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DOTTRINA
Inoltre, al fine di rendere più efficiente lo scambio di informazioni, il
nuovo regolamento prevede la digitalizzazione delle pratiche e della relativa
documentazione, in particolare per quanto concerne il trattamento delle notifi-
che e delle informazioni di spedizione dei rifiuti. Entro il 2026 tutti gli adempi-
menti verranno, dunque, fatti confluire in un sistema centralizzato in capo alla
Commissione europea che sarà interoperabile con i sistemi nazionali.
Gli Stati membri sono stati altresì invitati ad adottare le misure necessarie
per garantire che i rifiuti non siano spediti falsamente sotto forma di merci
usate, beni di seconda mano, sottoprodotti oppure sostanze o oggetti che
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hanno raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto .
Il Regolamento (UE) 2024/1157 diventerà operative a partire dal 21 maggio
2026, con date differite per alcune disposizioni e secondo un calendario che si
concluderà nel 2027.
3. La stretta sulle esportazioni dei rifiuti di plastica
Nell’ultimo decennio il commercio incontrollato dei rifiuti di plastica è
aumentato, rappresentando un pericolo sia per l’ambiente sia per la salute pub-
blica. L’Unione Europea ha, pertanto, disposto norme specifiche per le spedi-
zioni di rifiuti di plastica, attuando la decisione presa da 187 paesi nel maggio
2019 in occasione della 14 Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea.
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Con tale decisione sono state modificate le diverse voci per la classifica-
zione dei rifiuti di plastica, che possono essere: pericolosi, non pericolosi o che
richiedono un’attenzione particolare. Le nuove voci (Y48, A3210 e B3011)
sono state inserite nel regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti
(mediante il regolamento delegato (UE) 2020/2174). Inoltre sono state intro-
dotte nuove voci per le spedizioni all’interno dell’OCSE (AC300) e dell’Unione
Europea (UE48 e UE3011).
Il recente Regolamento (UE) 2024/1157 reca norme ancora più severe
per le esportazioni di rifiuti di plastica. A decorrere dal 21 maggio 2026 le esporta-
zioni di rifiuti di plastica, compresi i rifiuti puliti e non pericolosi destinati al recu-
pero (classificati alla voce B3011), saranno soggette alla procedura di notifica e autoriz-
zazione preventive scritte . Inoltre, le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi
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non appartenenti all’OCSE saranno vietate a partire dal 21 novembre 2026.
Tali disposizioni mirano a garantire che i rifiuti di plastica esportati dalla
UE siano trattati nei paesi terzi di destinazione in condizioni equivalenti a quelle
in vigore nell’Unione. Si vuole, dunque, porre fine all’esportazione di tali rifiuti
10 Così punto 14 delle premesse del Regolamento (UE) 2024/1157.
11 Si veda art. 44, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2024/1157.
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