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DOTTRINA
Vale la pena richiamare, infine, l’art. 41, comma 1, dell’ordinamento peni-
tenziario che stabilisce il divieto dell’impiego della forza fisica nei confronti
delle persone ristrette salvo che “non sia indispensabile per prevenire o impe-
dire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resisten-
za, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti”. Anche in questo caso,
le deroghe al divieto generale di uso della forza sono tassative e vanno interpre-
tate alla luce del parametro della indispensabilità, vale a dire dell’assoluta neces-
sità.
3. Dal diritto alla criminologia: la necessità (e la proporzionalità) alla
prova della contingenza
Stabilire se in una determinata situazione è stata utilizzata la forza in modo
illegittimo è solitamente questione delicata da affrontare nei tribunali, in quanto
richiede di valutare a posteriori, nel concreto flusso degli eventi ricostruiti attra-
verso verbali di polizia, testimonianze e altri tipi di prove, se i limiti della neces-
sità e della proporzionalità siano stati travalicati.
Ma chiarire entro quali limiti di legittimità poter utilizzare la forza è innan-
zitutto un’esigenza per gli stessi operatori di polizia per i quali il requisito essen-
ziale della necessità si mostra come un concetto tutt’altro che definito a priori.
Nella contingenza del verificarsi di un atto di forza, infatti, quel taglio operato
in via generale dalla legge tra necessario=legittimo/non necessario=illegittimo
non è in grado di agire meccanicamente come limite: le polizie agiscono nelle
cose di ogni istante, in situazioni che hanno margini d’incertezza interpretativa
e che spesso si definiscono proprio per come le interpretano gli stessi operatori
di polizia. Un esempio potrà chiarire meglio questa prospettiva di analisi crimi-
nologica della forza di polizia .
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Di fronte a un’emergenza in cui, in un luogo affollato, una persona armata
minaccia di compiere una strage nessuno può sapere se l’agente che spara e
uccide quella persona avrebbe potuto evitare di usare la forza letale, magari
considerando quella persona non così pericolosa come diceva di essere, o se un
attimo di esitazione avrebbe portato a una tragedia più grande. Nemmeno
l’agente può saperlo: si rappresenta una situazione nelle sue possibili evoluzioni
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e agisce di conseguenza .
13 Per un approfondimento mi permetto di rimandare a Roberto Cornelli, La forza di polizia.
Uno studio criminologico sulla violenza, Giappichelli, Torino, 2020, con particolare riferimento ai
capitoli 3, 4 e 5.
14 Un caso simile viene riferito da Regina G. Lawrence, The Politics of Force, Media and the
Construction of Police Brutality, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2000.,
pp. XII-XIII.
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