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INSERTO




             SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L’uso dello strumento penale per fini preventivi e di con-
                       trasto degli hate speech: propaganda ed istigazione a delinquere per motivi
                       discriminatori,  commessi  mediante  la  rete.  -  3.  I  delitti  di  diffamazione  a
                       mezzo  internet  e  cyberbullismo.  -  4.  Cenni  sull’offensività  dei  cosiddetti
                       discorsi d’odio on line e sulle iniziative di contrasto nell’ambito nazionale e
                       sovranazionale. - 5. Conclusioni.

             1.  Introduzione
                  Per rivoluzione si intende, qualsiasi forma di mutamento, trasformazione
             o innovazione, tanto profonda da comportare una radicale modifica di una con-
             dizione preesistente. In tale nozione, rientra senza dubbio, la rivoluzione digita-
             le, che ha segnato la storia dell’esistenza umana, con l’avvento di internet, la crea-
             zione del web e, in ultimo, con l’irruzione nelle nostre vite del social network.
             Ebbene, tutto quello che di positivo vediamo e percepiamo quotidianamente
             dal contatto con tale innovazione, dall’immediatezza dei contenuti, alla facilità
             di accesso alle notizie, è allo stesso tempo viatico di nuove manifestazioni di
             antiche forme di reato, che viaggiano inarrestabili attraverso la comunicazione
             via internet. Il legislatore italiano si è trovato più volte ad intervenire, ricorrendo
             allo strumento penale, per contrastare il dilagare dei reati di opinione che nella
             rete stanno ormai trovando la loro maggior espressione.
                  Il diritto penale può davvero interferire, ponendo dei limiti, con la libertà
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             di  manifestazione  del  pensiero,  tutelata  dalla  nostra  Costituzione   e  dalla
             Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
             tali? Nonostante saremmo portati a rispondere senza esitazione in senso nega-
             tivo, a ben vedere, la risposta non è affatto così scontata. La grande diffusione
             dei discorsi d’odio attraverso internet impone di attuare un delicato, quanto com-
             plesso,  bilanciamento  tra  diversi  diritti  costituzionalmente  garantiti,  come  la
             libertà di espressione e la tutela di diritti fondamentali, questi ultimi capaci di
             essere lesi e pregiudicati dall’esercizio della prima.

             1    Articolo 21, comma 1, Costituzione della Repubblica Italiana: “Tutti hanno diritto di mani-
                  festare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-
                  sione”. Articolo 10 CEDU Libertà di espressione: Art. 10 Libertà di espressione “1. Ogni
                  persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la
                  libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle
                  autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce
                  che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di
                  cinema o di televisione. 2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabili-
                  tà, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste
                  dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazio-
                  nale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della
                  salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la
                  divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del
                  potere giudiziario”.

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