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DOTTRINA
A conferma della saldatura del sistema per una parte, quella delle pene
principali, si procederà con la procedura esecutiva del codice. Per un’altra, quel-
la delle pene sostitutive opererà la disciplina di cui alla l. n 689 del 1981 come
modificata dalla Cartabia (artt. 53 - 111).
Innanzitutto deve farsi riferimento all’art 545-bis c.p.p. ove sono regolati i
poteri del giudice che definisce la sentenza di condanna o di patteggiamento.
Un discorso a parte va fatto per il decreto penale di condanna.
Cercando di sintetizzare il quadro che emerge può essere così delineato.
Esclusa la sospensione condizionale della pena che impedisce ogni ipotesi di
esecuzione, si prospettano due situazioni nel caso in cui venga applicata una
pena principale: si procederà o alla sua esecuzione oppure alla richiesta di
sospensione dell’esecuzione con domanda di pena alternativa.
Qualora sia applicata la pena sostitutiva si procederà alla sua esecuzione,
essendo esclusa ogni ipotesi di sospensione condizionale, secondo quanto pre-
visto dagli artt. 53 e segg. della citata l. n. 689 del 1981 modificata appunto dalla
Cartabia.
Si tratta delle previsioni che regolano i contenuti delle pene sostitutive, le
condizioni per la loro concessione, le situazioni ostative, gli sviluppi, i controlli,
le situazioni che ne determinano la revoca e l’esclusione delle previsioni peni-
tenziarie.
In particolare, sotto il profilo del contenuto, l’art. 55 della l. n. 689 del
1981 prevede che “La semilibertà sostitutiva comporta l’obbligo di trascorrere
almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante
parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o
comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il pro-
gramma di trattamento predisposto e approvato…”; l’art. 56 della l. n. 689 del
1981 prevede che “La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di
rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in
luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità
o in case-famiglia protette per non meno di 12 ore al giorno, avuto riguardo a
comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro
o di salute del condannato; in ogni caso il condannato può lasciare il domicilio
per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita e di salute secondo quanto stabilito dal giu-
dice”; l’art. 56-bis della l. n. 689 del 1981 prevede che “Il lavoro di pubblica uti-
lità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività
da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i
Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”.
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