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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
                             RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA




                    Per valutare correttamente il grado di colpa il giudice deve astrattamente
               collocarsi nelle medesime condizioni in cui ha operato l’agente (cosiddetta valu-
               tazione ex ante) e tener conto anche delle eventuali situazioni idonee a configu-
               rare un errore scusabile.
                    Si tratta ora di ricavare i parametri in base ai quali, la violazione dell’obbli-
               go di provvedere, considerata ipotesi di condotta omissiva e quindi punibile
               anche se gravemente colposa, generi una responsabilità in colpa grave. Appare
               evidente che una totale violazione del dovere amministrativo di provvedere,
               consistente  in  una  totale  inerzia  dell’amministrazione,  possa  costituire  nella
               maggioranza delle ipotesi un’omissione gravemente colposa. Si tratta, infatti, di
               un’inescusabile negligenza ad un dovere normativo, di cui il pubblico funziona-
               rio è ben conscio. Solo l’eccessiva mole di lavoro potrebbe costituire un limite
               alla colpa grave. Tuttavia, visti i confini incerti di questo elemento soggettivo, il
               pubblico funzionario che omette condotte doverose si trova sempre esposto ad
               una possibile responsabilità amministrativa.

               5. Conclusioni per le violazioni dell’obbligo di provvedere
                    In sintesi si è visto come la violazione dell’obbligo di provvedere procuri
               un danno indiretto all’erario dovuto dalla lesione della libertà negoziale del-
               l’istante, detto danno da ritardo. Si può affermare che ogniqualvolta un’istanza
               sia idonea a generare l’obbligo di provvedere, ovvero vi sia una situazione giu-
               ridica protetta o ragioni di equità o giustizia, l’inerzia dell’amministrazione è
               suscettibile di generare un danno da ritardo. Il risarcimento del danno compor-
               ta la responsabilità amministrativa, innanzi alla Procura della Corte dei Conti,
               del pubblico funzionario. Tale è sussistente, nel caso in esame riconducibile ad
               una condotta omissiva, anche per colpa grave. Pertanto si può affermare che
               provvedere, anche errando conviene. In questa ipotesi la responsabilità ammi-
               nistrativa si evidenzierebbe solo con dolo penalistico, ovvero con lo specifico
               intento di danneggiare. Si capisce come, in virtù del decreto semplificazioni,
               l’inerzia debba essere bandita dalla prassi amministrativa. Si respinge l’idea della
               cosiddetta amministrazione difensiva, in favore del fare.
                    Questi aspetti devono essere analizzati anche con riferimento alle ipotesi
               peculiari di obbligo di provvedere: istanze inammissibili, improcedibili, palese-
               mente infondate; silenzi significativi; richiesta di esercizio del potere di autotutela.
                    Con riferimento al primo caso, per le istanze inammissibili, improcedibili
               o palesemente infondate esiste comunque, secondo la dottrina e giurisprudenza
               maggioritarie, un obbligo di provvedere collegato alla possibilità di emanare un
               provvedimento in forma semplifica.


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