Page 213 - Rassegna 2024-3
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IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI
                       DETTA NORME PIÙ SEVERE PER L’ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI DI PLASTICA




               4.  Le spedizioni illegali dei rifiuti
                    Il Regolamento (UE) 2024/1157, al paragrafo 26 dell’art. 3, definisce ille-
               gali le spedizioni effettuate nei seguenti modi:
                      senza notifica alle autorità competenti interessate;
                      senza l’autorizzazione delle autorità competenti;
                      con  l’autorizzazione  delle  autorità  competenti  interessate  ottenuta
               mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
                      in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento
               di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesi-
               mo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di
               notifica o nel documento di movimento;
                      in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il dirit-
               to dell’Unione o internazionale, ed in particolare: con l’articolo 4, paragrafi 1 e 3 o
               con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52 del regolamento.
                    Sono inoltre illegali le spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III e III B
               del Regolamento (UE) 2024/1157 o le miscele di rifiuti, laddove sia stato accer-
               tato che non sono conformi agli obblighi generali di informazione di cui all’art.
               18, paragrafi 2, 4, 6 e 10 del Regolamento (UE) 2024/1157, o alle informazioni
               contenute o da fornire nel documento di cui all’allegato VII, fatta eccezione per
               gli errori materiali di minore entità.
                    Al fine di potenziare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati mem-
               bri per individuare le spedizioni illegali è prevista l’istituzione di un «gruppo di
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               controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti» . Tale organismo sarà composto
               da un massimo di tre rappresentanti per Stato e copresieduto dal rappresentan-
               te o dai rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di uno Stato
               membro.
                    Il gruppo si propone di essere un consesso di condivisione di informazio-
               ni pertinenti per la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di
               rifiuti. Particolare attenzione andrà, pertanto, posta alle informazioni ed ai dati
               investigativi sulle tendenze generali delle spedizioni illegali di rifiuti e sulle valu-
               tazioni basate sul rischio effettuate dalle autorità degli Stati membri. Il gruppo
               sarà anche la sede per lo scambio di pareri sulle migliori pratiche da adottare.
                    L’obiettivo generale del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 è, dunque,
               quello di migliorare la protezione dell’ambiente e della salute umana e di con-
               tribuire al conseguimento di un’economia circolare, mediante la prevenzione o
               riduzione degli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni e dal trat-
               tamento dei rifiuti nei luoghi di destinazione.
               16   Articolo 66 del Regolamento (UE) 2024/1157.

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