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HATE SPEECH E REATI DI OPINIONE NELL’ERA DI INTERNET
Nella ricerca di un difficile equilibrio, lo strumento penale si inserisce per
reprimere e contrastare i reati di opinione, anche in parte spinto delle istituzioni
sovranazionali che a tal proposito, sensibilizzano gli Stati per una tutela ampia
e sconfinata, almeno quanto lo è la rete. Il fine ultimo delle istituzioni europee
e di quelle interne, è di cercare di contrastare ed ostacolare l’affermazione del-
l’odio nella rete, mediante l’adozione di iniziative, per quanto possibile condivi-
se, per fronteggiarne la diffusione. I regolamenti e le indicazioni a livello euro-
peo ed internazionale dimostrano l’attenzione che viene posta alla tutela della
dignità umana e all’uguaglianza tra le persone.
2. L’uso dello strumento penale per fini preventivi e di contrasto degli
hate speech: propaganda ed istigazione a delinquere per motivi
discriminatori commessi mediante la rete
Il nostro sistema non ha predisposto una definizione giuridica di crimini
d’odio, seppur, nel corso del tempo sono stati approntati diversi strumenti volti
a tutelare la pari dignità umana. Quando si vuole delineare questa categoria di
reati, si attinge alle formulazioni elaborate dall’ Ufficio per le istituzioni democra-
tiche e i diritti Umani (il c.d ODIHR) e dall’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE), che descrivono il crimine d’odio (hate speech)
come quella tipologia di reati nei quali la vittima viene colpita in ragione della sua
identità di gruppo (come la razza, l’origine nazionale, la religione o altra caratte-
ristica di gruppo). I reati ispirati dall’odio possono colpire una o più persone
oppure i loro beni . Si tratta dunque di reati complessi anche nella loro struttura
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tipica, che affondano le proprie radici nella discriminazione e nel pregiudizio.
Si tratta in effetti di reati plurioffensivi, in quanto capaci di ledere contem-
poraneamente più beni giuridici tutelati dalla norma penale incriminatrice. Si
pensi ai discorsi d’odio, che prima facie possono anche essere indirizzati nei con-
fronti di una singola vittima, individuata e presa di mira, e che al medesimo tempo
offendono una caratteristica o un’identità non limitata alla persona offesa dal
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reato, ma che risulta riconducibile ad un gruppo o una collettività di persone .
2 Definizione tratta dal Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide. Perseguire Giudizialmente i
crimini d’odio. Una guida Pratica Redatto dall’Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche
e i Diritti Umani (ODIHR) e dall’Associazione Internazionale dei Pubblici Ministeri (IAP)
nel 2014, pag. 17-22.
3 La natura plurioffensiva di tali reati, è stata sancita e ricostruita anche dalla giurisprudenza di
legittimità, Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 36906 pubblicata il 14 settembre 2015,
che in punto di motivazione ricostruisce la struttura del reato in chiave plurioffensiva, rite-
nendo che bene giuridico tutelato sia non solo l’ordine pubblico, inteso come diritto alla
tranquillità sociale, ma anche, e soprattutto, la dignità dell’individuo. Da ciò consegue che
persona offesa dal reato è non solo colui verso il quale si rivolge la condotta ma anche i sog-
getti che appartengono a quella etnia. Trattasi, inoltre, di reato di pericolo astratto, non
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