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DOTTRINA
Ebbene, in queste ipotesi, l’inerzia amministrativa pone il rischio in capo
al pubblico funzionario di essere condannato, in sede di rivalsa della Corte dei
Conti, al risarcimento del danno per responsabilità amministrativa. Si preferisce
pertanto la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso,
anche se in forma semplificata. Si limiterebbe, così, al dolo penalistico la
responsabilità amministrativa.
Riguardo il silenzio significativo, decorso il termine procedimentale la
legge equipara il silenzio ad un provvedimento di assenso o di rigetto. Non si
può avere pertanto un danno da ritardo, in quanto il provvedimento, sebbene
in virtù di un meccanismo legislativo, si è concretamente formato.
La condotta del pubblico funzionario è comunque di natura omissiva, per-
tanto sottoposta al regime della responsabilità amministrativa anche se grave-
mente colposa. L’amministrazione, soprattutto allorquando il silenzio assume il
valore di diniego, potrebbe in sede di contenzioso soccombere (ipotesi emblema-
tica di silenzio rigetto è presente in materia di accesso agli atti amministrativa ex legge
241/90, o ex art. 43 TUEL), con ipotetica condanna alle spese processuali.
Ebbene, tale condanna costituisce un danno indiretto al pubblico erario sotto-
posto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
La responsabilità da condotta omissiva del pubblico funzionario sarebbe,
pertanto ravvisabile in ipotesi colpa grave. La Corte dei Conti ha spesso utiliz-
zato il meccanismo della responsabilità amministrativa per la rivalsa alla con-
danna alle spese in materia di accesso agli atti sia ex legge 241/90 sia ex art. 43
TUEL . Diversamente, anche in ipotesi di silenzio significativo, un provvedi-
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mento in forma anche semplificata andrebbe a ridurre le ipotesi di responsa-
bilità amministrativa al solo dolo penalistico. Il pubblico funzionario potrebbe
fare uso del cosiddetto “scudo erariale”. Infine anche con il silenzio significa-
tivo, l’emanazione del provvedimento va a ridurre il rischio di rispondere in
sede di giurisdizione contabile per l’eventuale danno procurato all’amministra-
zione.
Si conclude che il pubblico funzionario risponde in sede di responsabilità
amministrativa solo per i danni connessi a dolo dell’agente allorquando adem-
pia all’obbligo di provvedere mediante un provvedimento espresso, anche in
forma semplificata. Unica eccezione è costituita dall’istanza di esercizio del
potere di autotutela, cosiddetta revisione impropria. L’inerzia espone l’ammini-
strazione al danno da ritardo, con ripercussioni sul suo buon andamento. In
seconda istanza l’inerzia ampia i profili di responsabilità amministrativa dei
pubblici funzionari.
14 Corte dei Conti Campania, 27 febbraio 2023, n. 135.
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