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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA
allorquando il pubblico funzionario comporta, con la propria condotta un
danno al patrimonio pubblico, nel senso che esso è effetto diretto della sua con-
dotta. Diversamente si tratta di danno indiretto quando esso è procurato al
terzo, provocando comunque una spesa pubblica. Nel caso dell’obbligo di
provvedere, come già indicato in premessa, ad emergere è il cosiddetto danno
indiretto. L’amministrazione, infatti, può trovarsi a risarcire il danno da ritardo,
nonché eventuali spese di giudizio, ad essa riconosciute (condanna in sede giurisdi-
zionale), questione, quest’ultima, che si pone in particolare per quanto concerne
i silenzi significativi. Il danno così provocato alle casse pubbliche, può generare
responsabilità per il pubblico funzionario, come affermato, laddove si configu-
rino gli elementi della responsabilità amministrativa.
Per responsabilità amministrativa si intende far riferimento alla responsa-
bilità nella quale incorre il soggetto persona fisica avente un rapporto di servi-
zio con un ente pubblico, il quale, in violazione dei suoi obblighi o doveri,
cagiona un danno alla pubblica amministrazione.
Prima del vigore della Costituzione, l’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n.
1214, disponeva che i funzionari, impiegati ed agenti, i quali, nell’esercizio delle
loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligen-
za, abbiano cagionato danni allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale
dipendono, fossero sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Il presupposto per la configurazione di tale responsabilità era, pertanto,
costituito dalla sussistenza di un rapporto di servizio con il dipendente pubbli-
co e dal danno al patrimonio pubblico. In mancanza di indicazioni più puntuali
si riteneva che la responsabilità fosse contrattuale, valorizzando il rapporto di
impiego tra danneggiante (impiegato) e danneggiato (amministrazione), con la con-
seguenza che si presumeva la colpa del dipendente e l’azione si prescriveva in
dieci anni.
Una simile impostazione rendeva difficile il riconoscimento di una
responsabilità del dipendente nel caso di danno cagionato ad un’amministrazio-
ne diversa rispetto quella di appartenenza. La giurisprudenza, pertanto, ha ini-
ziato a ricondurre la responsabilità al modello extracontrattuale .
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L’art. 103 Cost. prevede che la Corte dei Conti abbia giurisdizione in
materia di contabilità pubblica, e nelle altre indicate dalla legge. Il Legislatore è
intervenuto a regolamentare la materia con la legge 14 gennaio 1994, n. 20. La
disciplina processuale è invece contenuta del Codice del processo contabile,
emanato con d.lgs. 174 del 2016.
5 Corte dei Conti, I, 22 febbraio 2008, n. 97.
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