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HATE SPEECH E REATI DI OPINIONE NELL’ERA DI INTERNET




                    Ed ancora, sempre in tema di atti di discriminazione razziale o etnica, sul
               piano squisitamente psicologico del reato, mentre le condotte consistenti nel
               propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero
               nell’istigare  a  commettere  atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali,  etnici,
               nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, quelle consi-
               stenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazio-
               nali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza
               per i medesimi motivi richiedono la sussistenza del dolo specifico, in quanto in
               tali ultime ipotesi, il motivo (rectius: scopo) ispiratore della condotta discrimina-
               toria o violenta, è proprio il perseguimento della finalità discriminatoria, mentre
               nel caso della propaganda o dell’istigazione tale motivo è insito nelle idee pro-
               pagandate o negli atti discriminatori istigati .
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                    La condotta tipizzata nell’istigazione, si concretizza per quella forma di
               incitamento  volto  a  rafforzare  o  determinare  l’altrui  proposito  criminoso,
               rispetto alla commissione di atti di violenza o provocazione (definizione questa
               mutuata dal concetto di istigazione a delinquere previsto e punito dall’art. 414
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               c.p. ). La condotta istigatrice (sub lett. b) necessita della puntuale verifica del-
               l’idoneità in concreto delle frasi a contenuto discriminatorio, a determinare altri
               a compiere un’azione violenta.
                    La giurisprudenza di legittimità, ha nondimeno fornito agli operatori del
               diritto, una descrizione assai efficace delle condotte tipiche, laddove risultino
               perpetrate a mezzo internet, definendo tali forme di manifestazione del reato
               come una smaterializzazione  descritta come mero deficit di ricaduta nel mondo fisico
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               degli effetti della condotta e non quale illecito esaurito dalla sola volizione che nell’iter logi-
               co degli Ermellini costituisce il portato di modalità di estrinsecazione dei fatti delittuosi che
               non postulano necessariamente una fenomenologia che incida la realtà fisica ma la veicolano
               attraverso pervasivi strumenti di manipolazione comunicativa.
                    Proprio la condotta istigatrice, nel contesto dei social network, sta trovando


                    fondata sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto a quelli meridio-
                    nali, posta in essere dall’imputata attraverso il social network Facebook, sul quale commentava
                    un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e
                    l’Abruzzo, accompagnata dalla dicitura «il satellite vede bene, difendiamo i confini» sentenza
                    che oltre ad affrontare l’aspetto propagandistico del discorso d’odio, valuta anche il concetto di
                    odio razziale o etnico “è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo
                    di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insoffe-
                    renza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la
                    «discriminazione per motivi razziali» è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non
                    - invece - sui suoi comportamenti».
               8    Sempre pronuncia infra nota 7.
               9    Come si ricava da Cassazione penale, sezione II, n. 22163 pubblicata il 21 febbraio 2019.
               10   Concetto e descrizione ripresi dalla pronuncia infra nota 10.

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