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I MECCANISMI PROCESSUALI CONNESSI ALLE PENE SOSTITUTIVE
giudiziaria - informazioni utili riguardanti le condizioni di vita, personali,
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familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato (art. 545-bis, comma
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2, c.p.p.), dovrà fissare una nuova udienza non oltre sessanta giorni . All’esito
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dell’udienza, il Giudice potrà applicare una pena sostitutiva, integrando il dispo-
sitivo con l’indicazione della specie e della durata della pena sostitutiva e degli
obblighi e delle prescrizioni ad essa connessi, ovvero, non ritenendo possibile
disporre la sostituzione della pena detentiva, confermare il dispositivo (cfr. art.
545-bis, comma 3, c.p.p.).
3. Il correttivo alla riforma Cartabia
Il meccanismo processuale introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia è
stato integralmente modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 - rubricato
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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione
dell’UEPE e quindi il rinvio alla “apposita udienza” [risulta] necessario». Contra Trib.
Milano, GIP, 18 gennaio 2023, in Sist. pen., 24 gennaio 2023.
13 Cfr. art. 545-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p.p., in forza del quale le parti possono presen-
tare documentazione all’Ufficio esecuzione penale esterna e memorie al Giudice procedente.
Sul punto Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 413, osser-
va che «non deve essere affatto trascurato in questa fase l’apporto responsabile e talvolta
indispensabile della difesa del condannato che […] ha il concreto interesse a fornire al giu-
dice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo».
14 Correttamente Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 413,
sottolinea come «il giudice [abbia] bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a
quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione». Sul punto D. Bianchi, Le modifiche
in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi cit., 107, sottolinea correttamente come la
struttura bifasica risponde al fine di «soddisfare l’esigenza di consentire al giudice di arricchi-
re il proprio paniere probatorio con informazioni socio-personologiche necessarie a decidere
sull’an e sul quomodo della sostituzione, grazie ad un intervento dell’UEPE che sia rispetto-
so dei principi di presunzione d’innocenza e di economia processuale».
15 Si noti che l’art. 545-bis, comma 2, c.p.p., consente all’Autorità Giudiziaria procedente di
acquisire informazioni relative al programma di trattamento della semilibertà, della detenzio-
ne domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e valutare i programmi connessi alla condizione
di abusatore di sostanze o giocatore d’azzardo.
16 Sul punto si veda A. Diddi, sub art. 545-bis c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale commen-
tato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo III, Milano, 2023, 877, secondo cui «l’udienza
si svolge in pubblica udienza con l’intervento del pubblico ministero e della difesa.
L’imputato detenuto può partecipare da remoto in videocollegamento. Non è, invece, con-
templata la partecipazione della persona offesa o della parte civile».
17 Cfr. F. Alvino, Pene sostitutive delle pene detentive brevi cit., 381, secondo il quale la norma in com-
mento delinea un «modus procedendi tipico del procedimento di sorveglianza, ma in eviden-
te distonia rispetto ai modelli epistemici della cognizione di merito; la soluzione […] è ragio-
nevole, atteso il focus tematico cui si orienta la parentesi procedurale in commento, strumen-
tale […] all’acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini del giudizio relativo alla individua-
lizzazione della pena sostitutiva».
18 Le disposizioni contenute nel d.lgs. 31/2024 sono entrate in vigore il 4 aprile 2024. Sul punto
si noti che alle modifiche in esame, avendo natura processuale, risulta applicabile il principio
tempus regit actum.
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