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I MECCANISMI PROCESSUALI CONNESSI ALLE PENE SOSTITUTIVE
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ovvero senza più dover coinvolgere le parti nella deliberazione in ordine, quan-
to meno, alla sussistenza dei presupposti applicativi delle pene sostitutive. Il
venir meno dell’avviso alle parti - previsto dall’originaria versione dell’art. 545-
bis, comma 1, c.p.p. - comporta che «la scelta sulla sostituibilità è rimessa preli-
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minarmente in capo all’autorità giudiziale e non al condannato» . Tuttavia, ciò
comporta, non solo l’«annichilimento del contraddittorio» , ma anche il rischio
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che «il giudice, per risparmiare sui suoi tempi, effettui un vaglio implicito nega-
tivo» in merito alla sostituibilità della pena. La mancata attivazione del contrad-
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ditorio pone un ulteriore problema in relazione al consenso dell’imputato.
Infatti, posto che il consenso è imprescindibile ai fini della sostituzione, non
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viene chiarito il momento in cui l’imputato ha la possibilità di manifestare la
propria volontà , essendo venuto meno il necessario coinvolgimento delle parti.
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giudizio di primo grado […] viene oggi ridimensionato». Tuttavia, M. Gialuz, Osservazioni sui
correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, in
Sist. pen., 29 gennaio 2024, ritiene tale ridimensionamento «assai inopportuno e intempesti-
vo» nella misura in cui «i dubbi interpretativi sorti nella prassi erano in fase di risoluzione e
il meccanismo stava iniziando a dare i suoi frutti, anche sul piano statistico. Secondo l’ultima
rilevazione del Ministero della Giustizia di metà gennaio 2024 risultavano applicate quasi
duemila pene sostitutive: un numero non enorme ma assai significativo se si analizza il dato
di partenza e il trend. Alla fine di maggio 2023 le pene sostitutive applicate erano soltanto 98
e a metà novembre già 1472: ciò significa che, soltanto negli ultimi due mesi dell’anno, si è
registrato un incremento del 34% rispetto al dato di novembre».
23 Di questo avviso sembra essere anche S. Luerti, L’applicazione delle pene sostitutive nel processo di
cognizione, in AA.VV., Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, a cura di G.L. Gatta
e M. Gialuz, vol. III, Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, Torino, 2024, 73.
24 Così M. Cecchi, Rinnovate scansioni procedurali per l’applicazione delle pene sostitutive, cit., il quale
prosegue evidenziando come risulta «contraddittorio […] che da un lato si valorizzi il profilo
della consensualità e, dall’altro lato, si tolga al contempo protagonismo all’imputato che ne è
portatore, relegando il meccanismo partecipato di sentencing a fase meramente eventuale».
25 Così D. Bianchi, Il decreto correttivo in materia di pene sostitutive: interventi ragionevoli, semplificazioni
eccessive e occasioni mancate, in www.lalegislazionepenale.eu, 4 giugno 2024, 5.
26 In questi termini si esprime M. Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche
condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, cit., il quale prosegue evidenziando le con-
seguenze di tale implicita valutazione negativa: «riduzione sensibile del tasso di applicazione
della pena sostitutiva in primo grado e (magari) il recupero in grado di appello. Con buona
pace dell’efficienza complessiva del sistema».
27 Tale approdo interpretativo è confermato dall’art. 58, comma 3, l. 689/1981 - così come
modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 31/2024 - in forza del quale le pene sostitutive
possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a
mezzo di procuratore speciale.
28 Secondo F. Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing. Le modifiche
al Cpp: le pene sostitutive, cit., 106, «sarà la prassi a fornire le necessarie indicazioni». Inoltre,
l’Autore precisa che il consenso «potrà essere veicolato con i motivi di appello ma, in tal caso,
il sistema non lavorerebbe con l’auspicabile efficienza, poiché verrebbe traslata alla fase di
gravame la sostituzione della pena: un’operazione, cioè, che ben avrebbe potuto realizzarsi
già all’esito della processo di primo grado, evitando ulteriori appesantimenti procedurali nella
fase successiva» (p. 107).
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