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DOTTRINA
L’ultima considerazione, a questo punto, attiene la delimitazione del con-
cetto di colpa grave, per poi addivenire alle conclusioni circa il rapporto tra
responsabilità ed obbligo di provvedere.
4. La colpa grave
La dottrina e la giurisprudenza non sembrano al momento fornire una
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nozione unitaria di colpa grave . Secondo l’indirizzo corrente corrisponde alla
colpa lata, come nimia negligentia (id est non intelligere quod omnes intelligunt), che è
ravvisabile nel comportamento di colui che agisce con straordinaria ed inescu-
sabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media del
buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza
che tutti osservano .
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Al momento non sembra possibile una nozione unitaria di colpa grave e
gli indici rilevatori di volta in volta utilizzati dalla giurisprudenza (consapevolezza,
prevedibilità dell’evento, superamento dei limiti di comportamento, obiettivo pericolo, arbitra-
rietà, negligenza inescusabile, illegittimità macroscopica, ingiustificabile leggerezza gestionale,
etc) appaino meglio come figure sintomatiche che non possono sostituire l’ef-
fettivo accertamento dell’entità della colpa; mentre il fatto doloso viene in evi-
denza come fatto volontario che non si doveva volere, il fatto colposo si mani-
festa come fatto involontario che non si doveva produrre; in tale concetto di
colpa può agevolmente essere ricondotta la cosiddetta colpa cosciente, caratte-
rizzata dal fatto che non si è tenuto conto nell’agire delle possibili conseguenze
che le circostanze inducevano a prevedere.
Si accoglie, comunque, il criterio della colpa in concreto da accertare caso
per caso in relazione alle modalità del fatto e all’atteggiamento del responsabile,
ritenendo, tuttavia, che per ravvisare la gravità il giudizio di riprovevolezza deve
essere basato su un quid pluris, rispetto ai parametri posti dagli artt. 1176 c.c. e
43 c.p., mediante il raffronto tra il comportamento concretamente seguito e
quello esigibile, utilizzando due criteri di valutazione, l’uno oggettivo (standard
di diligenza) e l’altro soggettivo, riferito alle cause che hanno indotto l’agente a
discostarsene.
Gli indirizzi ricorrenti fanno riferimento al grado di esigibilità del compor-
tamento o allo standard della colpa professionale, evitando di far coincidere la
colpa con la mera illegittimità dell’atto o antigiuridicità della condotta, per fare
emergere il quid pluris della gravità.
12 Un tentativo di tipizzazione dei casi di colpa grave di una legge regionale è stato fatto rien-
trare per declatoria di incostituzionalità (Corte Costituzionale, n. 340 del 2011).
13 P. Santoro, E. Santoro, Nuovo manuale di contabilità e finanza pubblica, Maggioli, Rimini, 2021,
930 e ss.
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