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DOTTRINA




                    divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti sepa-
             ratamente;
                    disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione dei suddetti divieti,
             nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
                  c)che le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun
             effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese.
                  La richiesta di importazione di rifiuti di plastica dell’UE potrà riguardare solo i rifiuti
             di plastica non pericolosi (classificati alla voce B3011 ). Tali paesi saranno inclusi
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             in un apposito Elenco  adottato dalla Commissione UE. Nell’elenco figureran-
             no le seguenti informazioni:
                    il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione
             di rifiuti, e miscele di rifiuti, non pericolosi destinati al recupero;
                    la specificazione dei rifiuti e delle miscele di rifiuti per i quali è autoriz-
             zata l’esportazione dall’Unione verso ogni paese in elenco;
                    informazioni (quali un riferimento Internet), che consentano di accede-
             re a un elenco degli impianti abilitati dal paese a effettuare il recupero dei rifiuti
             e delle miscele di rifiuti;
                    informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in
             base  alla  legislazione  nazionale  di  ogni  paese  in  elenco  all’importazione  dei
             rifiuti autorizzati, precisando se l’importazione di rifiuti elencati all’allegato IX
             della Convenzione di Basilea è soggetta alla procedura di notifica e autorizza-
             zione preventive scritte.

             3.2 Le spedizioni di rifiuti di plastica verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE
                  Entro il 21 maggio 2026 la Commissione dovrà valutare se i paesi ai quali
             si applica la decisione OCSE, e che importano volumi significativi di rifiuti di
             plastica dall’Unione, siano in grado di dimostrare di avere la capacità di recupe-
             rare  tali  rifiuti,  secondo  quanto  indicato  all’art.  45  del  Regolamento  (UE)
             2024/1157. In particolare, i paesi OCSE devono garantire che i rifiuti di plasti-
             ca importati saranno riciclati in modo ecologicamente corretto e che non ver-
             ranno ulteriormente spediti verso paesi terzi.
                  Inoltre, l’importazione dei rifiuti di plastica dall’Unione non dovrà com-
             promettere la corretta gestione dei rifiuti di plastica prodotti a livello nazionale.
                  Al fine di verificare l’attuazione degli obblighi previsti dal regolamento, le
             spedizioni di rifiuti di plastica e gli impianti che gestiscono tali rifiuti dovranno
             essere soggetti a specifiche ispezioni, effettuate a intervalli regolari.

             14   Art. 39, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2024/1157.
             15   Art. 41 del Regolamento (UE) 2024/1157.

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