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DOTTRINA




                  Le situazioni sono dunque indicate tassativamente e riguardano casi limite
             in cui l’esercizio della forza può ritenersi giustificato a condizione, tuttavia, che sia
             rispettato il criterio dell’assoluta necessità e che le attività entro cui è stata eserci-
             tata una forza che ha portato in modo non intenzionale alla morte di una o più
             persone siano regolari e conformi alla legge. La CEDU stabilisce anche in modo
             lapidario la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti
             (comma 3) e i casi al di fuori dei quali nessuno può essere privato della libertà (art.
             5). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), quando adita per pos-
             sibili violazioni dell’art. 2 della CEDU, ha esplicitato il criterio della proporziona-
                                                                          4
             lità come inscindibilmente connesso a quello di assoluta necessità .
                  In estrema sintesi, dalle fonti internazionali e sovranazionali emerge chia-
             ramente come il limite tra forza legittima e violenza illegittima risieda nel crite-
             rio dell’assoluta necessità, da cui deriva una serie di indicazioni, presupposti e
             requisiti (tra i quali quello di proporzionalità).
                  Nella cornice di senso che deriva dalla normativa e giurisprudenza interna-
             zionale e sovranazionale va letto l’articolo del Codice penale italiano sull’uso legit-
             timo delle armi (art. 53), che opera in via sussidiaria e aggiuntiva qualora difettino
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             i presupposti della legittima difesa e dell’adempimento di un dovere . Anche in
             questo caso è la necessità (di respingere una violenza o di vincere una resistenza
             all’Autorità e comunque di impedire la consumazione di reati di particolare gra-
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             vità specificamente indicati ) a determinare la non punibilità del pubblico ufficiale
             4    Cfr. sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso McCann c.
                  Regno Unito, 27 settembre 1995, n. 18984/91, par. 149.
             5    “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico uffi-
                  ciale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso
                  delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respin-
                  gere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consu-
                  mazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario,
                  omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona” (art. 53, comma 1, c.p.).
                  La dottrina penalistica si è occupata dell’uso legittimo delle armi già a partire dal secondo
                  dopoguerra e, più diffusamente, negli anni Settanta (cfr., tra gli altri, Paolo Pisa, Osservazioni
                  sull’uso legittimo delle armi, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, 1971,
                  pp. 145-160; Tullio Delogu, L’uso legittimo delle armi o altri mezzi di coazione fisica, Archivio penale,
                  I volume, 1972; Luigi Alibrandi, L’uso legittimo delle armi, Milano, Giuffrè, 1979): Si segnalano,
                  tra i contributi più recenti: Domenico Pulitanò, Uso legittimo delle armi (voce), in Enciclopedia
                  Giuridica Treccani, XXII, 1994; Enrico Mezzetti, Uso legittimo delle armi, Digesto delle discipline
                  penalistiche, XV, Utet, Torino, 1999; e, come ultima monografia dedicata al tema, Stefania
                  Sartarelli, Uso legittimo della violenza pubblica e diritto penale, Cacucci, Bari, 2018.
             6    Il riferimento esplicito è ai delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio,
                  disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Come
                  indicato all’ultimo comma, è rimesso poi alla legge stabilire gli altri casi nei quali sia legittimo
                  ricorrere all’uso della forza in ambito carcerario (cfr. art. 41 dell’ordinamento penitenziario)
                  o per impedire passaggi abusivi delle frontiere statali (cfr. legge 4 marzo 1958, n. 100 Uso
                  delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla
                  frontiera e in zona di vigilanza).

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