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DOTTRINA
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tenuta nell’atto di impugnazione e l’imputato abbia espresso il consenso alla
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sostituzione della pena detentiva , la Corte d’Appello potrà decidere immedia-
tamente, senza alcun coinvolgimento delle parti. Pertanto, anche nel giudizio di
secondo grado, la regola generale non prevede un procedimento bifasico, ma
una decisione immediata inaudita altera parte sulla sostituibilità della pena.
Nell’eventualità in cui, invece, non sia possibile decidere immediatamente
allora dovrà essere azionato l’iter ispirato al sentencing angloamericano: qualora il
Giudice di seconde cure ritenga necessario acquisire gli atti, i documenti e le
informazioni di cui all’art. 545-bis, comma 2, c.p.p., la Corte d’Appello dovrà
fissare una apposita udienza - di regola, senza la partecipazione delle parti - non
oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti ed all’Ufficio di esecuzione pena-
le esterna competente.
L’art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p. chiarisce che, nel caso in cui si debba
celebrare l’udienza partecipata, l’imputato potrà esprimere il consenso alla
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sostituzione della pena detentiva sino alla data dell’udienza . Fatta questa pre-
cisazione, l’iter processuale che regola l’udienza partecipata è il medesimo pre-
visto per le decisioni assunte in camera di consiglio senza la partecipazione delle
parti di cui all’art. 598-bis, comma 1, c.p.p.
Da ultimo, l’art. 598-bis, comma 4-ter, c.p.p. prevede che, laddove per effet-
to della decisione sull’impugnazione deve essere applicata una pena detentiva
non superiore a quattro anni, la Corte d’Appello - come regola generale - dovrà,
in presenza dei presupposti applicativi, decidere immediatamente sulla sostitu-
zione della pena detentiva, senza alcun preventivo avviso alle parti. Solo nel
caso in cui non sia possibile decidere contestualmente - per la mancanza del
consenso o per la necessità di approfondimenti istruttori - potrà essere attivato
il giudizio a struttura bifasica.
39 Si conferma l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass.,
SS.UU., 19 gennaio 2017, n. 12872, Punzo, in CED Cass., n. 269125-01) secondo il quale il
Giudice di seconde cure non può applicare d’ufficio pene sostitutive, se nell’atto di appello
non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della
decisione.
40 Si noti che il consenso potrà essere espresso, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, dall’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza nei motivi nuovi o nelle memo-
rie di cui all’art. 598-bis, comma 1, c.p.p.
41 Cfr. Ufficio Del Massimario della Corte di Cassazione, Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 34.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134 (cosiddetto correttivo Cartabia) cit., 40, ove si legge che «il correttivo non
sposa alcuno degli indirizzi giurisprudenziali finora registratisi, giacché il termine ultimo per
chiedere la pena sostitutiva (non è né quello del termine di presentazione dei motivi, anche
aggiunti, né quello dell’udienza di discussione ma) è sino alla data dell’udienza fissata per la
trattazione del giudizio di seconde cure». Sul punto si veda anche M. Cecchi, Rinnovate scan-
sioni procedurali per l’applicazione delle pene sostitutive cit.
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