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HATE SPEECH E REATI DI OPINIONE NELL’ERA DI INTERNET
Ed ancora, sempre in tema di atti di discriminazione razziale o etnica, sul
piano squisitamente psicologico del reato, mentre le condotte consistenti nel
propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero
nell’istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, quelle consi-
stenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazio-
nali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza
per i medesimi motivi richiedono la sussistenza del dolo specifico, in quanto in
tali ultime ipotesi, il motivo (rectius: scopo) ispiratore della condotta discrimina-
toria o violenta, è proprio il perseguimento della finalità discriminatoria, mentre
nel caso della propaganda o dell’istigazione tale motivo è insito nelle idee pro-
pagandate o negli atti discriminatori istigati .
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La condotta tipizzata nell’istigazione, si concretizza per quella forma di
incitamento volto a rafforzare o determinare l’altrui proposito criminoso,
rispetto alla commissione di atti di violenza o provocazione (definizione questa
mutuata dal concetto di istigazione a delinquere previsto e punito dall’art. 414
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c.p. ). La condotta istigatrice (sub lett. b) necessita della puntuale verifica del-
l’idoneità in concreto delle frasi a contenuto discriminatorio, a determinare altri
a compiere un’azione violenta.
La giurisprudenza di legittimità, ha nondimeno fornito agli operatori del
diritto, una descrizione assai efficace delle condotte tipiche, laddove risultino
perpetrate a mezzo internet, definendo tali forme di manifestazione del reato
come una smaterializzazione descritta come mero deficit di ricaduta nel mondo fisico
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degli effetti della condotta e non quale illecito esaurito dalla sola volizione che nell’iter logi-
co degli Ermellini costituisce il portato di modalità di estrinsecazione dei fatti delittuosi che
non postulano necessariamente una fenomenologia che incida la realtà fisica ma la veicolano
attraverso pervasivi strumenti di manipolazione comunicativa.
Proprio la condotta istigatrice, nel contesto dei social network, sta trovando
fondata sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto a quelli meridio-
nali, posta in essere dall’imputata attraverso il social network Facebook, sul quale commentava
un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e
l’Abruzzo, accompagnata dalla dicitura «il satellite vede bene, difendiamo i confini» sentenza
che oltre ad affrontare l’aspetto propagandistico del discorso d’odio, valuta anche il concetto di
odio razziale o etnico “è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo
di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insoffe-
renza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la
«discriminazione per motivi razziali» è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non
- invece - sui suoi comportamenti».
8 Sempre pronuncia infra nota 7.
9 Come si ricava da Cassazione penale, sezione II, n. 22163 pubblicata il 21 febbraio 2019.
10 Concetto e descrizione ripresi dalla pronuncia infra nota 10.
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