ter c.p. (sub capo 2), ha escluso l’ag-
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gravante di cui all’art. 604-ter c.p. . La Corte, con motivazione eloquente, ha
chiarito che [...] concreto il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato
di persone, opportunamente valorizzando la pluralità di social network utilizzati e le moda-
lità di funzionamento di uno di questi, Facebook, incentrate su un algoritmo che attribuisce
rilievo anche alle forme di gradimento, i “like” espressi dall’0dierno ricorrente.” E ancora
“la diffusione dei messaggi inseriti nelle bacheche Facebook, già potenzialmente idonei a rag-
giungere un numero indeterminato di persone, dipende dalla maggiore interazione con le pagi-
ne interessate da parte degli utenti. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, gli
Ermellini si sono dunque soffermati anche sulla rilevanza dei like apposti dagli
utenti ai discorsi pubblicati, che unitamente ad altri elementi debbono essere
soppesati e valorizzati ai fini di verificare l’integrazione delle condotte tipiche
esplicitate nell’art. 604-bis c.p.
Il concetto di propaganda e quello di incitamento penalmente rilevanti per
la configurazione delle fattispecie punite dall’art. 604-bis c.p., presuppongono
inevitabilmente che le condotte oggettivamente perpetrate abbiano superato il
limite della libera manifestazione del pensiero, che può dirsi scavalcato laddove
le frasi ed i discorsi costituiscano una forma di discriminazione, odio e offesa alla
dignità umana. Proprio la verifica in concreto del superamento di tale libertà -
11 Cassazione penale sentenza n. 4534 sezione I, del 6 dicembre 2021 “La diffusione dei mes-
saggi inseriti nelle bacheche «Facebook», già potenzialmente idonei a raggiungere un numero
indeterminato di persone, dipende dalla maggiore interazione con le pagine interessate da
parte degli utenti. La funzionalità «newsfeed» ossia il continuo aggiornamento delle notizie
e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal mag-
gior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. Sono le interazioni che con-
sentono la visibilità del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta,
hanno la possibilità di rilanciarne il contenuto. L’algoritmo scelto dal social network per
regolare tale sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti
o che sono contrassegnati dal «mi piace» o «like» Massima estratta dalla Banca dati
OneLegale.
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