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I MECCANISMI PROCESSUALI CONNESSI ALLE PENE SOSTITUTIVE




               giudiziaria  - informazioni   utili riguardanti le condizioni di vita, personali,
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               familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato  (art. 545-bis, comma
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               2, c.p.p.), dovrà fissare una nuova udienza   non oltre sessanta giorni . All’esito
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               dell’udienza, il Giudice potrà applicare una pena sostitutiva, integrando il dispo-
               sitivo con l’indicazione della specie e della durata della pena sostitutiva e degli
               obblighi e delle prescrizioni ad essa connessi, ovvero, non ritenendo possibile
               disporre la sostituzione della pena detentiva, confermare il dispositivo (cfr. art.
               545-bis, comma 3, c.p.p.).

               3.  Il correttivo alla riforma Cartabia
                    Il meccanismo processuale introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia è
               stato  integralmente  modificato  dal  d.lgs.  19  marzo  2024,  n.  31  -  rubricato
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               Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione

                    dell’UEPE  e  quindi  il  rinvio  alla  “apposita  udienza”  [risulta]  necessario».  Contra  Trib.
                    Milano, GIP, 18 gennaio 2023, in Sist. pen., 24 gennaio 2023.
               13   Cfr. art. 545-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p.p., in forza del quale le parti possono presen-
                    tare documentazione all’Ufficio esecuzione penale esterna e memorie al Giudice procedente.
                    Sul punto Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 413, osser-
                    va che «non deve essere affatto trascurato in questa fase l’apporto responsabile e talvolta
                    indispensabile della difesa del condannato che […] ha il concreto interesse a fornire al giu-
                    dice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo».
               14   Correttamente Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 413,
                    sottolinea come «il giudice [abbia] bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a
                    quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione». Sul punto D. Bianchi, Le modifiche
                    in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi cit., 107, sottolinea correttamente come la
                    struttura bifasica risponde al fine di «soddisfare l’esigenza di consentire al giudice di arricchi-
                    re il proprio paniere probatorio con informazioni socio-personologiche necessarie a decidere
                    sull’an e sul quomodo della sostituzione, grazie ad un intervento dell’UEPE che sia rispetto-
                    so dei principi di presunzione d’innocenza e di economia processuale».
               15   Si noti che l’art. 545-bis, comma 2, c.p.p., consente all’Autorità Giudiziaria procedente di
                    acquisire informazioni relative al programma di trattamento della semilibertà, della detenzio-
                    ne domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e valutare i programmi connessi alla condizione
                    di abusatore di sostanze o giocatore d’azzardo.
               16   Sul punto si veda A. Diddi, sub art. 545-bis c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale commen-
                    tato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo III, Milano, 2023, 877, secondo cui «l’udienza
                    si  svolge  in  pubblica  udienza  con  l’intervento  del  pubblico  ministero  e  della  difesa.
                    L’imputato detenuto può partecipare da remoto in videocollegamento. Non è, invece, con-
                    templata la partecipazione della persona offesa o della parte civile».
               17   Cfr. F. Alvino, Pene sostitutive delle pene detentive brevi cit., 381, secondo il quale la norma in com-
                    mento delinea un «modus procedendi tipico del procedimento di sorveglianza, ma in eviden-
                    te distonia rispetto ai modelli epistemici della cognizione di merito; la soluzione […] è ragio-
                    nevole, atteso il focus tematico cui si orienta la parentesi procedurale in commento, strumen-
                    tale […] all’acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini del giudizio relativo alla individua-
                    lizzazione della pena sostitutiva».
               18   Le disposizioni contenute nel d.lgs. 31/2024 sono entrate in vigore il 4 aprile 2024. Sul punto
                    si noti che alle modifiche in esame, avendo natura processuale, risulta applicabile il principio
                    tempus regit actum.

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