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HATE SPEECH E REATI DI OPINIONE NELL’ERA DI INTERNET




                    È poi in attuazione della decisione quadro n. 2008/913/GAI avente ad
               oggetto la lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il dirit-
               to penale che viene emanata le legge n. 115 del 16 giugno 2016, oggetto di ulte-
               riore modifica con la legge 20 novembre 2017, n. 167, che introduce la circo-
               stanza aggravante speciale del delitto di propaganda ed istigazione fondata su
               idee negazioniste, dando attuazione all’articolo 1 della decisione quadro sopra
               citata. L’introduzione della circostanza di negazionismo, mira a proteggere i
               valori  recepiti  nelle  istanze  sovranazionali  attribuendo  rilevanza  penale  alle
               affermazioni negazioniste della Shoah o dei crimini di genocidio, richiedendo
               l’esposizione a pericolo concreto di diffusione delle idee.
                    Il Legislatore italiano deciderà, con l’adozione del d. lgs. N. 21/2018, di
               trasferire  il  reato  in  parola  all’interno  del  Codice  penale  collocandolo  nella
               sezione I bis, significativamente rubricata “dei delitti contro l’uguaglianza”, in attua-
               zione del principio di riserva di legge penale. Il neo introdotto art. 604 bis c.p.
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               punisce  la  condotta  delittuosa  di  propaganda  e  istigazione  a  delinquere  per
               motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
                    La giurisprudenza di merito e di legittimità hanno definito i connotati tipi-
               ci delle condotte penalmente rilevanti di:
                    i)  propaganda  delle  idee  fondate  sulla  superiorità  o  sull’odio  razziale  o
               etnico, punita con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa fino a
               6.000 euro;
                    nell’istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
                    configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel commettere atti di
                    discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o
                    atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a dolo spe-
                    cifico, in quanto in tali ultime ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o
                    violenta, mentre nel caso della propaganda o dell’istigazione tale motivo è incluso nelle idee
                    propagandate o negli atti discriminatori istigati”.
               6    Recita l’art. 604-bis c.p. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclu-
                    sione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
                    sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
                    discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei
                    mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di
                    provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni orga-
                    nizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla
                    discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa
                    a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività,
                    è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi
                    a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movi-
                    menti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la
                    pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento,
                    commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte
                    sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini
                    di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli
                    6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

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