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L’USO ECCESSIVO DELLA FORZA DI POLIZIA E GLI STRUMENTI PER PREVENIRLO
forma di uso della forza deve essere soggetta ad attento scrutinio tanto inter-
namente quanto da organi indipendenti. In questo senso, proprio gli spazi giu-
ridici e le condizioni effettive di uso della forza da parte delle polizie, oltre all’ef-
fettività degli strumenti amministrativi e giurisdizionali di controllo su eventuali
abusi, costituiscono una cartina di tornasole della democraticità di un Paese.
La limitazione dell’uso della forza di polizia è una questione affrontata
nella normativa internazionale delle Nazioni Unite e in quella sovranazionale
del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, con l’obiettivo di fissare degli
standard comuni a sistemi politici, ordinamenti giuridici e contesti socio-cultu-
rali molto diversi tra loro. Non è possibile tracciare in questa sede il quadro
completo delle fonti. Basti citare l’art. 3 del Code of Conduct for Law Enforcement
Officials delle Nazioni Unite del 1979, in base al quale law enforcement officials may
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use force only when strictly necessary and to the extent required for the performance of their
duty. In questo enunciato emergono chiaramente i principali elementi attorno a
cui s’intende vincolare giuridicamente il ricorso alla forza istituzionale. Il riferi-
mento alla stretta necessità configura l’uso della forza come evento eccezionale,
una sorta di ultima ratio del potere di polizia, mentre il richiamo al fatto che la
forza possa essere esercitata solo nella misura in cui è richiesto dall’adempimen-
to dei propri doveri stabilisce insieme il criterio della proporzionalità e della
legittimità delle attività di polizia durante le quali si è ricorsi alla forza.
La normativa europea è stringente rispetto alla tutela del diritto alla vita di
ogni persona e tratta già nel primo articolo (art. 2) del titolo I della
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Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 1950 i casi di viola-
zione di questo diritto con due sole eccezioni. È la seconda a interessarci in
questa sede, riguardando il fatto che la morte sia il risultato di un ricorso alla
forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di ogni persona contro
la violenza illegale, per eseguire un arresto regolare o impedire l’evasione di una
persona regolarmente detenuta (comma 2; i corsivi sono nostri), o per reprimere,
in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.
2 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite con risoluzione 34/169 il 17 dicembre 1979.
3 La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è un trattato internazionale volto a tutelare i
diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Sono parte della Convenzione tutti i 47
paesi che formano il Consiglio d’Europa, 27 dei quali sono membri dell’Unione europea
(UE). L’articolo 2 figura tra le più fondamentali disposizioni della Convenzione e, in tempo
di pace, non ammette alcuna deroga ai sensi dell’articolo 15. Unitamente all’articolo 3 sanci-
sce uno dei valori basilari delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa
(Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], § 174). In quanto tale, le sue disposizioni debbono essere
interpretate in maniera restrittiva (McCann e altri c. Regno Unito, § 147) Cfr. Corte europea
dei diritti dell’uomo, Guida all’articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo:
Diritto alla vita, 31 dicembre 2021.
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