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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
                             RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA




               allorquando  il  pubblico  funzionario  comporta,  con  la  propria  condotta  un
               danno al patrimonio pubblico, nel senso che esso è effetto diretto della sua con-
               dotta. Diversamente si tratta di danno indiretto quando esso è procurato al
               terzo,  provocando  comunque  una  spesa  pubblica.  Nel  caso  dell’obbligo  di
               provvedere, come già indicato in premessa, ad emergere è il cosiddetto danno
               indiretto. L’amministrazione, infatti, può trovarsi a risarcire il danno da ritardo,
               nonché eventuali spese di giudizio, ad essa riconosciute (condanna in sede giurisdi-
               zionale), questione, quest’ultima, che si pone in particolare per quanto concerne
               i silenzi significativi. Il danno così provocato alle casse pubbliche, può generare
               responsabilità per il pubblico funzionario, come affermato, laddove si configu-
               rino gli elementi della responsabilità amministrativa.
                    Per responsabilità amministrativa si intende far riferimento alla responsa-
               bilità nella quale incorre il soggetto persona fisica avente un rapporto di servi-
               zio con un ente pubblico, il quale, in violazione dei suoi obblighi o doveri,
               cagiona un danno alla pubblica amministrazione.
                    Prima del vigore della Costituzione, l’art. 52 del R.D.  12 luglio 1934, n.
               1214, disponeva che i funzionari, impiegati ed agenti, i quali, nell’esercizio delle
               loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligen-
               za, abbiano cagionato danni allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale
               dipendono, fossero sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
                    Il presupposto per la configurazione di tale responsabilità era, pertanto,
               costituito dalla sussistenza di un rapporto di servizio con il dipendente pubbli-
               co e dal danno al patrimonio pubblico. In mancanza di indicazioni più puntuali
               si riteneva che la responsabilità fosse contrattuale, valorizzando il rapporto di
               impiego tra danneggiante (impiegato) e danneggiato (amministrazione), con la con-
               seguenza che si presumeva la colpa del dipendente e l’azione si prescriveva in
               dieci anni.
                    Una  simile  impostazione  rendeva  difficile  il  riconoscimento  di  una
               responsabilità del dipendente nel caso di danno cagionato ad un’amministrazio-
               ne diversa rispetto quella di appartenenza. La giurisprudenza, pertanto, ha ini-
               ziato a ricondurre la responsabilità al modello extracontrattuale .
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                    L’art.  103  Cost.  prevede  che  la  Corte  dei  Conti  abbia  giurisdizione  in
               materia di contabilità pubblica, e nelle altre indicate dalla legge. Il Legislatore è
               intervenuto a regolamentare la materia con la legge 14 gennaio 1994, n. 20. La
               disciplina processuale è invece contenuta del Codice del processo contabile,
               emanato con d.lgs. 174 del 2016.


               5    Corte dei Conti, I, 22 febbraio 2008, n. 97.

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