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DOTTRINA
Tali mutamenti hanno riguardato tanto gli aspetti sostanziali quanto quelli
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processuali . Sotto il profilo sostanziale , si deve osservare come il d.lgs. 10
ottobre 2022, n. 150 - rubricato Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,
recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - ha determi-
nato una modifica letterale ed una rivoluzione contenutistica: successivamente
all’entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia , il termine “sanzioni
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sostitutive” ha lasciato il posto alla locuzione “pene sostitutive” ed è stato inte-
gralmente ridisegnato il catalogo delle pene sostitutive, stante l’abrogazione
degli istituti della semidetenzione e della libertà controllata.
Infatti, in forza di quanto prevedono l’art. 20-bis c.p. e l’art. 53, l. 24 novem-
bre 1981, n. 689 - così come introdotti e modificati dal d.lgs. 150/2022 -, la pena
3 La riforma cosiddetta Cartabia ha introdotto l’art. 20-bis c.p., ha modificato il codice di pro-
cedura penale (cfr., in particolare, artt. 300, 304, 448, 459, 545-bis, 554-ter, 657, 660, 661 e
678 c.p.p.), la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed anche al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per
un approfondimento sul tema, la cui disamina complessiva esula dal presente lavoro, si veda-
no F. Alvino, Pene sostitutive delle pene detentive brevi, in AA.VV., La riforma del sistema penale, a cura
di A. Bassi e C. Parodi, Milano, 2022, 345 ss.; V. Alberta, S. Amato, E. Losco, M. Straini, Pene
sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale, in AA.VV., La riforma Cartabia, a cura di
G. Spangher, Pisa, 2022, 7 ss.; T. Travagliata Cicirello, La riforma delle sanzioni sostitutive e le
potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità, in Leg. pen., 21 settembre 2022, E. Dolcini, Dalla
riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, in Sist. pen., 30 agosto 2022 e D. Bianchi, Pene
sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma, Torino, 2024.
4 Per un approfondimento sui profili sostanziali delle pene sostitutive si vedano, ex plurimis, A.
Abbagnano Trione, Una semantica persuasiva nel disegno di revisione delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi. Dalle parole ai fatti, in Proc. pen. giust., 2022, 238 ss.; G. Amarelli, L’ampiamento delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre, in Proc. pen. giust., 2022, 234 ss.; G. Biondi,
L’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale, in
Sist. pen., 2024, f. 2, 93 ss.; G. De Vero, La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d’in-
sieme, in www.lalegislazionepenale.eu, 20 febbraio 2023; A. Diddi, Le disposizioni in materia di
pene sostitutive delle pene detentive brevi, in Proc. pen. giust., 2023, 84 ss.; G. Fidelbo, Una riforma corag-
giosa rivolta a ridurre la centralità della pena detentiva carceraria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 679 ss.;
P. Gaeta, Ragionando su alcuni ossimori della riforma delle pene sostitutive, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2023, 573 ss.; A. Gargani, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, in www.legislazionepena-
le.eu, 20 gennaio 2022; G. Grasso, Il nuovo sistema sanzionatorio dopo la riforma Cartabia, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2023, 685 ss.; F. Palazzo, Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionato-
rio, in Dir. pen. proc., 2023, 11 ss. e M. Pelissero, Una riforma tra obiettivi ambiziosi e resistenze di
sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 699 ss.
5 Sul punto si deve richiamare l’art. 95 del d.lgs. 150/2022 che disciplina i profili di diritto inter-
temporale in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi. L’art. 95, comma 1, d.lgs.
150/2022 prevede che la novella normativa, laddove risulti più favorevole, si applichi anche ai
procedimenti pendenti in primo e in secondo grado al momento dell’entrata in vigore del
d.lgs. 150/2022. Fissata la regola generale viene introdotta una regola speciale per i giudici
pendenti avanti alla Corte di Cassazione, per la fase dell’esecuzione e per il giudizio di rinvio.
L’art. 95, comma 2, d.lgs. 150/2022 prevede che laddove, alla data di entrata in vigore della
c.d. riforma Cartabia, siano già state applicate le sanzioni sostitutive della semidetenzione e
della libertà controllata, dovranno applicarsi le norme previgenti, salva la facoltà del condan-
nato di chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.
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