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DOTTRINA





                                              Cartabia

                         Brevi considerazioni in tema di esecuzione delle pene

                                          Professore Giorgio Spangher*

                    Forse passata maggiormente in silenzio rispetto ad altri profili - indagini
               preliminari con le modifiche alle regole di giudizio ed ai riti speciali e alle impu-
               gnazioni con i filtri di ammissibilità e le variegate modalità di celebrazione (came-
               rale cartolare partecipata) - la riforma Cartabia presenta invece una significativa
               novità relativamente ai rapporti tra la fase di cognizione e quella di esecuzione.
                    Il riferimento è al cosiddetto sentencing e alle sue modalità applicative ogget-
               to di un intervento inedito legato alla modifica del sistema sanzionatorio di cui
               all’art. 20-bis c.p. (di cui il sentencing è la conseguenza) che, al di là delle ricadute
               endoprocessuali soprattutto nel contenuto delle sentenze di condanna e delle
               decisioni di patteggiamento e del decreto penale di condanna innesta inediti rap-
               porti tra la fase di cognizione materializzatasi in una sentenza di condanna e la
               successiva fase esecutiva (dove trova collocazione la rescissione del giudicato ex
               art. 628-bis c.p.p. e l’adeguamento alle sentenze della Cedu ex art. 629-bis c.p.p).
                    Come anticipato il fulcro del sistema e l’art. 20 cp ove si prevede che salvo
               quanto  previsto  da  particolari  disposizioni  di  legge  le  pene  sostitutive  della
               reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal capo terzo della l. n. 689 del 1981
               e sono le seguenti: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostituti-
               va; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la pena pecuniaria sostitutiva.
                    La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono
               essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non
               superiore a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere appli-
               cato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore
               a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso
               di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori ad un anno.
                    La disposizione si riflette sui contenuti decisori essendo in tal modo le
               pene sostitutive entrate nel sistema penale e processuale con la conseguenza che
               al pari di quelle principali devono essere eseguite.


               *    Già Ordinario di Procedura Penale.

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