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DOTTRINA




             1.  Introduzione
                  La  violazione  dell’obbligo  di  provvedere  comporta  indubbi  profili  di
             responsabilità. In via preliminare occorre distinguere la responsabilità in capo
             all’amministrazione  legata  al  silenzio  amministrativo,  dalle  conseguenze  del
             danno, generato dalla condotta amministrativa, sulla responsabilità del pubblico
             funzionario, nota come responsabilità amministrativa.
                  Per  obbligo  di  provvedere  si  intende  il  dovere,  sancito  dall’art.  2  della
             legge 241/90, di avviare il procedimento amministrativo e di concluderlo con
             un provvedimento espresso, data un’istanza presentata dal privato alla pubblica
             amministrazione in esercizio di un proprio diritto od interesse legittimo.
                  La pubblica amministrazione, infatti, è tenuta a provvedere in un determi-
             nato limite temporale. Il mancato adempimento di tale obbligo, fa si che il pri-
             vato patisca un danno da ritardato provvedimento, la cui natura giuridica sarà
             specificata nel paragrafo immediatamente successivo al seguente.
                  Il  danno  generato  dal  ritardo  ha  una  conseguenza  sul  pubblico  erario,
             tenuto al risarcimento nei confronti del privato. Si genera quindi un danno al
             bilancio pubblico, noto come danno indiretto, derivante:
                  - dalla lesione dell’obbligo di provvedere nelle ipotesi di mancato provve-
             dimento o di provvedimento ritardato;
                  - dalla condanna eventuale alle spese giudiziarie, in caso di soccombenza.
                  Si tratta di due diversi profili che portano alla rivalsa nei confronti del pub-
             blico dipendente mediante il meccanismo della responsabilità amministrativa,
             con giurisdizione della Corte dei Conti. L’argomento, che involge principal-
             mente  la  questione  relativa  alla  cosiddetta  “amministrazione  difensiva”,  sarà
             oggetto dei paragrafi ancora successivi; si addiverrà alle conclusioni intersecan-
             do, infine, l’obbligo di provvedere con la responsabilità amministrativa.

             2.  Il danno da ritardo
                  L’amministrazione, violando l’obbligo di provvedere, pone in essere una
             condotta di tipo omissivo. L’art. 2 della legge 241/90 indica, infatti, un termine
             generale  di  conclusione  del  procedimento  amministrativo  di  trenta  giorni,  e
             successivamente una serie di ipotesi di dilazione dello stesso in virtù di succes-
             sive norme regolamentari; la violazione di detti termini comporta un esplicito
             danno da ritardo, riconosciuto dallo stesso articolo di legge. In proposito risulta
             necessario svolgere ulteriori distinzioni. Il primo caso si ha nell’ipotesi in cui il
             privato proponga l’azione avverso il silenzio inadempimento (azione che ha lo
             scopo di fare pronunciare l’amministrazione silente) e ottenga il provvedimento finale,
             che potrà essere di accoglimento o di rigetto. Se è di accoglimento, la parte può


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