Page 62 - Rassegna 2024-3
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DOTTRINA




                  La lacuna normativa potrebbe essere risolta individuando come locus del
             consenso le conclusioni rassegnate in dibattimento: tuttavia, «si tratta di una
             soluzione che sembra stridere con il diritto di difesa, perché si costringe l’avvo-
             cato ad anticipare nella fase di discussione sulla responsabilità una volontà che
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             attiene alla tipologia di pena» .
                  Nel caso in cui non sia possibile decidere immediatamente, l’art. 545-bis,
             comma 1, c.p.p. disciplina due differenti percorsi processuali che prevedendo
             l’attivazione di un iter processuale bifasico modellato sul sentencing che, però,
             rimane eventuale in quanto attivabile solo nel caso in cui non sia possibile la
             decisione immediata.
                  La prima ipotesi - denominata «decisione immediata successiva»  o senten-
                                                                               30
             cing contestuale - riguarda il caso in cui l’Autorità Giudiziaria procedente, non
             potendo decidere immeditatamente dopo la lettura del dispositivo, dovrà coin-
                                                                          32
             volgere le parti  al fine di acquisire contestualmente il consenso  ed ogni altro
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             elemento  utile.  Pertanto,  tale  opzione  riguarderà  il  caso  in  cui  gli  elementi
             necessari ai fini del decidere siano disponibili immediatamente e non sia neces-
             sario disporre alcun rinvio per l’acquisizione degli stessi .
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                  Ad esito del coinvolgimento immediato delle parti, il Giudice confermerà
             il dispositivo di condanna  o, laddove sussistano i presupposti per la sostituzione
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             29   Così M. Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche
                  occasione  perduta  e  alcune  sbavature cit., il quale prosegue evidenziando che «anche qui il
                  rischio è che il difensore non lo faccia e poi, per non precludersi la sostituzione, la chieda
                  mediante apposito atto di appello. In fondo, la stessa modifica dell’art. 598-bis che disci-
                  plina specificamente l’applicazione della pena sostitutiva in appello va in tale direzione:
                  una direzione irragionevole perché si finisce per incentivare l’operatività in appello di una
                  pena che andrebbe invece applicata in primo grado». Sul punto si vedano anche le osser-
                  vazioni di S. Luerti, L’applicazione delle pene sostitutive nel processo di cognizione cit., 74: il con-
                  senso «resta confinato tra le conclusioni della difesa (che raramente “abbasserà la guar-
                  dia” anticipando una richiesta di sostituzione) e l’immediato e tempestivo intervento della
                  stessa all’esito della lettura del dispositivo di condanna (che dovrà essere “fulmineo” o
                  non sarà)».
             30    S. Luerti, L’applicazione delle pene sostitutive nel processo di cognizione cit., 79.
             31   Precisa S. Luerti, L’applicazione delle pene sostitutive nel processo di cognizione cit., 80, secondo il
                  quale «non sono chiare le conseguenze dalla mancanza di interlocuzione dopo la lettura del
                  dispositivo, soprattutto in termini di impugnazione. In altre parole, non è chiaro se in caso
                  di inerzia del giudice e di silenzio dell’interessato, la mancata applicazione di una pena sosti-
                  tutiva possa formare motivo di appello».
             32   Nello stesso modo si procederà nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria procedente ritenga che
                  il consenso già espresso non risulti più attuale. Concorda sul punto Ufficio Del Massimario
                  della Corte di Cassazione, Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 34. Disposizioni integrative e corret-
                  tive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
                  (cosiddetto correttivo Cartabia) cit., 37.
             33   Così S. Luerti, L’applicazione delle pene sostitutive nel processo di cognizione cit., 79.
             34   Tale dispositivo “sostituisce” il primo dispositivo anche ai fini della decorrenza dei termini
                  per il deposito della motivazione e di impugnazione.

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