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DOTTRINA




                  Vale la pena richiamare, infine, l’art. 41, comma 1, dell’ordinamento peni-
             tenziario che stabilisce il divieto dell’impiego della forza fisica nei confronti
             delle persone ristrette salvo che “non sia indispensabile per prevenire o impe-
             dire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resisten-
             za, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti”. Anche in questo caso,
             le deroghe al divieto generale di uso della forza sono tassative e vanno interpre-
             tate alla luce del parametro della indispensabilità, vale a dire dell’assoluta neces-
             sità.

             3.  Dal  diritto  alla  criminologia:  la  necessità  (e  la  proporzionalità)  alla
               prova della contingenza
                  Stabilire se in una determinata situazione è stata utilizzata la forza in modo
             illegittimo è solitamente questione delicata da affrontare nei tribunali, in quanto
             richiede di valutare a posteriori, nel concreto flusso degli eventi ricostruiti attra-
             verso verbali di polizia, testimonianze e altri tipi di prove, se i limiti della neces-
             sità e della proporzionalità siano stati travalicati.
                  Ma chiarire entro quali limiti di legittimità poter utilizzare la forza è innan-
             zitutto un’esigenza per gli stessi operatori di polizia per i quali il requisito essen-
             ziale della necessità si mostra come un concetto tutt’altro che definito a priori.
             Nella contingenza del verificarsi di un atto di forza, infatti, quel taglio operato
             in via generale dalla legge tra necessario=legittimo/non necessario=illegittimo
             non è in grado di agire meccanicamente come limite: le polizie agiscono nelle
             cose di ogni istante, in situazioni che hanno margini d’incertezza interpretativa
             e che spesso si definiscono proprio per come le interpretano gli stessi operatori
             di polizia. Un esempio potrà chiarire meglio questa prospettiva di analisi crimi-
             nologica della forza di polizia .
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                  Di fronte a un’emergenza in cui, in un luogo affollato, una persona armata
             minaccia di compiere una strage nessuno può sapere se l’agente che spara e
             uccide quella persona avrebbe potuto evitare di usare la forza letale, magari
             considerando quella persona non così pericolosa come diceva di essere, o se un
             attimo  di  esitazione  avrebbe  portato  a  una  tragedia  più  grande.  Nemmeno
             l’agente può saperlo: si rappresenta una situazione nelle sue possibili evoluzioni
                                   14
             e agisce di conseguenza .

             13   Per un approfondimento mi permetto di rimandare a Roberto Cornelli, La forza di polizia.
                  Uno studio criminologico sulla violenza, Giappichelli, Torino, 2020, con particolare riferimento ai
                  capitoli 3, 4 e 5.
             14   Un  caso  simile  viene  riferito  da  Regina  G.  Lawrence,  The  Politics  of   Force,  Media  and  the
                  Construction of  Police Brutality, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2000.,
                  pp. XII-XIII.

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