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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA
Per valutare correttamente il grado di colpa il giudice deve astrattamente
collocarsi nelle medesime condizioni in cui ha operato l’agente (cosiddetta valu-
tazione ex ante) e tener conto anche delle eventuali situazioni idonee a configu-
rare un errore scusabile.
Si tratta ora di ricavare i parametri in base ai quali, la violazione dell’obbli-
go di provvedere, considerata ipotesi di condotta omissiva e quindi punibile
anche se gravemente colposa, generi una responsabilità in colpa grave. Appare
evidente che una totale violazione del dovere amministrativo di provvedere,
consistente in una totale inerzia dell’amministrazione, possa costituire nella
maggioranza delle ipotesi un’omissione gravemente colposa. Si tratta, infatti, di
un’inescusabile negligenza ad un dovere normativo, di cui il pubblico funziona-
rio è ben conscio. Solo l’eccessiva mole di lavoro potrebbe costituire un limite
alla colpa grave. Tuttavia, visti i confini incerti di questo elemento soggettivo, il
pubblico funzionario che omette condotte doverose si trova sempre esposto ad
una possibile responsabilità amministrativa.
5. Conclusioni per le violazioni dell’obbligo di provvedere
In sintesi si è visto come la violazione dell’obbligo di provvedere procuri
un danno indiretto all’erario dovuto dalla lesione della libertà negoziale del-
l’istante, detto danno da ritardo. Si può affermare che ogniqualvolta un’istanza
sia idonea a generare l’obbligo di provvedere, ovvero vi sia una situazione giu-
ridica protetta o ragioni di equità o giustizia, l’inerzia dell’amministrazione è
suscettibile di generare un danno da ritardo. Il risarcimento del danno compor-
ta la responsabilità amministrativa, innanzi alla Procura della Corte dei Conti,
del pubblico funzionario. Tale è sussistente, nel caso in esame riconducibile ad
una condotta omissiva, anche per colpa grave. Pertanto si può affermare che
provvedere, anche errando conviene. In questa ipotesi la responsabilità ammi-
nistrativa si evidenzierebbe solo con dolo penalistico, ovvero con lo specifico
intento di danneggiare. Si capisce come, in virtù del decreto semplificazioni,
l’inerzia debba essere bandita dalla prassi amministrativa. Si respinge l’idea della
cosiddetta amministrazione difensiva, in favore del fare.
Questi aspetti devono essere analizzati anche con riferimento alle ipotesi
peculiari di obbligo di provvedere: istanze inammissibili, improcedibili, palese-
mente infondate; silenzi significativi; richiesta di esercizio del potere di autotutela.
Con riferimento al primo caso, per le istanze inammissibili, improcedibili
o palesemente infondate esiste comunque, secondo la dottrina e giurisprudenza
maggioritarie, un obbligo di provvedere collegato alla possibilità di emanare un
provvedimento in forma semplifica.
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