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DOTTRINA
della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo
penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei pro-
cedimenti giudiziari (cosiddetto correttivo alla riforma Cartabia) - ridimensionando
la struttura bifasica prevista dall’art. 545-bis, comma 1, c.p.p. ed intervenendo sulla
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disciplina processuale prevista per il secondo grado di giudizio .
3.1. La rimodulazione del meccanismo applicativo
L’art. 545-bis, comma 1, c.p.p. - così come modificato dall’art. 2, comma 1,
lett. u), d.lgs. 31/2024 - attualmente non prevede più il preventivo ed obbligato-
rio coinvolgimento delle parti in quanto il Giudice, successivamente alla lettura
del dispositivo di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni,
dovrà valutare inaudita altera parte la sussistenza dei presupposti per poter dispor-
re la sostituzione della pena. Pertanto, l’Autorità Giudiziaria procedente, laddove
ritenga possibile la sostituzione e non sia necessario acquisire né il consenso
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dell’imputato né ulteriori elementi istruttori, potrà decidere immediatamente .
La ratio della scelta legislativa deve essere individuata nella necessità di
contenimento delle tempistiche processuali posto che demandare «al giudice un
vaglio preliminare sulla effettiva sussistenza, nel singolo caso, delle condizioni
per la sostituzione della pena […] consente […] un risparmio di tempi ed ener-
gie processuali nei casi in cui l’esame congiunto tra le parti sulla sostituzione
della pena si palesi ultroneo per assenza dei relativi presupposti» .
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La novella normativa ha previsto - come regola generale - la decisione
immediata, «senza più dover necessariamente attivare l’udienza di sentencing» ,
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19 Viene modificato (cfr. art. 2, comma 1, lett. u, d.lgs. 31/2024) anche l’art. 545-bis, comma 3,
c.p.p. ove viene espunto il riferimento agli artt. 57 e 61, l. 689/1981, in quanto ritenuti «ridon-
danti» (così F. Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing. Le modifiche al
Cpp: le pene sostitutive, in Guida la dir., 2024, f. 13, 107). Inoltre viene modificato (art. 2, comma
1, lett. s, d.lgs. 31/2024) l’art. 459, comma 1-ter, c.p.p. prevedendo la possibilità di sostituire la
pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità senza la necessità di opporsi al decreto
penale di condanna (per un approfondimento sul punto si vedano A. Natale, Le pene sostitutive
nei riti alternativi, in AA.VV., Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, a cura di G.L. Gatta e
M. Gialuz, vol. III, Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, Torino, 2024, 105 ss. e M. Cecchi,
Modalità e questioni in ordine all’applicazione delle pene sostitutive, in AA.VV., Il decreto correttivo alla rifor-
ma penale Cartabia, a cura di G. Spangher, Milano, 2024, 32-33).
20 Nel caso in cui, invece, l’Autorità Giudiziaria procedente dovrà confermare il dispositivo, laddove
ritenga non sussistenti i presupposti per procedere alla sostituzione della pena detentiva. Tuttavia,
si deve notare come «tale carenza è, iudex dicit, irrimediabile» (in questi termini si esprime M. Cecchi,
Rinnovate scansioni procedurali per l’applicazione delle pene sostitutive, in Penale DP, 17 maggio 2024).
21 Così F. Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing. Le modifiche al Cpp:
le pene sostitutive cit., 105.
22 In questi termini Ufficio Del Massimario della Corte di Cassazione, Decreto legislativo 19 marzo
2024, n. 34. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attua-
zione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (cosiddetto “correttivo Cartabia”), Rel. n. 15/2024, 16 apri-
le 2024, in www.cortedicassazione.it, 36-37, secondo il quale il «meccanismo di sentencing nel
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