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IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI
DETTA NORME PIÙ SEVERE PER L’ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI DI PLASTICA
migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana, ed altresì di assicurare
l’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il
territorio dell’Unione .
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2. Il nuovo Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti
Il 30 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che riscrive
la disciplina di settore, prevedendo una riduzione degli impatti negativi che
possono derivare dalle esportazioni di rifiuti e andando ad aggiornare le pro-
cedure di spedizione, al fine di garantire una reale transizione verso l’economia
circolare.
Difatti il nuovo piano d’azione per l’economia circolare, definito dalla
Comunicazione della Commissione UE dell’11 marzo 2020, ha evidenziato la necessità
di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio
nell’Unione. Contemporaneamente, tuttavia, si è data indicazione di rafforzare
l’applicazione delle norme per prevenire le spedizioni illegali di rifiuti all’interno
dell’UE e dall’UE verso paesi terzi.
Per attuare correttamente il Regolamento (UE) 2024/1157 è necessario
assicurare che i rifiuti esportati dall’Unione siano gestiti in modo ecologicamen-
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te corretto per l’intera durata della spedizione, anche durante il recupero o
smaltimento nel paese terzo di destinazione. Il nuovo regolamento ha, dunque,
previsto l’obbligo per gli esportatori di assicurare che l’impianto che riceve i
rifiuti in un paese terzo di destinazione sia sottoposto, a un audit indipendente
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da parte di terzi dotati di qualifiche adeguate. Il controllo è finalizzato a verifi-
care la conformità dell’impianto ai criteri stabiliti dal regolamento per assicurare
che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Laddove emerga che
l’impianto non soddisfa tali criteri specifici, l’esportatore deve sospendere
l’esportazione dei rifiuti. L’obbligo relativo agli audit si applica agli impianti
situati in tutti i paesi terzi, compresi quelli membri dell’OCSE.
7 Si veda punto 7 delle premesse del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
8 In merito alla “gestione ecologicamente corretta” l’art. 59 del Regolamento (UE) 2024/1157
precisa che: “Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo eco-
logicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimo-
strare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smal-
timento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e
dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione.
Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti
dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel
paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente
analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione”.
9 Art. 46 del Regolamento (UE) 2024/1157.
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