Page 58 - Rassegna 2024-3
P. 58
DOTTRINA
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega
al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - ha apportato significa-
tive modifiche al momento applicativo delle pene sostitutive sia nel giudizio di
cognizione sia in relazione al secondo grado di giudizio.
2. L’applicazione delle pene accessorie nel giudizio di cognizione
L’art. 545-bis c.p.p. - introdotto dall’art. 31 d.lgs. 150/2022 - disciplina
l’applicazione delle pene accessorie nel corso del giudizio di cognizione, preve-
dendo «tra gli atti successivi alla deliberazione nel giudizio ordinario, e precisa-
mente dopo la pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo,
una fase interlocutoria, che prevede la fissazione di una eventuale udienza suc-
cessiva, finalizzata a verificare la possibilità concreta di sostituire la pena e con-
sentire alla parte stessa e all’Ufficio esecuzione penale esterna di intervenire per
10
definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva» . Si delinea un procedi-
mento a struttura bifasica, dichiaratamente ispirato al sentencing anglosassone.
In particolare, il Giudice di primo grado, pronunziata la sentenza di con-
danna a pena detentiva non superiore a quattro anni, è chiamato a verificare la
sussistenza delle condizioni per applicare una pena sostitutiva. Pertanto, dopo
la lettura del dispositivo, l’Autorità Giudiziaria procedente dovrà dare avviso
alle parti, stimolando l’attivazione del contraddittorio al fine di valutare la sus-
sistenza dei presupposti applicativi delle pene sostitutive e di acquisire il con-
senso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva.
Successivamente all’obbligatorio avviso alle parti ed all’acquisizione del
consenso dell’imputato - prestato personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale - si delineano due alternative: l’Autorità Giudiziaria procedente, qualora
disponga di tutti gli elementi necessari ai fini del decidere , potrà statuire
11
immediatamente sulla sostituzione della pena detentiva oppure, avendo neces-
sità di acquisire - dall’Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) o dalla polizia
12
10 In questi termini si esprime Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 407.
11 Sul punto si veda la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 415, ove
si precisa che «la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostitu-
zione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione».
12 Di questo avviso risulta essere anche D. Bianchi, Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi cit., 106-107. Tuttavia, L’ufficio Del Massimario della Corte di Cassazione,
La “riforma Cartabia”, rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, in www.cortedicassazione.it, 202, sug-
gerisce che «la necessità di raccogliere informazioni quanto più possibile attuali e dettagliare
induce a ritenere che l’udienza, prevista quale mera eventualità, divenga, nei fatti, la prassi più
diffusa», tanto che D. Bianchi, Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi,
cit., 108, sostiene che non appare possibile «prescindere dal programma trattamentale a cura
56