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L’USO ECCESSIVO DELLA FORZA DI POLIZIA E GLI STRUMENTI PER PREVENIRLO




               che abbia fatto uso o abbia ordinato di fare uso delle armi o di altro mezzo di
               coazione fisica al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio .
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                    È  evidente  che,  pur  se  non  richiamato  espressamente,  occorre  rifarsi  al
               requisito della proporzionalità sia per comprendere quale sia la resistenza che giu-
               stifica  l’uso  della  forza  (solo  attiva  o  anche  passiva?)  sia  per  interpretare  più
               ampiamente  la  previsione  normativa.  La  Corte  di  Cassazione  ha definito in
                                                                            8
               modo specifico i limiti di operatività dell’art. 53: l’uso di armi o di altri mezzi di
               coazione deve costituire un’ultima ratio, non essendo possibile ricorrere ad alter-
               native, e il mezzo di coazione usato deve essere il meno lesivo e graduato in rife-
               rimento alle esigenze del caso concreto. Occorre dunque operare un bilanciamen-
               to di taglio diverso rispetto a quello richiesto per la sussistenza della legittima dife-
               sa  e  dello  stato  di  necessità,  solitamente  ancorato  alla  considerazione  di  beni
               potenzialmente in conflitto, dando invece prevalenza, come suggerisce la norma-
               tiva internazionale e sovranazionale, alla valutazione specifica dei mezzi utilizzati
               rispetto a quelli disponibili in relazione alla situazione per come si verifica in con-
               creto. Due sentenze recenti della stessa Corte danno conto di questo orientamen-
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               to.  Nel  2020  si è ritenuto non sussistere la scriminante nei confronti di un
               Carabiniere, il quale aveva esploso alcuni colpi in direzione di un veicolo che si
               era  sottratto  all’identificazione,  provocando  la  morte  di  uno  degli  occupanti
               nonostante l’intenzione fosse quella di colpire i pneumatici. Qualche anno prima,
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               nel 2015 , era invece stata riconosciuta la non punibilità di operatori di polizia
               nonostante le persone colpite stessero fuggendo, sulla base della considerazione
               che le stesse avevano continuato a sparare e avevano preso alcuni ostaggi. La fuga,
               in questo caso, non configura una mera resistenza passiva, determinando, per le
               modalità con cui è avvenuta, il sorgere di un pericolo per l’incolumità di terzi.
                    La definizione di quali condotte siano legittime (per esempio se e quando lo
               siano i colpi di avvertimento sparati in aria) costituisce comunque un problema
               aperto per gli agenti che si trovano in situazioni critiche, nonostante le indicazioni
               provenienti dalla magistratura  e da atti amministrativi interni ai corpi di polizia .
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               7    Tale scriminante, essendo propria dei pubblici ufficiali, ovvero, come specificato al secondo
                    comma, di chi ad essi presti assistenza, dietro loro richiesta, opera solamente nei casi in cui
                    agiscano nell’adempimento di un dovere d’ufficio; questo articolo, dunque, non ricomprende
                    le ipotesi nelle quali il pubblico ufficiale agisca per fini privati, o anche qualora la finalità per-
                    seguita, per quanto ricompresa fra i doveri istituzionali, sia meramente facoltativa.
               8    Sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 854, 10 gennaio 2008.
               9    Sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 35962, 2 dicembre 2020.
               10   Sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 6719, 16 febbraio 2015.
               11   Oltre alle sentenze già citate, si segnalano le sentenze della Cassazione penale: Sezione V, n. 20727,
                    12 maggio 2003; Sezione IV, n. 14670, 12 aprile 2011; Sezione VI, n. 7337, 20 febbraio 2004.
               12   Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 559/A/2/752.M.2.5/2182, 30 giugno 2008.

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