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IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI
DETTA NORME PIÙ SEVERE PER L’ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI DI PLASTICA
verso paesi che spesso non hanno la capacità e le norme per gestirli in modo
sostenibile, garantendo nel contempo controlli rigorosi laddove la spedizione
transfrontaliera dei rifiuti di plastica sia ancora consentita.
3.1 Le spedizioni di rifiuti di plastica verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
In sede comunitaria si è valutato che i paesi ai quali non si applica la deci-
sione OCSE hanno maggiori probabilità di dover affrontare gravi sfide ambien-
tali e per la salute umana legate alla gestione dei rifiuti di plastica esportati
dall’Unione. Inoltre, le norme e le infrastrutture per la gestione in tali paesi non
sono, nella maggior parte dei casi, tanto sviluppate quanto nell’Unione .
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Dal 1° gennaio 2021 l’Unione già vietava l’esportazione di determinati tipi
di rifiuti di plastica segnatamente quelli classificati con le voci Y48 e A3210. Il
Regolamento (UE) 2024/1157 estende l’ambito di applicazione divieto di esporta-
zione a tutti i rifiuti di plastica verso paesi non OCSE. Tuttavia, al fine di concedere
agli operatori economici e alle autorità competenti il tempo sufficiente per ade-
guare le loro operazioni a queste nuove norme, il divieto diventerà operativo a decor-
rere dal 21 novembre 2026.
È prevista, comunque, la possibilità di concedere una deroga a questo divieto
a qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE che dimostri di gestire
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i rifiuti di plastica in modo ecologicamente corretto . Per accedere alla deroga i paesi
non OCSE, che intendono importare dall’Unione rifiuti di plastica, a partire dal
21 maggio 2029 dovranno notificare alla Commissione europea la loro volontà e
dimostrare la loro capacità di trattare tali rifiuti in modo ecologicamente corret-
to. Nello specifico, il paese dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a)che dispone di un sistema globale di gestione dei rifiuti che copre l’in-
tero territorio e garantisce efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti di
plastica;
b)che ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende
almeno gli elementi seguenti:
divieto di combustione all’aria aperta e di discarica incontrollata dei rifiuti;
12 Si veda punto 49 delle premesse del Regolamento (UE) 2024/1157.
13 L’art. 59 del Regolamento (UE) 2024/1157 precisa che: “Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si
ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero
o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti
attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della
salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della nor-
mativa dell’Unione. Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli
obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che gli obblighi
applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e del-
l’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione…”.
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