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I MECCANISMI PROCESSUALI CONNESSI ALLE PENE SOSTITUTIVE




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               detentiva potrà essere sostituita con la semilibertà sostitutiva  o con la detenzio-
               ne domiciliare sostitutiva  nel caso in cui la pena venga determinata in misura
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               non superiore ai quattro anni ovvero con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo
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               laddove la pena sia quantificata entro i tre anni ovvero anche con la pena pecu-
               niaria  se la pena concretamente applicata non eccede il limite di un anno.
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                    In questa sede porremo una particolare attenzione agli aspetti processuali
               connessi all’applicazione delle pene sostitutive anche alla luce del fatto che il


               6    La semilibertà sostitutiva, a norma del novellato art. 55, l. 689/1981, consiste nell’obbligo di
                    trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte
                    del giorno e secondo un determinato programma di trattamento, attività di lavoro, studio,
                    formazione professionale od altre attività utili al reinserimento sociale. Per un approfondi-
                    mento sul punto si vedano Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
                    cit., 358 ss., ove si precisa che «nel sistema delle nuove pene sostitutive, come è evidente dalla
                    disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all’art. 58, la semilibertà è concepita
                    come una extrema ratio; F. Alvino, Pene sostitutive delle pene detentive brevi cit., 357; D. Bianchi, Le
                    modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, in AA.VV., Riforma Cartabia. La
                    nuova  giustizia  penale,  a  cura  di  D.  Castronuovo,  M.  Donini,  E.M.  Mancuso  e  G.  Varraso,
                    Padova, 2023, 87 ss. e G. Mentalisti, Semilibertà sostitutive, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro
                    di pubblica utilità sostitutivo, in AA.VV., Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, a cura di
                    G.L. Gatta e M. Gialuz, vol. III, Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, Torino, 2024, 9 ss.
               7    La detenzione domiciliare sostitutiva, a norma del novellato art. 56, l. 689/1981, comporta
                    l’obbligo di rimanere nella propria abitazione - o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
                    un luogo di cura, in una comunità o in una casa famiglia protetta - per non meno di dodici
                    ore al giorno, con la possibilità per il soggetto di allontanarsi per almeno quattro ore al gior-
                    no per provvedere alle indispensabili esigenza di vita e di salute. Anche in questo caso deve
                    essere  predisposto  un  programma  di  trattamento.  Per  un  approfondimento  sul  punto  si
                    vedano Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 361 ss.; F.
                    Alvino, Pene sostitutive delle pene detentive brevi cit., 358; D. Bianchi, Le modifiche in materia di san-
                    zioni sostitutive delle pene detentive brevi cit., 88 ss. e G. Mentalisti, Semilibertà sostitutive, detenzione
                    domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo cit. 9 ss.
               8    Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, a norma del novellato art. 56-bis, l. 689/1981, com-
                    porta l’obbligo di prestare attività non retribuita in favore della collettività per un periodo
                    compreso tra le sei e le quindici ore settimanali. Per un approfondimento sul punto si vedano
                    Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 364 ss.; F. Alvino, Pene
                    sostitutive delle pene detentive brevi cit., 360; D. Bianchi, Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive
                    delle pene detentive brevi cit., 90 ss. e G. Mentalisti, Semilibertà sostitutive, detenzione domiciliare sosti-
                    tutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo cit., 9 ss.
               9    La pena pecuniaria sostitutiva, a norma del novellato art. 56-quater, l. 689/1981, consiste nel
                    pagamento di una somma di denaro in luogo della pena detentiva, il cui ammontare è deter-
                    minato  moltiplicando  i  giorni  di  pena  detentiva  per  il  valore  giornaliero  individuato  dal
                    Giudice, determinato tra un minimo di cinque euro ed un massimo di 2.500 euro al giorno,
                    tenuto conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato
                    e del suo nucleo familiare. Per un approfondimento sul punto si vedano Relazione illustrativa
                    al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 370 ss.; L. Massari, La pena pecuniaria, in
                    AA.VV., La riforma Cartabia, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, 801 ss.; F. Alvino, Pene sostitu-
                    tive delle pene detentive brevi cit., 364; ID., Pena pecuniaria, in AA.VV., La riforma del sistema penale,
                    a cura di A. Bassi e C. Parodi, Milano, 2022, 391 ss.; A. Galluccio, La pena pecuniaria sostitutiva,
                    in AA.VV., Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, a cura di G.L. Gatta e M. Gialuz, vol.
                    III, Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, Torino, 2024, 39 ss. e D. Bianchi, Le modifiche in
                    materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi cit., 92 ss.

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