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DOTTRINA
La natura della responsabilità amministrativa, come si è visto è controver-
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sa. Si potrebbe, tuttavia, ritenere che si tratti di una responsabilità sui generis ,
non riconducibile né alla responsabilità contrattuale né a quella extracontrattua-
le, in quanto il Legislatore ha inteso contemperare due esigenze contrapposte:
da un lato, assicurare una funzione di deterrenza e sanzionatoria per le violazio-
ni commesse, dall’altro evitare che, a fronte di un eccessivo rigore, si determini
una paralisi dell’attività amministrativa.
In relazione al campo di applicazione, la legge prevede che sussiste tale
responsabilità anche quando il danno sia provocato ad amministrazioni o enti
pubblici diversi rispetto quello di appartenenza. La nozione di rapporto di ser-
vizio è stata, pertanto, intesa in senso più ampio, con la conseguenza, che la giu-
risdizione non è circoscritta alla sola ipotesi di responsabilità contrattuale del-
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l’agente, ma può esplicarsi anche in caso di responsabilità aquiliana .
La giurisprudenza contabile ha inteso in modo molto ampio la nozione di
rapporto di servizio, ritenendo che sia sufficiente un qualunque rapporto, a pre-
scindere dalla qualificazione giuridica, che consenta l’inserimento del privato
nell’organizzazione .
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In relazione all’elemento psicologico, si tratta di una responsabilità perso-
nale limitata ai fatti ed alle omissioni con dolo e colpa grave, ferma restando
l’insindacabilità delle scelte discrezionali, nonché la precisazione per cui è esclu-
sa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione
di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limi-
tatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. Tale
limitazione di responsabilità è finalizzata, come affermato dalla stessa Corte
Costituzionale , ad attenuare i rischi di una possibile incidenza negativa, per le
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preoccupazioni connesse all’attribuzione di responsabilità, sull’attività svolta dal
personale pubblico.
Il D.L. 76 del 2020, cosiddetto decreto “semplificazioni”, ha introdotto
due innovazioni rilevanti. La prima è a regime ed è consistita nella modifica del
regime del dolo, richiedendo la dimostrazione della volontà dell’evento danno-
so, il cosiddetto dolo penalistico. Prima di tale modifica l’orientamento minori-
tario riconduceva il dolo all’art. 43 c.p., con la conseguente dimostrazione della
volontarietà dell’evento dannoso.
6 Corte Costituzionale, n. 300 del 2010.
7 Cass. Civ., I, 19 dicembre 2009, n. 26806.
8 V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei Conti. Responsabilità, pensioni, controlli, Giuffrè, Milano,
2022, 67 e ss.
9 Corte Costituzionale, n. 371 del 1998.
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