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INSERTO
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L’uso dello strumento penale per fini preventivi e di con-
trasto degli hate speech: propaganda ed istigazione a delinquere per motivi
discriminatori, commessi mediante la rete. - 3. I delitti di diffamazione a
mezzo internet e cyberbullismo. - 4. Cenni sull’offensività dei cosiddetti
discorsi d’odio on line e sulle iniziative di contrasto nell’ambito nazionale e
sovranazionale. - 5. Conclusioni.
1. Introduzione
Per rivoluzione si intende, qualsiasi forma di mutamento, trasformazione
o innovazione, tanto profonda da comportare una radicale modifica di una con-
dizione preesistente. In tale nozione, rientra senza dubbio, la rivoluzione digita-
le, che ha segnato la storia dell’esistenza umana, con l’avvento di internet, la crea-
zione del web e, in ultimo, con l’irruzione nelle nostre vite del social network.
Ebbene, tutto quello che di positivo vediamo e percepiamo quotidianamente
dal contatto con tale innovazione, dall’immediatezza dei contenuti, alla facilità
di accesso alle notizie, è allo stesso tempo viatico di nuove manifestazioni di
antiche forme di reato, che viaggiano inarrestabili attraverso la comunicazione
via internet. Il legislatore italiano si è trovato più volte ad intervenire, ricorrendo
allo strumento penale, per contrastare il dilagare dei reati di opinione che nella
rete stanno ormai trovando la loro maggior espressione.
Il diritto penale può davvero interferire, ponendo dei limiti, con la libertà
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di manifestazione del pensiero, tutelata dalla nostra Costituzione e dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali? Nonostante saremmo portati a rispondere senza esitazione in senso nega-
tivo, a ben vedere, la risposta non è affatto così scontata. La grande diffusione
dei discorsi d’odio attraverso internet impone di attuare un delicato, quanto com-
plesso, bilanciamento tra diversi diritti costituzionalmente garantiti, come la
libertà di espressione e la tutela di diritti fondamentali, questi ultimi capaci di
essere lesi e pregiudicati dall’esercizio della prima.
1 Articolo 21, comma 1, Costituzione della Repubblica Italiana: “Tutti hanno diritto di mani-
festare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-
sione”. Articolo 10 CEDU Libertà di espressione: Art. 10 Libertà di espressione “1. Ogni
persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle
autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce
che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di
cinema o di televisione. 2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabili-
tà, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste
dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazio-
nale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la
divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del
potere giudiziario”.
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