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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
                             RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA




                    L’orientamento  maggioritario  riteneva,  invece,  che  il  concetto  di  dolo
               fosse civilistico e, dunque, fosse sufficiente la consapevolezza della violazione
               dell’obbligo  di  servizio  senza  la  prova  della  volontà  di  produrre  l’evento  di
               danno . Il Legislatore ha chiaramente preso posizione a favore dell’indirizzo
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               minoritario.
                    La seconda rilevante novità, transitoria all’atto del Decreto, poi dilatata
               fino al dicembre 2025, e suscettibile di ulteriore prolungamento, attiene la dif-
               ferenziazione  tra  responsabilità  omissiva  e  commissiva.  Quest’ultima  è  stata
               limitata alle sole ipotesi dolose; la questione assume particolare rilevanza, come
               si vedrà, in relazione all’obbligo di provvedere. Con riferimento al nesso di cau-
               salità, esso va ricostruito secondo i principi generali della responsabilità civile,
               rispondenti  al  criterio  generale  del  “più  probabile  che  non”.  In  relazione  al
               danno, sono risarcibili sia i pregiudizi patrimoniali che quelli non patrimoniali
               subiti dalla pubblica amministrazione.
                    La finalità perseguita, con la riportata novità del “decreto semplificazioni”,
               è stata quella di arginare il fenomeno della cosiddetta “burocrazia difensiva”.
               Nella prassi è diffuso il comportamento dei funzionari che, per timore di incor-
               rere in una responsabilità da danno erariale, preferiscono l’inerzia ovvero non
               assumono le decisioni pubbliche con la dovuta tempestività. Tale comporta-
               mento ha presentato connotati di ancora maggiore gravità nella fase di emer-
               genza economica derivante dalla pandemia da Covid-19. Da qui la volontà del
               Legislatore, per assicurare maggiore tempestività all’azione amministrativa, di
               porre rimedio a tale situazione mediante un’attenuazione delle forme di respon-
               sabilità. In questa logica si spiega anche la scelta di non estendere la limitazione
               di responsabilità ai casi in cui il funzionario non assuma il rischio di azione ma
               si difenda da tale rischio mediante una condotta omissiva .
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                    La  distinzione  tra  condotta  omissiva  e  condotta  commissiva  comporta
               alcune considerazioni. La prima attiene la ratio del Legislatore, rivolta a scon-
               giurare  la  paura  della  firma,  a  favore  di  condotte  attive:  chi  agisce  ha  una
               responsabilità attenuata, e non può mai rispondere per colpa.
                    Un secondo aspetto attiene il rapporto tra lo sdoppiamento in argomento
               e l’obbligo di provvedere. In tutti i casi in cui non si adempie a tale dovere il
               pubblico funzionario pone in essere una condotta omissiva, pertanto la respon-
               sabilità non risulta limitata dalla possibilità di avvalersi dello scudo erariale con-
               cesso dal Legislatore. Si risponde anche per colpa grave.

               10   L. Torchia, La responsabilità amministrativa, in Giornale di dir. amm., CEDAM, Padova, 2020,
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               11   L. Torchia, La responsabilità amministrativa, in Giornale di dir. amm., CEDAM, Padova, 2020.

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