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DOTTRINA
1. Introduzione
La violazione dell’obbligo di provvedere comporta indubbi profili di
responsabilità. In via preliminare occorre distinguere la responsabilità in capo
all’amministrazione legata al silenzio amministrativo, dalle conseguenze del
danno, generato dalla condotta amministrativa, sulla responsabilità del pubblico
funzionario, nota come responsabilità amministrativa.
Per obbligo di provvedere si intende il dovere, sancito dall’art. 2 della
legge 241/90, di avviare il procedimento amministrativo e di concluderlo con
un provvedimento espresso, data un’istanza presentata dal privato alla pubblica
amministrazione in esercizio di un proprio diritto od interesse legittimo.
La pubblica amministrazione, infatti, è tenuta a provvedere in un determi-
nato limite temporale. Il mancato adempimento di tale obbligo, fa si che il pri-
vato patisca un danno da ritardato provvedimento, la cui natura giuridica sarà
specificata nel paragrafo immediatamente successivo al seguente.
Il danno generato dal ritardo ha una conseguenza sul pubblico erario,
tenuto al risarcimento nei confronti del privato. Si genera quindi un danno al
bilancio pubblico, noto come danno indiretto, derivante:
- dalla lesione dell’obbligo di provvedere nelle ipotesi di mancato provve-
dimento o di provvedimento ritardato;
- dalla condanna eventuale alle spese giudiziarie, in caso di soccombenza.
Si tratta di due diversi profili che portano alla rivalsa nei confronti del pub-
blico dipendente mediante il meccanismo della responsabilità amministrativa,
con giurisdizione della Corte dei Conti. L’argomento, che involge principal-
mente la questione relativa alla cosiddetta “amministrazione difensiva”, sarà
oggetto dei paragrafi ancora successivi; si addiverrà alle conclusioni intersecan-
do, infine, l’obbligo di provvedere con la responsabilità amministrativa.
2. Il danno da ritardo
L’amministrazione, violando l’obbligo di provvedere, pone in essere una
condotta di tipo omissivo. L’art. 2 della legge 241/90 indica, infatti, un termine
generale di conclusione del procedimento amministrativo di trenta giorni, e
successivamente una serie di ipotesi di dilazione dello stesso in virtù di succes-
sive norme regolamentari; la violazione di detti termini comporta un esplicito
danno da ritardo, riconosciuto dallo stesso articolo di legge. In proposito risulta
necessario svolgere ulteriori distinzioni. Il primo caso si ha nell’ipotesi in cui il
privato proponga l’azione avverso il silenzio inadempimento (azione che ha lo
scopo di fare pronunciare l’amministrazione silente) e ottenga il provvedimento finale,
che potrà essere di accoglimento o di rigetto. Se è di accoglimento, la parte può
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