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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA
L’orientamento maggioritario riteneva, invece, che il concetto di dolo
fosse civilistico e, dunque, fosse sufficiente la consapevolezza della violazione
dell’obbligo di servizio senza la prova della volontà di produrre l’evento di
danno . Il Legislatore ha chiaramente preso posizione a favore dell’indirizzo
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minoritario.
La seconda rilevante novità, transitoria all’atto del Decreto, poi dilatata
fino al dicembre 2025, e suscettibile di ulteriore prolungamento, attiene la dif-
ferenziazione tra responsabilità omissiva e commissiva. Quest’ultima è stata
limitata alle sole ipotesi dolose; la questione assume particolare rilevanza, come
si vedrà, in relazione all’obbligo di provvedere. Con riferimento al nesso di cau-
salità, esso va ricostruito secondo i principi generali della responsabilità civile,
rispondenti al criterio generale del “più probabile che non”. In relazione al
danno, sono risarcibili sia i pregiudizi patrimoniali che quelli non patrimoniali
subiti dalla pubblica amministrazione.
La finalità perseguita, con la riportata novità del “decreto semplificazioni”,
è stata quella di arginare il fenomeno della cosiddetta “burocrazia difensiva”.
Nella prassi è diffuso il comportamento dei funzionari che, per timore di incor-
rere in una responsabilità da danno erariale, preferiscono l’inerzia ovvero non
assumono le decisioni pubbliche con la dovuta tempestività. Tale comporta-
mento ha presentato connotati di ancora maggiore gravità nella fase di emer-
genza economica derivante dalla pandemia da Covid-19. Da qui la volontà del
Legislatore, per assicurare maggiore tempestività all’azione amministrativa, di
porre rimedio a tale situazione mediante un’attenuazione delle forme di respon-
sabilità. In questa logica si spiega anche la scelta di non estendere la limitazione
di responsabilità ai casi in cui il funzionario non assuma il rischio di azione ma
si difenda da tale rischio mediante una condotta omissiva .
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La distinzione tra condotta omissiva e condotta commissiva comporta
alcune considerazioni. La prima attiene la ratio del Legislatore, rivolta a scon-
giurare la paura della firma, a favore di condotte attive: chi agisce ha una
responsabilità attenuata, e non può mai rispondere per colpa.
Un secondo aspetto attiene il rapporto tra lo sdoppiamento in argomento
e l’obbligo di provvedere. In tutti i casi in cui non si adempie a tale dovere il
pubblico funzionario pone in essere una condotta omissiva, pertanto la respon-
sabilità non risulta limitata dalla possibilità di avvalersi dello scudo erariale con-
cesso dal Legislatore. Si risponde anche per colpa grave.
10 L. Torchia, La responsabilità amministrativa, in Giornale di dir. amm., CEDAM, Padova, 2020,
727.
11 L. Torchia, La responsabilità amministrativa, in Giornale di dir. amm., CEDAM, Padova, 2020.
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