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L’USO ECCESSIVO DELLA FORZA DI POLIZIA E GLI STRUMENTI PER PREVENIRLO
che abbia fatto uso o abbia ordinato di fare uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio .
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È evidente che, pur se non richiamato espressamente, occorre rifarsi al
requisito della proporzionalità sia per comprendere quale sia la resistenza che giu-
stifica l’uso della forza (solo attiva o anche passiva?) sia per interpretare più
ampiamente la previsione normativa. La Corte di Cassazione ha definito in
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modo specifico i limiti di operatività dell’art. 53: l’uso di armi o di altri mezzi di
coazione deve costituire un’ultima ratio, non essendo possibile ricorrere ad alter-
native, e il mezzo di coazione usato deve essere il meno lesivo e graduato in rife-
rimento alle esigenze del caso concreto. Occorre dunque operare un bilanciamen-
to di taglio diverso rispetto a quello richiesto per la sussistenza della legittima dife-
sa e dello stato di necessità, solitamente ancorato alla considerazione di beni
potenzialmente in conflitto, dando invece prevalenza, come suggerisce la norma-
tiva internazionale e sovranazionale, alla valutazione specifica dei mezzi utilizzati
rispetto a quelli disponibili in relazione alla situazione per come si verifica in con-
creto. Due sentenze recenti della stessa Corte danno conto di questo orientamen-
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to. Nel 2020 si è ritenuto non sussistere la scriminante nei confronti di un
Carabiniere, il quale aveva esploso alcuni colpi in direzione di un veicolo che si
era sottratto all’identificazione, provocando la morte di uno degli occupanti
nonostante l’intenzione fosse quella di colpire i pneumatici. Qualche anno prima,
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nel 2015 , era invece stata riconosciuta la non punibilità di operatori di polizia
nonostante le persone colpite stessero fuggendo, sulla base della considerazione
che le stesse avevano continuato a sparare e avevano preso alcuni ostaggi. La fuga,
in questo caso, non configura una mera resistenza passiva, determinando, per le
modalità con cui è avvenuta, il sorgere di un pericolo per l’incolumità di terzi.
La definizione di quali condotte siano legittime (per esempio se e quando lo
siano i colpi di avvertimento sparati in aria) costituisce comunque un problema
aperto per gli agenti che si trovano in situazioni critiche, nonostante le indicazioni
provenienti dalla magistratura e da atti amministrativi interni ai corpi di polizia .
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7 Tale scriminante, essendo propria dei pubblici ufficiali, ovvero, come specificato al secondo
comma, di chi ad essi presti assistenza, dietro loro richiesta, opera solamente nei casi in cui
agiscano nell’adempimento di un dovere d’ufficio; questo articolo, dunque, non ricomprende
le ipotesi nelle quali il pubblico ufficiale agisca per fini privati, o anche qualora la finalità per-
seguita, per quanto ricompresa fra i doveri istituzionali, sia meramente facoltativa.
8 Sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 854, 10 gennaio 2008.
9 Sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 35962, 2 dicembre 2020.
10 Sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 6719, 16 febbraio 2015.
11 Oltre alle sentenze già citate, si segnalano le sentenze della Cassazione penale: Sezione V, n. 20727,
12 maggio 2003; Sezione IV, n. 14670, 12 aprile 2011; Sezione VI, n. 7337, 20 febbraio 2004.
12 Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 559/A/2/752.M.2.5/2182, 30 giugno 2008.
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