Page 205 - Rassegna 2024-3
P. 205
CARTABIA: BREVI CONSIDERAZIONI IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE PENE
Si tratta invero di percorsi separati che consentono soltanto a chi abbia
scontato metà delle pene sostitutive della semi libertà sostitutiva e della detenzio-
ne domiciliare sostitutiva di ottenere l’affidamento in prova (art. 47, comma 3-ter,
l. n. 354 del 1975).
Naturalmente la mancata osservanza delle prescrizioni, la loro violazione,
la mancata esecuzione determineranno la conversione della pena sostitutiva
nella pena principale con l’eventuale sconto di quanto eseguito.
La durata delle pene sostitutive è la stessa di quella principale sostituita.
Per il lavoro di pubblica utilità è previsto che due ore di lavoro equivalgono a
un giorno di pena detentiva.
Un discorso a parte va fatto in relazione alla pena pecuniaria che resta
della stessa entità quantitativa in relazione al fatto che è sia pena principale sia
una pena sostitutiva e che sarà sempre eseguita ai sensi dell’art. 660 c.p.p.
Cambiano i criteri di ragguaglio.
La pena sostitutiva della pena principale fissata nei limiti di un anno si
converte in un misura da 5 a 2.500 euro giornalieri a seconda delle condizioni
economiche del condannato.
La sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria principale vede
un criterio di conversione fisso di 250 euro giornaliere. In caso di mancato
pagamento questi parametri opereranno per ripristinare la pena originaria. La
pena pecuniaria sarà suscettibile di rateizzazione.
Una disciplina particolare è prevista per il decreto penale di condanna ove
si dispone che l’imputato possa chiedere di convertire la pena pecuniaria princi-
pale nel lavoro di pubblica utilità sulla base del criterio dei 250 euro giornalieri.
Un elemento molto significativo di tutta la fase esecutiva è costituito come
peraltro per tutto il processo dalla reiterata sollecitazione del legislatore ad acce-
dere alla giustizia riparativa.
203