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DOTTRINA
divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti sepa-
ratamente;
disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione dei suddetti divieti,
nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
c)che le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun
effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese.
La richiesta di importazione di rifiuti di plastica dell’UE potrà riguardare solo i rifiuti
di plastica non pericolosi (classificati alla voce B3011 ). Tali paesi saranno inclusi
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in un apposito Elenco adottato dalla Commissione UE. Nell’elenco figureran-
no le seguenti informazioni:
il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione
di rifiuti, e miscele di rifiuti, non pericolosi destinati al recupero;
la specificazione dei rifiuti e delle miscele di rifiuti per i quali è autoriz-
zata l’esportazione dall’Unione verso ogni paese in elenco;
informazioni (quali un riferimento Internet), che consentano di accede-
re a un elenco degli impianti abilitati dal paese a effettuare il recupero dei rifiuti
e delle miscele di rifiuti;
informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in
base alla legislazione nazionale di ogni paese in elenco all’importazione dei
rifiuti autorizzati, precisando se l’importazione di rifiuti elencati all’allegato IX
della Convenzione di Basilea è soggetta alla procedura di notifica e autorizza-
zione preventive scritte.
3.2 Le spedizioni di rifiuti di plastica verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE
Entro il 21 maggio 2026 la Commissione dovrà valutare se i paesi ai quali
si applica la decisione OCSE, e che importano volumi significativi di rifiuti di
plastica dall’Unione, siano in grado di dimostrare di avere la capacità di recupe-
rare tali rifiuti, secondo quanto indicato all’art. 45 del Regolamento (UE)
2024/1157. In particolare, i paesi OCSE devono garantire che i rifiuti di plasti-
ca importati saranno riciclati in modo ecologicamente corretto e che non ver-
ranno ulteriormente spediti verso paesi terzi.
Inoltre, l’importazione dei rifiuti di plastica dall’Unione non dovrà com-
promettere la corretta gestione dei rifiuti di plastica prodotti a livello nazionale.
Al fine di verificare l’attuazione degli obblighi previsti dal regolamento, le
spedizioni di rifiuti di plastica e gli impianti che gestiscono tali rifiuti dovranno
essere soggetti a specifiche ispezioni, effettuate a intervalli regolari.
14 Art. 39, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2024/1157.
15 Art. 41 del Regolamento (UE) 2024/1157.
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