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DOTTRINA




                  Ebbene, in queste ipotesi, l’inerzia amministrativa pone il rischio in capo
             al pubblico funzionario di essere condannato, in sede di rivalsa della Corte dei
             Conti, al risarcimento del danno per responsabilità amministrativa. Si preferisce
             pertanto la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso,
             anche  se  in  forma  semplificata.  Si  limiterebbe,  così,  al  dolo  penalistico  la
             responsabilità amministrativa.
                  Riguardo  il  silenzio  significativo,  decorso  il  termine  procedimentale  la
             legge equipara il silenzio ad un provvedimento di assenso o di rigetto. Non si
             può avere pertanto un danno da ritardo, in quanto il provvedimento, sebbene
             in virtù di un meccanismo legislativo, si è concretamente formato.
                  La condotta del pubblico funzionario è comunque di natura omissiva, per-
             tanto sottoposta al regime della responsabilità amministrativa anche se grave-
             mente colposa. L’amministrazione, soprattutto allorquando il silenzio assume il
             valore di diniego, potrebbe in sede di contenzioso soccombere (ipotesi emblema-
             tica  di  silenzio  rigetto  è  presente  in  materia  di  accesso  agli  atti  amministrativa  ex  legge
             241/90,  o  ex  art.  43  TUEL),  con  ipotetica  condanna  alle  spese  processuali.
             Ebbene, tale condanna costituisce un danno indiretto al pubblico erario sotto-
             posto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
                  La responsabilità da condotta omissiva del pubblico funzionario sarebbe,
             pertanto ravvisabile in ipotesi colpa grave. La Corte dei Conti ha spesso utiliz-
             zato il meccanismo della responsabilità amministrativa per la rivalsa alla con-
             danna alle spese in materia di accesso agli atti sia ex legge 241/90 sia ex art. 43
             TUEL . Diversamente, anche in ipotesi di silenzio significativo, un provvedi-
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             mento in forma anche semplificata andrebbe a ridurre le ipotesi di responsa-
             bilità amministrativa al solo dolo penalistico. Il pubblico funzionario potrebbe
             fare uso del cosiddetto “scudo erariale”. Infine anche con il silenzio significa-
             tivo, l’emanazione del provvedimento va a ridurre il rischio di rispondere in
             sede di giurisdizione contabile per l’eventuale danno procurato all’amministra-
             zione.
                  Si conclude che il pubblico funzionario risponde in sede di responsabilità
             amministrativa solo per i danni connessi a dolo dell’agente allorquando adem-
             pia all’obbligo di provvedere mediante un provvedimento espresso, anche in
             forma  semplificata.  Unica  eccezione  è  costituita  dall’istanza  di  esercizio  del
             potere di autotutela, cosiddetta revisione impropria. L’inerzia espone l’ammini-
             strazione al danno da ritardo, con ripercussioni sul suo buon andamento. In
             seconda  istanza  l’inerzia  ampia  i  profili  di  responsabilità  amministrativa  dei
             pubblici funzionari.
             14   Corte dei Conti Campania, 27 febbraio 2023, n. 135.

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