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IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI
                       DETTA NORME PIÙ SEVERE PER L’ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI DI PLASTICA




               migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana, ed altresì di assicurare
               l’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il
               territorio dell’Unione .
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               2.  Il nuovo Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti
                    Il 30 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
               europea il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che riscrive
               la disciplina di settore, prevedendo una riduzione degli impatti negativi che
               possono derivare dalle esportazioni di rifiuti e andando ad aggiornare le pro-
               cedure di spedizione, al fine di garantire una reale transizione verso l’economia
               circolare.
                    Difatti  il  nuovo  piano  d’azione  per  l’economia  circolare,  definito  dalla
               Comunicazione della Commissione UE dell’11 marzo 2020, ha evidenziato la necessità
               di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio
               nell’Unione. Contemporaneamente, tuttavia, si è data indicazione di rafforzare
               l’applicazione delle norme per prevenire le spedizioni illegali di rifiuti all’interno
               dell’UE e dall’UE verso paesi terzi.
                    Per attuare correttamente il Regolamento (UE) 2024/1157 è necessario
               assicurare che i rifiuti esportati dall’Unione siano gestiti in modo ecologicamen-
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               te corretto  per l’intera durata della spedizione, anche durante il recupero o
               smaltimento nel paese terzo di destinazione. Il nuovo regolamento ha, dunque,
               previsto l’obbligo per gli esportatori di assicurare che l’impianto che riceve i
               rifiuti in un paese terzo di destinazione sia sottoposto, a un audit  indipendente
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               da parte di terzi dotati di qualifiche adeguate. Il controllo è finalizzato a verifi-
               care la conformità dell’impianto ai criteri stabiliti dal regolamento per assicurare
               che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Laddove emerga che
               l’impianto  non  soddisfa  tali  criteri  specifici,  l’esportatore  deve  sospendere
               l’esportazione  dei  rifiuti.  L’obbligo  relativo  agli  audit  si  applica  agli  impianti
               situati in tutti i paesi terzi, compresi quelli membri dell’OCSE.

               7    Si veda punto 7 delle premesse del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
               8    In merito alla “gestione ecologicamente corretta” l’art. 59 del Regolamento (UE) 2024/1157
                    precisa che: “Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo eco-
                    logicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimo-
                    strare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smal-
                    timento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e
                    dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione.
                    Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti
                    dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel
                    paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente
                    analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione”.
               9    Art. 46 del Regolamento (UE) 2024/1157.

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